Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 42707
CASS
Sentenza 27 settembre 2011

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In tema di incompatibilità, la funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza, limite oltre il quale non è più possibile far valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione. (Fattispecie in cui l'istanza di ricusazione è stata presentata dopo la definizione del processo di secondo grado cui si riferiva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 42707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42707
    Data del deposito : 27 settembre 2011

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