Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 4
La disciplina dell'art. 1726 cod. civ. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia possa essere frutto di un'intesa con uno dei mandanti.
Il mandato conferito agli arbitri liberi o ai periti, in caso di perizia contrattuale, ha natura di mandato collettivo, con la conseguenza che la revoca può intervenire solo di comune accordo tra tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
In tema di arbitrato irrituale e di perizia contrattuale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito, tramite la determinazione dell'effettiva volontà dei mandanti, e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.
L'art. 810, primo comma cod. proc. civ. disciplinante le modalità di nomina degli arbitri nell'arbitrato rituale non trova applicazione in materia di arbitrato libero o perizia contrattuale (nel caso di specie la S. C. ha escluso che la nomina dell'arbitro dovesse essere effettuata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, limitandosi la clausola a prevedere che la nomina dovesse avvenire con apposito atto)
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- 2. Assicurazione: valida la clausola di rinunzia temporanea alla tutela giurisdizionaleAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 10 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI COMP ASSIC SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche all'avvocato PASQUALE LAMBIASE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL FORNACI DI TARSIA SPA, FALL NI ID;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 00617/97 proposto da:
FALL FORNACI DI TARSIA SPA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO PINGUE (ST GRIPPO ASS), difeso dall'avvocato SALVATORE SELLITTI giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GENERALI ASSIC SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1837/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa l'11/10/95 e depositata il 26/10/95 (R.G. 2100/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso principale, il rigetto del I motivo del ricorso incidentale e l'assorbimento delle ulteriori censure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione del novembre 1985, la S.p.a. le
Assicurazioni Generali conveniva in giudizio ID EL e il curatore del fallimento della Fornaci di Tarsia S.p.a., esponendo che nel 1980 la EL aveva preso in affitto dal fallimento l'opificio sito in Tarsia e aveva stipulato con essa istante due polizze di assicurazione contro l'incendio "per conto di chi spetta". Con telegramma dell'ottobre 1983 la LA aveva denunziato di aver subito danni derivanti da sinistro coperto dalla polizza. Dopo infruttuosi contatti, le parti avevano designato i propri periti, mentre il terzo perito era stato nominato dal Presidente del Tribunale di Castrovillari. Il collegio peritale aveva iniziato le operazioni il 23 giugno 1984, completandole con verbale del 22 ottobre 1985 e liquidando alla EL, col dissenso del perito della società assicuratrice, lire 558.492.000 per la polizza n. 815010224 e lire 159.570.000 per la polizza n. 815010223, nonché lire 595.000.420 per la polizza stipulata con la compagnia RE, che garantiva direttamente la curatela.
Ciò premesso la società attrice deduceva la nullità della perizia sotto vari profili e concludeva per l'esclusione del diritto all'indennizzo, anche perché prescritto. In via gradata chiedeva la determinazione dell'eventuale giusto indennizzo da compensare con il danno subito per lo sconsiderato comportamento della assicurata successivamente al sinistro.
Il curatore del fallimento contestava la fondatezza della domanda e chiedeva la riunione del giudizio ad un altro instaurato dalla EL nell'ottobre 1985 nei confronti del fallimento e delle Assicurazioni Generali S.p.a.
Con sentenza del 27 aprile 1991, il Tribunale di Napoli, disposta la separazione delle due cause precedentemente riunite, decideva la causa promossa dalle Assicurazioni Generali S.p.a., respingendo la domanda. Le Assicurazioni Generali S.p.a. appellavano la sentenza chiedendone la riforma. Gli appellati concludevano per il rigetto del gravame. All'udienza del 20 aprile 1994 il processo veniva interrotto per il fallimento della EL. Riassunto il giudizio si costituiva anche il curatore del fallimento della EL. La Corte d'appello con sentenza del 26 ottobre 1995, rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la S.p.a. le Assicurazioni Generali, svolgendo quattro motivi di ricorso. Il fallimento delle Fornaci Tarzia S.p.a. resiste con controricorso e, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Il fallimento di ID EL non ha svolto difese. La S.p.a. Le Assicurazioni Generali e il fallimento della Fornaci di Tarzia S.p.a. hanno presentato memoria a norma dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. All'esame dei motivi di ricorso sembra opportuna una premessa relativa all'oggetto del giudizio. Dinanzi ai giudici di merito è stata dedotta la nullità di una perizia contrattuale svolta in esecuzione di una clausola di un contratto di assicurazione. La sentenza impugnata muove dalla considerazione che nel caso di specie si è in presenza di un "arbitrato irrituale o perizia contrattuale che dir si voglia" (v. pag. 6), mostrando così di non attribuire rilevanza alla distinzione tra le due figure. Parte della giurisprudenza di legittimità tende a distinguere la perizia contrattuale dall'arbitrato libero, argomentando su di una differenza di oggetto tra le due figure: con la perizia contrattuale si deferiscono ad uno o più terzi il compito di fornire un apprezzamento tecnico, che, come avviene in materia assicurativa, può vertere sulle cause del sinistro e sulla quantificazione del danno, con esclusione di indagini circa la validità, l'efficacia e l'interpretazione del contratto;
con l'arbitrato libero diversamente si affida agli arbitri la risoluzione di una controversia giuridica insorta tra le parti (v., per es. , Cass. 28 agosto 1995, n. 9032; 30 marzo 1995, n. 3791; 11 novembre 1994, n. 9459; 19 marzo 1991, n. 2931) Nel caso di specie, peraltro - come ha già mostrato di ritenere la Corte di merito -, non conta la qualificazione dell'istituto ma la disciplina applicabile. E sotto tale profilo, per quanto rileva nella presente causa, non si riscontrano differenze tra le due figure: in entrambi i casi il contrasto tra le parti viene ad essere superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale;
è esclusa un'impugnativa per nullità ex art. 828 c.p.c. , potendo le parti far valere gli eventuali vizi del negozio secondo le regole ordinarie;
il problema dell'applicabilità o meno degli articoli disciplinanti l'arbitrato rituale si pone negli stessi termini sia per l'arbitrato libero che per la perizia contrattuale.
