Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2017, n. 23160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23160 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
23 16 0-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NZ ROMIS N. 605/2017 - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI N. 50846/2016 Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA $ sul ricorso proposto da: LI ON N. IL 12/02/1977 DI TA NZ N. IL 04/08/1942 ATTANASIO ACHILLE N. IL 29/12/1971 BUONAVOLONTA' MICHELE N. IL 03/01/1962 ATTANASIO MICHELE N. IL 22/06/1973 DI TA GENNARO N. IL 11/10/1970 ATTANASIO CUONO N. IL 27/12/1967 ATTANASIO GIUSEPPE N. IL 20/11/1938 ATTANASIO GIUSEPPINA N. IL 13/05/1970 DI TA LUIGI N. IL 23/08/1968 LI MA PP N. IL 09/04/1936 avverso l'ordinanza n. 37/2016 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/11/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Paola Filippi the he whereas disiacorsi ins missibile il ricors RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 17/11/2016, ha disposto il differimento del procedimento di revisione in corso, ad altra udienza. La Corte territoriale premette che i coimputati Di AT IA e AV CE hanno proposto autonoma istanza di revisione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Nola del 28.12.2006 e che, a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile tale istanza, è pendente il relativo procedimento avanti alla Corte di Appello di Perugia. Il Collegio ha quindi rigettato le istanze dei difensori dei coimputati MA AN, Di AT CE, TT LL, AV LE, TA LE, TT US, TT IU, Di AT GI, -i quali hanno MA IA IU, Di AT NA e TT UO a loro volta proposto istanza di revisione avverso la richiamata sentenza di condanna del Tribunale di Nola che avevano sollecitato la trasmissione degli - atti alla Corte di Appello di Perugia. Non di meno, ritenuta l'opportunità di evitare che i due procedimenti di revisione ad oggi pendenti avanti a diverse Corti territoriali seguano percorsi del tutto isolati, il Collegio ha nuovamente differito la trattazione del procedimento di revisione ad altra udienza.
2. Avverso la richiamata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto di impugnazione MA AN, Di AT CE, TT LL, AV LE, TA LE, TT US, TT IU, Di AT GI, MA IA IU, Di AT NA e TT UO denunciando la violazione della legge penale e processuale. Le parti eccepiscono l'incompatibilità della Corte di Appello di Roma a prendere cognizione della istanza di revisione del giudicato proposta dagli odierni esponenti;
ciò in quanto la Corte di Appello di Roma, parimenti presieduta dal dott. Flavio Monteleone, ebbe a dichiarare inammissibile l'istanza di revisione proposta dai coimputati Di AT IA e AV CE avverso la predetta sentenza di condanna del Tribunale di Nola del 28.12.2006. Al riguardo, osservano che la Suprema Corte, nel pronunciare l'annullamento della originaria istanza di inammissibilità della istanza di revisione, ha evidenziato che la Corte territoriale aveva in realtà proceduto ad una approfondita valutazione di merito della richiesta di revisione. Ciò posto, i ricorrenti osservano che nel caso sussiste una causa di incompatibilità della Corte di Appello di Roma, ex art. 34 cod. pen., a conoscere 2 la nuova istanza di revisione, atteso che la approfondita valutazione sulla istanza di revisione proposta dai compiutati Di AT IA e AV CE deve qualificarsi come condizione pregiudicante del Giudice, rispetto alla successiva richiesta di revisione, proposta da soggetti condannati a titolo di concorso con i medesimi Di AT IA e AV CE. Le parti osservano che illogicamente la Corte di Appello di Roma ha rigettato la richiesta di trasmissione degli atti a Perugia e, contestualmente, ha differito la trattazione del procedimento, per ragioni di opportunità.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La parte osserva che il provvedimento impugnato non ha carattere decisorio, idoneo a fondare la richiesta di ricusazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per tardività. La disamina delle articolate doglianze alle quali i ricorsi sono affidati evidenzia che, in realtà, l'impugnazione deve qualificarsi come dichiarazione di ricusazione del Collegio giudicante, investito del procedimento di revisione oggi pendente avanti alla Corte di Appello di Roma. I ricorrenti, invero, sottolineano che, nel caso, sussiste una causa di incompatibilità della Corte di Appello di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 cod. pen., a conoscere la nuova istanza di revisione;
ciò in quanto la approfondita valutazione sulla istanza di revisione già proposta dai compiutati Di AT IA e AV CE deve qualificarsi come condizione pregiudicante del giudice, rispetto alla successiva richiesta di revisione, proposta da soggetti condannati a titolo di concorso con i predetti Di AT IA e AV CE.
