Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Ha natura di funzione pubblica l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche da parte di una delegazione dell'ACI. (Nella specie la Corte ha precisato che il gestore di fatto di una tale attività riveste la qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 15724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15724 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 258
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 41814/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RO DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 01/02/2012 dalla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte territoriale sarda ha confermato la sentenza resa il 20.1.2005 dal Tribunale di Sassari, che all'esito di giudizio ordinario ha riconosciuto NI RO DI colpevole del delitto di peculato, condannandolo - in concorso di generiche circostanze attenuanti - alla pena sospesa di due anni di reclusione.
Condotta criminosa integrata dall'essersi il NI appropriato la somma di L. 43.605.000 derivante dai versamenti per tasse automobilistiche riscossi nel giugno 1998 dalla agenzia di pratiche automobilistiche S.T.T. (Servizi Trasporti e Turismo) s.r.l. da lui amministrata e svolgente compiti di delegazione indiretta dell'A.C.I. provinciale di Sassari in virtù di apposita convenzione stipulata l'1.4.1997 con l'ente pubblico.
Pacifica emergendo dalle indagini - ad avviso delle due conformi decisioni di merito - la sottrazione delle somme riscosse per tasse automobilistiche dall'agenzia del NI e non riversate con rimessa postale all'A.C.I. di Sassari (verifica storico-contabile svolta dall'ispettore Vargiu), il nucleo centrale dell'analisi dei giudici di merito si è concentrato sul tema della qualifica soggettiva del NI nel suo ruolo di gestore di una delegazione indiretta dell'A.C.I. La sentenza di appello ha ritenuto di confermare, anche alla luce di precedenti annoverati dalla giurisprudenza di legittimità, la qualità di incaricato di pubblico servizio ricoperta dal NI, atteso che il socio della S.T.T. EL EL, nominato funzionario onorario dell'A.C.I. con specifico compito di attendere alla riscossione delle tasse automobilistiche e alla rimessa postale dei relativi importi all'A.C.I. di Sassari, fin dal febbraio 1998 aveva cessato - per dissidi interni insorti con il socio amministratore NI - di occuparsi dell'attività dell'agenzia, anche quale delegazione indiretta A.C.I., dimettendosi dalla connessa carica di funzionario onorario. In particolare i giudici di appello hanno evidenziato come il NI, nel proseguire la gestione dell'agenzia e la delegata attività di riscossione di tasse automobilistiche, abbia continuato ad espletare in concreto un servizio (quello, appunto di riscossione delle tasse) oggettivamente pubblico. Servizio nel cui svolgimento egli era comunque direttamente coinvolto anche in ragione dell'obbligazione congiunta e solidale (con il socio funzionario onorario) da lui assunta, in rapporto alla attività di riscossione e versamento (all'A.C.I.) delle tasse automobilistiche, per effetto di specifica previsione contrattuale della convenzione stipulata con il delegante ufficio A.C.I. di Sassari.
2. Contro la sentenza di appello RO DI NI ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e carenze della motivazione nei termini di seguito precisati.
2.1. Violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e illogicità della motivazione.
La Corte di Appello ha tralasciato di considerare - da un lato - che il NI ha sempre sostenuto che le somme riscosse per tasse automobilistiche nei giorni 8 e 9 giugno 1998 erano state versate all'A.C.I., segnalando di aver presentato una denuncia di smarrimento delle ricevute dei relativi versamenti postali, nonché di rilevare - da un altro lato - che le dimissioni del funzionario onorario A.C.I. e socio dell'imputato, EL EL, sono state formalizzate soltanto in epoca successiva a quella in cui si sarebbero verificati i presunti ammanchi di somme di pertinenza dell'A.C.I.. Nella continuità delle funzioni di natura pubblica (riscossione tasse) svolte dal EL la concorrente attività espletata dal NI è stata quella di mero "coadiutore" del funzionario onorario (come ha riferito Emanuela Barboni, già dipendente dell'agenzia, la cui testimonianza è stata ignorata dai giudici di merito). D'altro canto l'obbligazione solidale con il EL assunta dall'imputato con la stipula della convenzione attributiva alla sua agenzia della delega alla riscossione tributaria per conto dell'A.C.I. ha natura civilistica.
Ne consegue che all'imputato non può in alcun modo riconoscersi la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, alla cui gestione egli è rimasto in concreto estraneo. Con l'ulteriore subordinata inferenza che, ove voglia addossarsi in tutto o in parte l'ammanco delle somme A.C.I. al NI, tale condotta non può che essere derubricata in quella di appropriazione indebita.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 157 c.p.. In via subordinata deve constatarsi che il reato di peculato contestato al ricorrente è ormai estinto per prescrizione, sì da doversi dichiarare la relativa causa estintiva.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di NI RO DI è inammissibile per palese infondatezza dei prospettati motivi di censura.
Motivi altresì generici laddove riproducono pedissequamente, al di fuori di una reale lettura critica della decisione impugnata, gli stessi profili di doglianza enunciati avverso la sentenza del Tribunale, adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.
