Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
Rivestono la qualifica di incaricati di pubblico esercizio i rivenditori autorizzati di valori bollati in quanto svolgono un'attività di interesse pubblico consistente nella riscossione di imposte di bollo destinate allo Stato, sulla base di una autorizzazione della P.A. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del rivenditore che aveva omesso di versare all'Agenzia delle entrate le somme riscosse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2013, n. 46745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46745 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/11/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1680
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 34546/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RM N. IL 10/08/1972;
avverso la sentenza n. 1285/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Marino Roberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6.4.2011 la Corte di appello di L'AQUILA - a seguito di gravame interposto dall'imputata MA CA avverso la sentenza emessa il 21.1.2010 dal Tribunale di Avezzano - ha confermato detta sentenza con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 314 e 81 c.p. perché nella propria qualità di rivenditore autorizzato di valori bollati ometteva di riversare all'Agenzia delle entrate le somme riscosse se non dopo il provvedimento di messa in mora, condannandola a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore deducendo:
2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 359 e 358 c.p., art. 314 c.p., comma 2 e art. 323 bis c.p.. in quanto erroneamente è stata riconosciuta in capo alla imputata la qualità di incaricato di pubblico servizio dovendosi, invece, qualificare quale esercente servizio di pubblica necessità essendo abilitata alla relativa attività in virtù di una autorizzazione e non di una concessione amministrativa obbligatoria. Inoltre, non può essere ravvisata automaticamente la sussistenza del dolo necessario alla configurazione del reato alla semplice scadenza del termine per il riversamento delle somme. Infine, ed in subordine, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la ipotesi del peculato d'uso e la circostanza attenuante dell'art. 323 bis c.p.: la prima in ragione dell'assenza di una condotta di appropriazione, la seconda per la particolare tenuità dei fatti.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle risultanze processuali in ragione delle contrastanti dichiarazioni rese dai due testi del P.M. e la documentazione acquisita con particolare riguardo alla sospensione del servizio il 27.7.2006 - affermato dal teste COLAUDA - e l'avvenuta sanatoria della omissione dei versamenti il 16.6.2006. 3. Il ricorso è infondato.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1.Osserva questo Collegio che al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a.. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. (Sez. 6, 21/02/2003, n. 11417).
4.2. Nell'ambito di tale orientamento si è già affermato che i titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi) (Sez. 6, Sentenza n. 28974 del 11/06/2013 Rv. 255630 Imputato:
Palumbo; conf. Sez. 2, Sentenza n. 17109 del 22/03/2011 Rv. 250315 Imputato: P.G. in proc. Venturi).
4.3. Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, art. 1 bis, convertito con modif. dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 ha introdotto alcune modifiche al D.P.R. n. 642 del 1972, prevedendo la possibilità di assolvere l'imposta di bollo mediante il pagamento ad intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, i quali rilasciano con modalità telematiche un apposito contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti le marche da bollo. Tale possibilità è stata estesa alle tasse di concessione governativa, nei casi in cui le stesse sono assolte tramite marche da bollo, dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7 conv. con modif. dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
Sulla base di tale normativa i rivenditori di valori bollati, autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, art. 39, possono aderire alla apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate e vengono autorizzati dalla predetta Agenzia allo svolgimento del servizio all'esito delle verifica della copertura fideiussoria prestata.
4.4. Dai principi ed alla stregua della normativa sinora richiamati emerge che i rivenditori autorizzati di valori bollati, svolgendo un'attività di interesse pubblico, consistente nella riscossione di imposte di bollo destinate allo Stato e sulla scorta di una autorizzazione della P.A. con la correlata attività di determinazione dell'imposta, siano da considerare, quanto meno, incaricati di un pubblico servizio, secondo una linea interpretativa conforme a quanto già statuito da questa Corte nella decisioni rammentate sub 4.2.
4.5. Cosicché del tutto correttamente la Corte territoriale ha rigettato la prospettazione difensiva circa la diversa qualità rivestita dall'imputata e confermato la sua qualità di incaricato di pubblico servizio.
4.6. Quanto alla prospettata qualificazione di peculato d'uso, costituisce jus receptum che il denaro comunque versato dal contribuente o dal privato al pubblico ufficiale e da quest'ultimo riscosso nell'interesse della pubblica amministrazione, diventa di pertinenza di quest'ultima - e quindi "publica pecunia" - al momento della riscossione. Ciò si verifica anche quando si tratti di obbligazione di quantità, cui l'esattore sia tenuto verso l'ente impositore. Pertanto, commette delitto di peculato l'ufficiale giudiziario che si appropri delle somme riscosse dai privati a titolo d'imposta di bollo, che deve percentualmente versarsi all'erario, divenendo tali somme di pertinenza dell'amministrazione al momento del loro versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (Sez. 6, Sentenza n. 2003 del 30/10/1969 Rv. 113584 Imputato: VACCA). E pertanto, il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad improprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto sottraendo la "res" alla disponibilità di quest'ultima tale soggetto realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso di peculato (Sez. 6, Sentenza n. 10020 del 03/10/1996 Rv. 206364 Imputato: Provisani ed altro).
4.7. Nella specie, come messo in evidenza dalla prima sentenza, i rivenditori sono obbligati a riversare le somme settimanalmente e tale obbligo risulta pacificamente nella specie inottemperato dall'imputata, dando luogo all'appropriazione delle corrispondenti somme, risultando irrilevanti ai fini della configurazione della condotta, i successivi pagamenti a seguito della procedura di recupero delle somme instaurate dall'Agenzia.
4.8. Generica e, pertanto, inammissibile è la doglianza relativa alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. limitandosi a far leva su una valutazione di fatto.
5. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, deducendo una asserita contraddizione tra informazioni senza chiarirne la decisività.
6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013