2. Tanto chiarito, giova ricordare che a partire dal 1990 (Corte Cost. n.496 del 26 ottobre 1990) e nel corso degli anni l'istituto dell'incompatibilità è stato completamente inciso da una lunga serie di sentenze della Corte Costituzionale, attraverso le quali la Consulta ha teorizzato l'esistenza nella Costituzione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice, ben prima della codificazione di essi nell'art. 111 Cost.; la loro tutela deriva dal combinato disposto dell'art. 3 Cost. (sotto il profilo che sarebbe causa di disparità di trattamento l'eventualità che non tutte le parti possano godere di un giudice imparziale), dell'art. 24 Cost. (dal momento che la parzialità del giudice pregiudicherebbe il diritto di difesa) e dell'art. 101 Cost. (non potendo considerarsi soggetto solo alla legge il giudice che invece sia vincolato al suo precedente giudizio) (ex multis Corte Cost. n.390 3 del 15 ottobre 1991; n.401 del 4 novembre 1991; n.124 del 16 marzo 1992; n.186 del 13 aprile 1992; n.453 e 455 del 15 dicembre 1994; n.131 del 17 aprile 1996). Il tema dell'incidenza del difetto di imparzialità del giudice sulla validità della sentenza è stato, peraltro, più volte affrontato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alle condizioni di capacità del giudice, espressamente richiamate dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., per definire l'ambito entro il quale si muove tale specifico vizio assoluto. Si è, così, delimitato l'ambito di operatività della nullità della sentenza emessa dal giudice ricusato (Sez. U, n.23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv.249735), si sono indicati i confini della non attinenza alla capacità del giudice delle disposizioni richiamate dall'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13445 del 30/03/2005, Perronace, Rv. 231338), si è correlato il rispetto della procedura di astensione al principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice, oltre che ai principi di terzietà ed imparzialità (Corte Cost. n. 308 del 29 settembre 1997), pur confermandosi che il decreto del capo dell'ufficio in materia di astensione non incide sulla capacità del giudice (Sez.1, n.45378 del 12/10/2004, Antonini, Rv.230363), si è trattato delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., per escluderne l'incidenza sulla capacità del giudice (Sez. 3, n. 5472 del 5/12/2013, dep. 2014, Cetrangolo, Rv. 258918), si è precisato che gli atti ed i provvedimenti tabellari straordinari incidenti sulla capacità del giudice, che stravolgano le regole dell'ordinamento giudiziario, sono idonei a generare la nullità in esame (Sez.1, n.27055 del 7/05/2003, Solito, Rv.227213). E bene, dalle decisioni rese dalla giurisprudenza di legittimità sul tema di interesse, emerge il principio in base al quale le eventuali violazioni del dovere di imparzialità del giudice possono essere fatte valere dall'interessato soltanto attraverso la dichiarazione di ricusazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal codice di rito. Sono state, infatti, ritenute manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità per contrasto con i principi di imparzialità- terzietà: dell'art. 38 cod. proc. pen., nella parte in cui sono previsti precisi limiti all'esercizio temporali del potere ricusazione di (Sez. 1, n. 10136 del 05/12/2000, dep. 2001, Minelli, Rv. 218318); dell'art. 178 cod. proc. pen., nella parte in cui non collega la sanzione di nullità alle violazioni inerenti alla imparzialità del giudicealla terzietà ed (Sez. 6, n.25279 del 18/04/2002, Mancini, Rv. 222268); dell'art. 40 cod. proc. pen., nella parte in cui vieta la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione (Sez. 3, n. 5658 del 13/12/2001, dep. 2002, Acampora, . 221110); dell'art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la ¡bilità di ricusare il giudice in presenza di quelle gravi ragioni di convenienza 4 che giustificano la richiesta di astensione (Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi, Rv. 239215). Con specifico riferimento alla ipotesi di incompatibilità come oggi dedotta degli esponenti, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale Per evitare la partecipazione al giudizio di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge. Ove l'interessato non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti> (Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987; Sez. 6, n. 11483 del 03/11/1997, Craparo, Rv. 209473).
2.1 Orbene, i rilievi che precedono inducono a rilevare, con apprezzamento di ordine dirimente, che la dichiarazione di ricusazione che occupa è stata presentata oltre il termine indicato dall'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. La dichiarazione è stata infatti formalizzata solo in sede di ricorso per cassazione, depositato il 3.12.2016, ben oltre il compimento dell'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Roma il 17.11.2016 e depositata il giorno seguente. Del resto, proprio il contenuto delle richiamate istanze di trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia, per ragioni di economia processuale, evidenzia che la causa di ricusazione, come affidata al presente ricorso, era ben nota agli esponenti, prima della scadenza dei termini ora richiamati.
3. Conclusivamente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per tardività; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 aprile 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore поміт CE Romis Andrea Montagni Depositata in Cancelleria ཤི་གt 1དེང་པ་རིགས་ Oggi. 1 MAG. 2017 Il Funzionario indiziario Patrizia Carra