Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2009, n. 32969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32969 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1254
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 007913/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ RT IO N. IL 27/09/1978;
avverso ORDINANZA del 22/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. PE LB AU è stato colpito da due ordinanze coercitive emesse in due distinti procedimenti:
- la prima il 10 agosto 2005, emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, a seguito dell'arresto in flagranza avvenuto il 7 agosto 2005 per illecita detenzione di gr. 39,55 di sostanza stupefacente, reato per il quale è intervenuta sentenza, pronunciata dal Gup presso il predetto Tribunale, in data 5 giugno 2006, di applicazione, ex art. 444 c.p.p., della pena di anni due mesi dieci giorni venti di reclusione e Euro 12.000,00 di multa, divenuta definitiva il 30 giugno 2006;
- la seconda il 20 maggio 2008, emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 3033/04 R.G.N.R., per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per undici episodi di detenzione/acquisto illeciti e cessione di stupefacenti illecita detenzione di stupefacenti, provvedimento che è stato confermato dal Tribunale del riesame solo con riferimento a tutte le contestazioni attinenti al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e annullato limitatamente all'associazione.
Con ordinanza, in data 22-23 dicembre 2008, il Tribunale di Brescia - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale - confermava l'ordinanza, in data 7 ottobre 2008, con la quale il Gip, presso il Tribunale di Reggio Calabria, aveva rigettato l'istanza diretta alla declaratoria della cessazione di efficacia, per decorrenza dei termini di fase, della misura della custodia cautelare in carcere, applicata con la seconda ordinanza, alla quale il PE si trovava sottoposto.
Rilevava il Tribunale:
- che l'istanza presentata al Gip si fondava sul fatto che "il Gip di Reggio Calabria, al momento del rinvio a giudizio avanti all'A.G. di Ravenna del PE per l'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessa il 7.8.2005, fosse già a conoscenza dei fatti reato, peraltro tutti commessi precedentemente al 7.8.2005, poi successivamente contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata al PE a ben tre anni di distanza ed esattamente in data 20.5.2008";
- che il Gip aveva rigettato l'istanza, osservando che il meccanismo della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva, non era compatibile rispetto a pena detentiva definitiva ed aveva richiamato in proposito l'orientamento della Corte di legittimità, secondo cui la disciplina dell'art. 297 c.p.p., comma 3, non trova applicazione nell'ipotesi in cui, per i fatti riguardanti la prima ordinanza, l'imputato, come nel caso di specie, sia stato condannato con sentenza passata in giudicato;
- che la difesa del PE aveva interposto appello reiterando le argomentazioni già svolte nell'istanza originaria ed evidenziando che l'orientamento espresso dal Gip non era ne' pacifico ne' maggioritario.
Riteneva il Tribunale che, nel caso di specie, il divieto delle c.d. "contestazioni a catena" non era operante in quanto, da una parte, gli elementi che avevano condotto il Gip di Reggio Calabria all'emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare non solo non erano desumibili, ma neppure conosciuti o conoscibili dall'Autorità Giudiziaria di Ravenna, solo occasionalmente coinvolta nelle vicende criminali del PE per un unico episodio e, dall'altra, non poteva nemmeno affermarsi che l'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria disponesse, già al momento dell'emissione della prima ordinanza custodiate nei confronti del PE, di un quadro probatorio compiuto tale da integrare, in tutti i loro elementi costitutivi, i fatti reato, poi, contestasti con la seconda ordinanza, non emergendo dagli atti che il Pubblico Ministero reggino avesse l'esaustiva disponibilità delle risultanze investigative relative a tutti gli episodi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 74, oggetto del procedimento n. 3033/04 R.G.N.R., già in epoca precedente all'avvenuto arresto in flagranza di PE (nè d'altra parte alcun elemento in tal senso era stato nemmeno allegato dalla difesa).
