Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
I titolari di tabaccheria delegati alla riscossione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione della p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi).
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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L'addetto a ricevere il pagamento di un tributo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in considerazione della indubbia connotazione pubblicistica dello specifico servizio svolto. Una condotta appropriativa di una somma modesta, ma non irrilevante è idonea a ledere l'interesse all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE - SENTENZA 14 agosto 2018, n.38619 Pres. Rotundo - est. Giordano RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma da quella del Tribunale di Rovigo, concessagli l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., ha condannato P.F.A. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 28974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28974 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1073
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 14478/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BO EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/12/2011 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Petruzzellis Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce con sentenza del 05/12/2011 ha confermato la condanna di EL BO per il reato di cui all'art. 314 c.p., pronunciata dal Tribunale di quella città in data 05/11/2003, consumato dall'interessato per aver trattenuto in suo favore le somme a lui versate dagli automobilisti nella sua qualità di tabaccaio, titolare di un esercizio collegato con il sistema Lottomatica, per la corresponsione delle tassa di possesso del mezzo.
2. La difesa nel suo atto di appello, richiamata la disciplina normativa sul punto, esclude la possibilità di attribuire all'interessato la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in assenza di una specifica delega alla riscossione conferita dall'ente pubblico. Si osserva che l'esercente è legato alla Lottomatica da contratto di tipo privatistico, sicché la qualifica di incaricato di pubblico servizio compete alla società concessionaria della riscossione, non al privato da questa delegato.
L'inquadramento giuridico suggerito è avvalorato dalla circostanza di fatto che al tabaccaio risulta delegata l'attività materiale della percezione delle somme, mentre è la società che compie l'attività di interesse pubblico, sulla base di una convenzione. Si osserva inoltre che la previsione di un termine fissato al materiale esattore per il versamento delle somme in favore della Lottomatica, avvalora tale chiave di lettura, in quanto al concessionario non sarebbe possibile, neppure temporaneamente, confondere gli importi personali con quelli riscossi per l'ente pubblico.
3. Si eccepisce con il secondo motivo contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla situazione di fatto tratteggiata in sentenza, in rapporto alla disciplina che prevede il termine di pagamento ed alla ritenuta impossibilità, in tale situazione di fatto, di individuare il dolo del reato quale conseguenza del mancato rispetto di tale disposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso la L. 27 dicembre 1997, n. 449, al suo art. 17, comma 11, riconosce proprio al tabaccaio la funzione di delegato alla riscossione ove prevede "i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività"; in relazione a tale qualità gli vengono attribuite le funzioni certificative tipiche di incaricato di pubblico servizio, rispetto alla quale la previsione di un collegamento con Lottomatica, concessionaria della materiale raccolta delle somme concretizza solo una modalità operativa per facilitare la concentrazione delle entrate.
Il testo della disposizione normativa richiamata smentisce, con il richiamo alla previa adesione del singolo esercente ad apposita convenzione tra ente pubblico e privato concessionario, l'inquadramento giuridico di tipo privatistico su cui è fondata l'impostazione difensiva contenuta in ricorso. Inoltre il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, art. 3, precisa che il "soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo, la regione di residenza"; dal suo canto, il tabaccaio, mediante l'inserimento dei dati nel sistema elettronico "lottomatica" "provvede alla determinazione dell'imposta da corrispondere ... incassa il relativo importo ... rilascia al contribuente la ricevuta del pagamento".
Su tali basi normative è del tutto acquisito in giurisprudenza che i tabaccai, proprio per la funzione accertativa e certificativa loro demandata nello specifico ambito, svolgano la funzione di incaricati di pubblico servizio (Sez. 2^, Sentenza n. 17109 del 22/03/2011, dep. 03/05/2011, imp. Venturi, Rv. 250315), poiché essi, in virtù della delegazione amministrativa, subentrano nella posizione della p.a. per le incombenze loro affidate e svolgono mansioni che ineriscono direttamente al corretto e puntuale svolgimento della riscossione stessa. Altrettanto pacificamente è in giurisprudenza affermato che al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha esclusivo rilievo la natura di fatto delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a., ravvisabili, per quanto già esposto, nell'esercizio concreto dell'attività da parte dell'esercente, nella sua funzione accertativa, certificativa, svolta in correlazione con la previa delega pubblicistica rilasciata al privato dall'ente pubblico competente.
3. Il dolo è nella coscienza e volontà dell'azione, connessa alla consapevole acquisizione di tale servizio e degli obblighi che ne conseguono;
l'esistenza di una tale condizione non risulta contestata nel giudizio di gravame, ove si prospettavano specifiche situazioni di fatto tese a ricondurre a terzi imprecisati sostituti nella gestione della tabaccheria, la materiale apprensione delle somme;
in tal senso quindi non è neppure profilabile l'eccepita contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo, non dovendo questa attingere tale allegazione, estranea al devoluto del giudizio di merito.
4. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013