2. Ciò premesso, con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 113, 115, 810 e 811 c.p.c. e degli artt. 1352, 1372 e 1726 c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza per aver disatteso i motivi d'impugnazione concernenti la nullità delle operazioni peritali e del lodo per effetto delle unilaterali revoche del perito più volte poste in essere dalla EL, senza il consenso della controparte e senza neppure comunicargliele. Il motivo si articola in più specifiche doglianze che, benché tra loro collegate, per chiarezza d'esposizione, possono essere distintamente trattate.
2.1. Con la prima doglianza la ricorrente lamenta che dopo tre riunioni del collegio peritale era comparso l'ing. UR, al posto dell'originario perito sig. TA. Deduce che nel verbale di seduta era scritto: "preliminarmente si dà atto che l'ing. UR esibisce e deposita dichiarazione a firma della sig.ra EL di nomina a perito della stessa di esso ing. UR in sostituzione del geom. TA, recante in calce la firma di accettazione della revoca del geometra TA e di accettazione della nomina dell'ing. UR". Lamenta che a fronte di tale prova documentale - che evidenziava esservi stata sostituzione unilaterale dell'arbitro, con conseguente violazione dell'art. 1726 c.c. - la sentenza impugnata aveva escluso che vi fosse stata una revoca del perito da parte della EL, operando in tal modo una plateale distorsione dei fatti, fondando la decisione e sviluppando la motivazione su ragionamenti probabilistici.
La doglianza è infondata.
La Corte di merito ha considerato in termini generali che nella perizia contrattuale (o nell'arbitrato irrituale) il perito non può essere revocato unilateralmente dalla parte che lo ha nominato, valendo la regola del mandato collettivo in base al quale per la revoca occorre il consenso di tutte le parti, salvo che ricorra una giusta causa (art. 1726 c.c.). Ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie mancasse la prova che fossero state poste in essere revoche unilaterali dell'arbitro, "produttive di effetti anche contro la volontà del mandatario non appena portate alla di lui cognizione". Infatti, nonostante l'uso improprio del termine, non era da parlare di una revoca in senso tecnico che, presupponendo sfiducia nei confronti dell'arbitro, mal si conciliava con il rapporto di coniugio tra la sig.ra EL che aveva proceduto alla nomina e il perito Sig. TA, e, soprattutto, con la circostanza che anche dopo la c.d. "revoca" il TA aveva continuato ad operare nell'interesse della moglie in veste di procuratore speciale e di assistente del nuovo perito. La Corte territoriale ha quindi concluso nel senso che era assai probabile che si fosse in presenza di una rinunzia del TA o, quantomeno, di una sostituzione concordata da entrambi i coniugi nel comune interesse, nulla accreditando l'ipotesi contraria di una rimozione decisa e voluta dalla sola EL.
I principi che fungono da presupposto alla ricostruzione della Corte d'appello sono conformi alla costante giurisprudenza di legittimità che riconduce il mandato conferito agli arbitri (o ai periti) al mandato collettivo, con la conseguenza che la revoca può intervenire solo di comune accordo tra tutti i mandatari, salvo che ricorra una giusta causa (Cass. 28 luglio 1995, n. 8243; 27 settembre 1993, n. 9727; 14 ottobre 1992, n. 11216; 10 febbraio 1970, n. 317; 31 luglio 1963, n. 2181; 22 maggio 1963, n. 1321; 26 novembre 1962, n. 3231). Corretto dunque essendo il quadro giuridico di riferimento, come d'altra parte riconosce la stessa ricorrente, per il resto, il convincimento espresso dalla Corte territoriale, in quanto motivato in modo sufficiente ed esente da illogicità, attiene al merito e si sottrae al sindacato di questa Corte. I giudici di merito, infatti, nel più ampio contesto valutativo sopra riportato, hanno ritenuto di non dare rilevanza al termine "revoca" formalmente utilizzato, ma di inquadrare la fattispecie nella rinunzia da parte del perito o, quantomeno, nella sostituzione concordata.
