Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Allorché il provvedimento del giudice, emesso in forma di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui, in costanza di provvisoria sospensione della revoca di affidamento in prova terapeutico, il magistrato di sorveglianza aveva reinvestito il tribunale di sorveglianza di altro provvedimento di revoca, basato sulle stesse ragioni del precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5099 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI PRESIDENTE del 22.9.1999
Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N.5099
Dott. Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Gianfranco RIGGIO Consigliere N.11000/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GI, n.
2.11.1964 a Torino
avverso l'ordinanza in data 20.10.1998 del Tribunale di Sorveglianza di Torino Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. OSSERVA:
Con ordinanza del 20.10.1998 il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava con efficacia "ex tunc" l'affidamento terapeutico concesso il 18.11.1997 a LL GI, a seguito di ripetute e gravi violazioni degli obblighi imposti. Il provvedimento era stato preceduto da altro di identico tenore, adottato il 14.7.1998, la cui esecutività era stata sospesa essendo stato proposto ricorso per cassazione sul presupposto, apparentemente fondato, di una violazione del diritto alla difesa. Pur in pendenza del gravame il Magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta dell'interessato di modifica delle prescrizioni, aveva nuovamente investito il Tribunale della valutazione circa l'eventuale revoca del beneficio, in ordine alla quale non venivano ravvisate preclusioni non essendo ancora stato definito il giudizio di impugnazione (che comunque si sarebbe certamente concluso con un rinvio per il vizio procedurale, così anticipatamente sanato) e non esistendo d'altra parte nel giudizio di sorveglianza una preclusione assoluta al riesame della medesima questione, in presenza di nuovi elementi di valutazione. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inammissibilità della proposta di revoca del Magistrato di sorveglianza, in quanto ripetitiva della precedente e fondata sui medesimi elementi, e pertanto preclusa a norma dell'art. 666, co. 2, C.P.P.; la nullità del provvedimento per mancata valutazione circa la effettiva incompatibilità delle violazioni contestate con la prosecuzione del programma e l'omessa motivazione in ordine alla decorrenza della revoca.
Il primo motivo di ricorso è, nei termini di seguito precisati, fondato. Infatti, per generale principio di diritto processuale, nel quale trova la sua "ratio" anche la specifica regola stabilita in tema i esecuzione e di sorveglianza nella seconda ipotesi del co. 2 dell'art. 666 C.P.P. - peraltro direttamente riguardante i procedimenti promossi su iniziativa di parte e non quelli attivati d'ufficio - quando il provvedimento del giudice, emesso in forma di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito che di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla presa decisione;
principio operante anche nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza, con il limite della possibilità di riproporre la questione sulla base di elementi nuovi (cfr., in termini, Cass., Sez. I, 22.2.1994, Fidanzati, nonché, per ulteriori riferimenti, 22.1.1994, confl. comp. in proc. Sessa;
17.3.1994, P.M. in proc. Rega). Nel caso di specie, in assenza di qualsiasi elemento di novità, era dunque operante la dedotta preclusione ad un nuovo esame della questione già decisa. L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999