Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2017, n. 23160
CASS
Sentenza 6 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2017, n. 23160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23160
    Data del deposito : 6 aprile 2017

    Testo completo