Sentenza 13 febbraio 1998
Massime • 1
La liberazione condizionale può,in linea di principio,essere concessa anche a soggetto che sia sottoposto,per altri fatti, alla misura cautelare degli arresti domiciliari,dovendosi solo verificare (indipendentemente dalle altre condizioni previste dalla legge),se,in concreto,vi sia o meno incompatibilità fra le limitazioni dipendenti dalla libertà vigilata(da applicarsi in conseguenza della liberazione condizionale) ed il rispetto,ritenuto dalla legge preminente,della misura cautelare;ciò in linea con il principio della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione di pena in regime di misure alternative alla detenzione, affermato dall'art.298,comma 2,c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/1998, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARCHESE NT Presidente del 13/02/1998
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI Consigliere N. 903
3. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 36362/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NE NT
n. il 06.08.1963
avverso ordinanza del 24.04.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO
lette le conclusioni del P.G. Dott. VITTORIO MARTUSCIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto emesso il 24.4.1997 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione condizionale presentata da NE NT, trattandosi di richiesta avanzata da soggetto avente la duplice posizione giuridica di definitivo e di appellante.
Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso il Pronesti, lamentando illogicità della motivazione e violazione della legge penale, sotto il profilo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, una volta che egli, come condannato definitivo, aveva espiato il minimo di pena richiesto dalla legge, non sussisteva alcuna incompatibilità assoluta tra il beneficio della liberazione condizionale, da lui richiesto, e la misura cautelare degli arresti domiciliari, cui egli era sottoposto come giudicabile.
Ciò premesso osserva la Corte che il ricorso è pienamente fondato. Il principio della compatibilità tra la custodia cautelare e l'espiazione della pena, e della conseguente possibile coesistenza, nei confronti di un medesimo soggetto che si trovi nella duplice situazione giuridica d'imputato e condannato, di una misura alternativa alla detenzione prevista dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare personale, è stato più volte affermato da questa Corte (v. Cass., Sez. I, sent. n. 4717 del 19/11/1996, Russo, Sez. I, sent. n. 56 del 04/03/1993, Fabozzo;
Sez. I, sent. n. 3803 del 10/01/1992, Malucelli, Sez. I, sent. n. 1846 del 18/07/1990, Volpe). Sotto tale profilo, e sulla base di tali principi, è stata affermata, per esempio, la compatibilità tra affidamento in prova al servizio sociale e misura cautelare degli arresti domiciliari (v. Cass., Sez. I, sent. n. 877 del 14/04/1993, Labertucci). Ora, a parere di questa Corte, un analogo principio può senz'altro ritenersi applicabile anche nel caso in cui con una misura cautelare personale non detentiva, debba coesistere, anziché una misura alternativa alla detenzione, il beneficio della liberazione condizionale.
Ed infatti - a prescindere dalla totale equiparazione, per molti aspetti sancita dal primo comma dell'art. 2 del D.L. 13.5.1991 n.152, convertito con la legge 12.7.1991 n. 203, tra la liberazione condizionale e le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge 26.7, 1975 n. 354 - le considerazioni e le valutazioni svolte nelle pronunce sopra citate sono perfettamente attinenti anche al caso in cui si tratti di verificare la concedibilità della liberazione condizionale a soggetto che sia contemporaneamente sottoposto a misura cautelare non detentiva, come gli arresti domiciliari, sicché l'applicazione di tale istituto non può ritenersi preclusa, in via assoluta, dalla circostanza che nei confronti del soggetto richiedente sia stata applicata, in altro procedimento, la misura cautelare degli arresti domiciliari. La liberazione condizionale, in presenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge, potrà pertanto essere in tal caso concessa, dovendosi comunque verificare in concreto - avuto riguardo alla natura delle limitazioni dipendenti, da un canto, dalla libertà vigilata (applicata in dipendenza della ammissione alla liberazione condizionale) e, dall'altro, dalla misura cautelare - l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra misura, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare.
Ciò si ricava agevolmente dalla interpretazione logico - sistematica della normativa vigente, dalla quale si evince che non esiste alcuna incompatibilità assoluta tra una misura cautelare e le misure alternative alla detenzione e, di riflesso, tra misura cautelare non detentiva e liberazione condizionale.
Siffatta interpretazione trova conforto, oltre che nella compatibilità, esplicitamente prevista dal secondo comma dell'art.298 c.p.p., tra misure alternative alla detenzione e misure cautelari personali, nella considerazione che la misura di sicurezza della libertà vigilata, cui il soggetto ammesso alla liberazione condizionale deve essere sottoposto, ha un contenuto afflittivo indubbiamente minore rispetto alla misura degli arresti domiciliari, che potranno ugualmente avere effetto anche dopo l'ammissione dell'interessato alla liberazione condizionale... In linea di principio, non esiste quindi alcuna incompatibilità tra la liberazione condizionale e la misura degli arresti domiciliari che sia stata applicata, per altro fatto, nei confronti di un condannato. Di conseguenza, il provvedimento di inammissibilità emesso dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che nella specie ha ritenuto incompatibile la liberazione condizionale con il duplice "status" di giudicabile e di condannato definitivo in cui si trovava il Pronesti, viene in pratica a configurarsi, in relazione alle considerazioni di cui sopra, come pronuncia di merito (spettante al collegio), laddove il potere di dichiarare la inammissibilità della domanda è conferito al presidente esclusivamente nel caso in cui la richiesta appaia "manifestamente infondato per difetto delle condizioni di legge" (art. 666, secondo comma, c.p.p.), e la constatazione circa la inesistenza delle condizioni richieste dalla legge non può implicare alcuna valutazione nel merito della accoglibilità della domanda, riservata all'esame del tribunale. Pertanto, poiché il decreto impugnato, in virtù dei principi come sopra affermati, appare emesso in palese violazione di legge, lo stesso va annullato senza rinvio e gli atti vanno rimessi al competente tribunale di sorveglianza di Torino perché si pronunci sul merito della istanza prodotta dal Pronesti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 1998