Sentenza 22 agosto 2013
Massime • 1
Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo.
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- 1. Art. 377-bis (1) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziariahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 377-bis, com'è noto introdotto nel sistema codicistico dalla L. 63/2001, allo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale ed insidioso della facoltà di tacere, ovvero anche di mentire, innanzi all'AG - ha conseguentemente come destinatari i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere alla medesima AG, ma che possono comunque rendere dichiarazioni utilizzabili in seno al procedimento penale (Sez. 6, 10129/2015). Il reato previsto dall'art. 377-bis è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente …
Leggi di più… - 2. Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria [47]https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 22/08/2013, n. 46290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46290 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 22/08/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 61
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI RC - Consigliere - N. 29238/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE BR N. IL 22/11/1966;
avverso la sentenza n. 530/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/08/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per rigetto.
udito il difensore avv. Fadalti Luigi.
RITENUTO IN FATTO
1. LU ZI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, in data 21-2-13, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa, in data 20-10-11, dal Tribunale di Pordenone, in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 377 bis c.p., perché, essendo il LU imputato, insieme a ES IS, dei reati di incendio ed estorsione in concorso, con minaccia consistita nel disegnare nell'aria, all'indirizzo del ES, una croce con le due dita della mano destra, nonché nel proferire, rivolto alla madre del ES, la frase: "...Se qualcuno si permette di vendermi divento una bestia...ce n' è per tutti", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre ES IS - soggetto che poteva avvalersi della facoltà di non rispondere e che doveva essere esaminato in incidente probatorio, in qualità di coimputato, su fatti concernenti la responsabilità del LU - a non render dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. In Pordenone il 21-3-2006 e in data precedente e prossima al 21-3-2006.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione della sentenza in ordine alla evidente contraddittorietà tra la deposizione del teste CA ST e quelle dei testi OL RC e ES IS nonché in ordine all'attendibilità delle deposizioni di FI FR e ES AN. È infatti del tutto arbitraria l'affermazione della Corte di appello secondo cui dalle dichiarazioni rese dalla FI si desumerebbe che la frase incriminata è stata proferita dal LU prima dell'incidente probatorio e successivamente all'udienza preliminare del 21-3-2006. In secondo luogo, il teste CA ST, assolutamente neutrale, ha escluso di aver visto il LU rivolgere qualche gesto agli astanti.
2.1. Con il secondo motivo, si afferma che il reato di cui all'art. 377 bis c.p. non ammette il tentativo, trattandosi di delitto a consumazione anticipata e di reato di pericolo.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine al significato attribuito al gesto asseritamente compiuto dall'imputato e consistente nel "segno della croce", rappresentandosi che si tratta di un gesto polisemantico, che non ha univocamente valenza intimidatoria, potendo anche significare "sono spacciato" oppure "il nostro rapporto è finito". Anche perché i testimoni assunti, ER RT e il padre del sig. ES, hanno escluso che il LU avesse minacciato il ES. Anzi il fratello dell'imputato ha assistito ad una richiesta di denaro (20.000 Euro) rivolta all'imputato dal ES, il quale aggiunse che altrimenti egli si sarebbe rivolto alla Procura di Pordenone, che all'epoca trattava l'accusa di incendio doloso e di estorsione nei confronti di entrambi, per "scaricare" ogni responsabilità sul coimputato. Il LU non ha versato i soldi richiesti e, per questo, il ES ha dato seguito alle sue minacce.
2.3. Con il quarto motivo, si lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo e il terzo motivo di ricorso esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come dalle dichiarazioni rese dalla teste FI FR si desuma che la frase incriminata è stata pronunciata dal LU, alla presenza della donna, prima dell'incidente probatorio. L'attendibilità della FI trova oggettivo riscontro sia nella circostanza che, allorché proferì la frase intimidatoria, l'imputato era già a conoscenza delle dichiarazioni accusatorie rese dal ES davanti al PM;
sia nella successiva minaccia effettuata dal LU, nei confronti del soggetto passivo, tracciando nell'aria il segno della croce. Tale condotta è stata specificamente confermata dal teste oculare OL RC ed, indirettamente, dal padre di quest'ultimo, anch'egli seduto a tavola con il figlio ed il ES, al ristorante, il quale ha riferito di aver visto un uomo, all'esterno del locale, che fissava, attraverso la vetrata, con aria minacciosa il ES. Tale prospettazione trova ulteriore riscontro nella testimonianza del maresciallo Luca Gobbo, intervenuto sul posto, nell'immediatezza del fatto, su chiamata della stessa persona offesa.
Nè elementi in senso contrario sono desumibili dalle dichiarazioni di CA ST, ER CE e ES AN, che, dato il tempo trascorso, si sono limitati a riferire in modo generico sui fatti, non escludendo comunque le minacce subite dalla persona offesa. Il giudice a quo ha anche sottolineato l'univocità di significato del gesto inerente al segno della croce, effettuato dall'imputato; gesto che, alla luce del contesto ambientale e delle circostanze di fatto appena evidenziate, non poteva dar adito a dubbi circa la sua valenza intimidatoria, tale da determinare il voluto turbamento nell'animo del destinatario.
3.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv. 203767).
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Correttamente infatti il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto, affermato da questa suprema Corte anche in una pronuncia resa in relazione alla presente regiudicanda, nel procedimento incidentale de libertate, secondo il quale il reato di cui all'art. 377 bis c.p., essendo un reato di evento e consumandosi con l'induzione del soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, come si desume dal tenore letterale della norma, ammette il tentativo, a differenza del reato di cui all'art. 377 c.p., che, perfezionandosi, sotto il profilo oggettivo, con la mera offerta o promessa, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza citata dalla Corte d'appello, non ammette il tentativo.
5. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena e alla concessione dei benefici di legge sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, caratterizzata da spregiudicatezza, spiccata propensione a delinquere, mancanza di scrupoli e vendicatività.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 22 agosto 2013. Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2013