Rilevava che, nel caso di specie, gli elementi integranti i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della seconda ordinanza a carico del PE si erano delineati all'esito dell'esame di innumerevoli conversazioni intercettate (in buona parte riportate nell'ordinanza eseguita il 20 maggio 2008) compendiate nell'informativa finale del Commissariato di Siderno del 27.11.2006. Come emergeva dagli atti, tale informativa, sulla base della quale era stata presenta la richiesta di custodia cautelare, era stata depositata presso l'ufficio della Procura il 29.12.2006, cioè ben oltre il momento in cui il PE era stato tratto in arresto a Ravenna. Aggiungeva ancora il Tribunale che nemmeno il deposito dell'informativa finale poteva, di per sè, segnare il momento in cui gli elementi indiziari nei confronti della persona indagata erano effettivamente "desumibili" in tutta la loro portata probatoria, dal momento che solo la delibazione dei dati investigativi raccolti, concretamente compiuta da P.M può valere ad individuare sul piano processuale la piena "desumibilità" degli atti di indagine, rilevante agli effetti dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e tale delibazione può richiedere, a seconda della complessità dell'indagine, anche tempi non brevi.
2. Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Rileva il ricorrente che la seconda parte dell'art. 297 c.p.p., comma 3, stabilisce che la regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare opera a condizione che i fatti oggetto della successiva ordinanza cautelare siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il reato o per i reati oggetto della precedenza ordinanza cautelare. La desumibilità deve essere intesa come mera rilevabilità dagli atti - anteriormente al rinvio a giudizio intervenuto nel primo procedimento - dei semplici fatti di reato di cui alle successive ordinanze cautelari e non già dal quadro giustificativo della cautela per tali reati, ovverosia come rilevabilità di un fatto di reato attribuibile a soggetto individuato, seppure non sorretto da elementi investigativi di gravità indiziaria.
Osserva la difesa che, nel caso di specie, il 2.11.2005, alla data del rinvio a giudizio disposto nel primo procedimento dall'autorità Giudiziaria di Ravenna, le ulteriori condotte contestate al PE erano emerse nella loro storicità ed erano già riferibili al PE stesso e di questo vi è la prova in atti nelle due informative del Commissariato di P.S. di Siderno dell'anno 2005, poi integralmente trasfuse nella nota conclusiva del 27.11.2006. Rileva, in diritto, che questa Corte, in tema di c.d. "contestazioni a catena", ha affermato che la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva, opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di un procedimento concluso con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura. Ipotesi, questa, che, evidentemente, si riferisce alle sole ipotesi di emissione di più ordinanze cautelari in differenti procedimenti penali, questione molto frequente nella prassi, come dimostrato dai reiterati interventi della Cassazione. Osserva la difesa che valorizzare in maniera dirimente l'inciso della "desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio", contenuto nella parte finale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, significa trascurare l'ampliamento della portata applicativa dell'istituto della "contestazione a catena", giustificata dalla funzione della disposizione che è quella di sanzionare condotte sleali, evitando che, attraverso una artificiosa separazione dei procedimenti, una persona possa vedersi prolungata la durata della custodia cautelare.
3. Il ricorso è infondato.
Il tema di decisione attiene direttamente alla tematica delle c.d. "contestazioni a catena", regolata dalla disposizione di cui all'art.297 c.p.p., comma 3, che, nel testo introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12, stabilisce: "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b e c, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
La disciplina delle contestazioni a catena è stato oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale ad opera del Giudice delle leggi che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza (Corte Cost., 3 novembre 2005, n. 408). La pronuncia della Corte costituzionale ha fatto esplicito riferimento al diritto "vivente" risultante dall'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell'emissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2005, Rahulia).
I principi in tema di "contestazione a catena" sono stati elaborati e approfonditi da un ulteriore intervento recente delle Sezioni Unite Penali, con cui è stato chiarito che in tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura (Sez. U, Sentenza n. 20780 del 23/04/2009, Iaccarino, Rv. 243322).
Rileva la Corte che in tale situazione difetta il presupposto della coesistenza della pluralità delle misure a causa della cessazione della prima vicenda cautelare, in quanto all'atto del secondo provvedimento restrittivo, al regime della detenzione preventiva è subentrato quello dell'espiazione della pena inflitta per il reato oggetto della precedente ordinanza. Sicché la misura cautelare non è più giuridicamente esistente ne' può sussistere alcuna questione di termini di durata della medesima, in quanto la custodia cautelare subita viene computata nella pena detentiva da eseguire. Inoltre, l'art. 649 c.p.p. configura una preclusione sia all'esercizio dell'azione penale che di quella cautelare.
Nel caso di specie, al momento dell'emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare, in data 20 maggio 2008, il PE, per i fatti contestati con la prima ordinanza, era già stato condannato con sentenza divenuta definitiva il 30 giugno 2006.
Pertanto, la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, non doveva trovare applicazione.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009