3.1. I rilievi sul preteso smarrimento delle ricevute di versamento postale in favore dell'A.C.I. di Sassari delle somme oggetto del contestato delitto di peculato sono stati tenuti ben presenti dalla Corte di Appello (e, in precedenza, dal Tribunale). Ad onta dell'assenza di accertamenti o iniziative del p.m. sulla denuncia di smarrimento delle ricevute postali presentata ai Carabinieri dal NI, la sentenza impugnata reputa con assoluta logicità perfettamente irrilevante la circostanza. Per la semplice ragione che dalle indagini contabili eseguite dalla p.g. è risultato che gli utenti hanno effettivamente corrisposto all'agenzia automobilistica condotta dal NI le somme per tasse riscosse dall'agenzia quale delegazione indiretta dell'A.C.I., ma tali somme (oltre L. 43 milioni) non sono mai pervenute all'ente pubblico A.C.I. provinciale di Sassari. Nè a mezzo di versamento postale, ne' in altro modo. Di tal che inconfutabile deve valutarsi l'avvenuta sottrazione/appropriazione delle somme, che non ad altri può essere ascritta se non al NI nella sua veste di legale rappresentante della società S.T.T., destinataria della delega di riscossione di tasse automobilistiche conferita dall'A.C.I. di Sassari, e di diretto obbligato verso l'ente pubblico nonché di unico effettivo gestore dell'agenzia nel periodo interessato dall'accertato ammanco pecuniario. Ciò anche con peculiare riguardo alla ridetta attività di riscossione delle tasse a seguito dell'abbandono dell'agenzia da parte del socio EL, fiduciario dell'A.C.I., fin dal febbraio 1998. Evenienza, questa, che i giudici di appello, concordando con la sentenza di primo grado, valutano conclamata dalle dichiarazioni del funzionario direttivo dell'A.C.I. di Sassari GI ON, che ha riferito delle dimissioni del EL o comunque della cessazione di ogni suo impegno in seno all'agenzia S.T.T. fin da epoca ben precedente il giugno 1998 e dell'instaurazione dalla stessa epoca di rapporti connessi alle funzioni di delegazione A.C.I. dell'agenzia con il solo NI, persona che non a caso è l'unica alla quale l'ente pubblico ha poi - come ancora riferisce il ON - chiesto conto del mancato versamento delle somme riscosse per tasse nel giugno 1998.
3.2. Alla luce dei descritti elementi di contestualizzazione storica della vicenda non è revocabile in dubbio che al NI debba riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio in considerazione dell'attività da costui oggettivamente espletata per conto ("delegato") dell'A.C.I.. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la convezione stipulata tra la società amministrata dal NI e l'A.C.I. provinciale non ha mera natura privatistica alla stregua di un semplice contratto di diritto privato, ma è coessenziale al conferimento dell'attività di rilievo pubblico (servizio pubblico di riscossione di tasse) commessa alla società dell'imputato, divenuta delegazione indiretta dell'A.C.I., e di tale specifica attività mutua le connotazioni pubblicistiche sue proprie. Non è un caso, del resto, che nell'atto di appello contro la prima sentenza di merito richiamato nell'odierno ricorso si convenga sull'irrefutabile dato che l'obbligazione del NI, congiunta e solidale con il funzionario fiduciario A.C.I. (EL), sia diretta espressione della "garanzia della corretta e tempestiva rimessione delle somme dovute" all'ente pubblico e ad esso appartenenti in quanto frutto delle tasse mediatamente percepite dall'agenzia del NI. Affatto pertinente si rivela, quindi, il richiamo effettuato dalla sentenza impugnata alla decisione (Cass. Sez. 6, 9.7.2007 n. 31425, Crupi, rv. 237208), con cui questa Corte regolatrice ha statuito (anche ricordando precedenti di legittimità in termini) che la riscossione di tasse automobilistiche da parte di una delegazione A.C.I. integra attività o funzione di natura pubblica e che il gestore di fatto di una tale attività riveste la qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio. Che l'opera di riscossione di tasse o imposte erariali integri un servizio pubblico è, del resto, evenienza indiscutibile. Nè possono nutrirsi dubbio sul fatto che il ricorrente si è appropriato di somme di denaro "altrui" (nel caso di specie dell'ente pubblico A.C.I.) venute in suo possesso soltanto in virtù e in funzione - in rapporto di diretta causalità operativa - del pubblico servizio di esazione erariale in concreto svolto in base ad un apposito titolo giuridico (la convenzione attributiva della funzione di ricevitoria o riscossione delegata dall'A.C.I.). È appena il caso di aggiungere che, a fini definitori per gli effetti di cui all'art. 358 c.p., è necessario e sufficiente focalizzare l'accertamento sulla reale attività imputabile al soggetto agente (criterio c.d. oggettivo) in diretto collegamento con gli scopi pubblici o meno perseguiti attraverso detta attività (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 2, 11.2.2003 n. 8797, Catalfano, rv. 223664; Cass. Sez. 2, 7.2.2006 n. 7226, P.G. in proc. Passalacqua, rv. 233158; Cass. Sez. 6, 7.3.2012 n. 39359, Ferazzoli).
3.3. Il reato di peculato attribuito al ricorrente, commesso il 9.6.1998, non è alla data odierna attinto da causa estintiva prescrizionale. Nel caso in esame opera, infatti, la previgente disciplina dei termini di prescrizione (pari a quindici anni per il reato di cui all'art. 314 c.p.) ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, come interpretato dalla sentenza n. 293/2006 della
Corte Costituzionale, la decisione di merito di primo grado essendo stata pronunciata il 20.1.2005. Cioè anteriormente all'8.12.2005, data di entrata in vigore del nuovo regime della prescrizione introdotto dalla citata L. n. 251 del 2005. Senza tener conto di eventuali periodi sospensivi del decorso del termine di prescrizione, questa è destinata a maturare non prima del 9.6.2013. All'inammissibilità dell'impugnazione segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende equamente determinata in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013