Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4991
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Massime3

Se è proposta impugnazione avverso l'entità del danno aquiliano liquidato dal giudice di primo grado, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio a riliquidare anche il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria. A questo principio il giudice d'appello può tuttavia derogare in due casi: (a) quando rigetti l'impugnazione, ma per effetto di un mutamento delle condizioni di redditività del danaro è opportuno liquidare il danno da ritardato adempimento, maturato dopo la sentenza di primo grado, con criteri diversi rispetto a quelli adottati dal primo giudice; (b) quando accolga l'impugnazione riducendo il "quantum debeatur", allorché la variazione dell'importo dovuto renda presumibile una variazione delle condizioni di redditività del denaro, anche per il periodo passato.

Quando la pubblica amministrazione ed il privato stipulano un contratto, per far fronte ad esigenze che la p.a. avrebbe potuto soddisfare anche avvalendosi dei propri poteri autoritativi, le clausole di quel contratto non possono essere considerate, per ciò solo, attributive alla p.a. di poteri che essa avrebbe avuto "iure imperii", ma non "iure privatorum" (nella specie, la p.a. ed un privato avevano stipulato un contratto di locazione di immobili da destinare alle vittime di un terremoto, e ciò al fine di evitare la requisizione degli immobili stessi. Il contratto prevedeva tuttavia che se alla scadenza della locazione gli immobili avessero presentato danni superiori alla normale usura, la stima di essi sarebbe stata effettuata dall'ufficio tecnico erariale del comune. La Corte, cassando la decisione di merito, ha ritenuto che la clausola suddetta, attributiva alla p.a. di un potere unilaterale e vincolante, non poteva essere considerata valida se non previa un'accurata indagine - nella specie mancata - sulla sussistenza di una effettiva volontà della parte privata di vincolarsi ad un accertamento unilaterale della controparte).

È correttamente motivata la decisione di merito la quale, nel liquidare il danno imputabile al conduttore e consistente nel deterioramento dell'immobile locato in misura superiore alla normale usura, applichi una riduzione dei costi di ripristino, al fine di tenere conto della circostanza che l'intervento di restauro avrebbe eliminato anche i danni derivanti dalla normale usura, i quali non sono risarcibili.

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  • 1Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4991
Data del deposito : 4 aprile 2001

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