2.2. Nell'ambito dello stesso primo motivo, la ricorrente censura la sentenza anche nella parte in cui aveva ritenuto l'esistenza, quantomeno, di una sostituzione concordata tra entrambi i coniugi nel comune interesse. La sostituzione concordata non sarebbe infatti conforme al diritto, atteso che nessuna delle parti può accordarsi con il proprio perito al fine di sostituirlo. Anche tale censura è infondata.
La disciplina dell'art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, disponendo che la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, corrisponde alla considerazione che, essendo il rapporto sorto unitariamente e con carattere d'indivisibilità, non è concepibile il suo scioglimento nei confronti di uno solo dei mandanti, salvo che, come espressamente prevede il legislatore, non ricorra la giusta causa, nel qual caso lo scioglimento si verifica nei confronti di tutti. La rinunzia del mandatario (arbitro o perito) è diversamente al di fuori della portata precettiva della norma, in quanto consiste in un caso di estinzione del mandato diverso dalla revoca (artt. 1722 e 1727), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato, anche collettivo. Ciò posto, ai fini che qui interessano, è irrilevante che la rinunzia da parte dell'arbitro o del perito possa essere frutto di un'intesa con uno dei mandanti: la volontà del mandatario di non voler proseguire nell'incarico determina infatti inevitabilmente lo scioglimento del rapporto nei confronti di tutti i mandanti. In altri termini, l'eventuale "intesa" nulla aggiunge alla sufficienza della struttura unilaterale della rinunzia a produrre l'effetto di determinare lo scioglimento del mandato collettivo.
2.3. Con altra doglianza del primo motivo, la ricorrente lamenta l'irregolarità di altre due sostituzioni del perito verificatesi nel corso del procedimento: quella relativa alla sostituzione dell'ing. UR con il prof. Milillo e quella del prof. Milillo con l'ing. UR.
Anche per tale profilo il motivo è infondato. E valgono i rilievi sopra fatti, atteso che la Corte territoriale ha espresso il proprio convincimento, con adeguata motivazione, rilevando che nel primo caso risultava chiaro essere intervenuta una rinunzia, mentre nel secondo poteva intravedersi una sostituzione concordata.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 113, 115 e 810 c.p.c., in relazione agli all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la nullità della perizia, che era stata effettuata anche in relazione alla polizza 815010224 delle Assicurazioni generali S.p.a. e alla polizza n. 337400031 della RE, benché la nomina degli arbitri fosse avvenuta unicamente con riferimento alla polizza delle Assicurazioni Generali n. 815010223. Il motivo è infondato.
In tema di arbitrato irrituale e di perizia contrattuale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto, indipendentemente dal fatto che la sua nomina sia stata affidata ad un terzo (nella specie, Presidente del tribunale), si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei termini del mandato conferito, tramite la determinazione dell'effettiva volontà dei mandati, e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato" (Cass. 27 aprile 1985, n. 2740; 21 maggio 1996, n. 4688). Ciò premesso, la Corte territoriale ha così ricostruito la vicenda. La EL, il 1^ novembre del 1983, avviando la procedura prevista dagli artt. 28 e 29 della polizza, aveva comunicato alle Assicurazioni Generali la nomina del perito, senza distinguere tra le due polizze. Le Assicurazioni Generali, in risposta, con telegramma del 6 dicembre 1983, facendo riferimento alla comunicazione dell'assicurata, e sempre senza distinguere tra le due polizze, avevano nominato il proprio perito. Sennonché, con atto successivo notificato alla EL il 23 dicembre 1983, le Assicurazioni Generali inopinatamente avevano ribadito la nomina del dott. CO, invitando la EL a nominare il proprio perito e menzionando la sola polizza n. 815010223. Ciò premesso, la Corte di merito ha concluso che "nell'indicata situazione probatoria" dovesse ritenersi l'inefficacia della seconda designazione del perito, essendo già intervenuto un "valido scambio di nomine, da intendersi implicitamente riferito, come del resto era logico, ad entrambe le polizze che assicuravano lo stesso rischio".
Nello sviluppare il motivo di ricorso, Le Assicurazioni Generali S.p.a. osservano che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il testo letterale dei documenti e, in particolare, del telegramma del 6 dicembre 1987 - che non era "atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, e neppure formale adesione a procedura" - nel quale era scritto testualmente: "quest'ultimo prenderà contatto con Lei per la sottoscrizione degli atti di nomina e la instaurazione della procedura peritale". Da ciò si ricaverebbe chiaramente che si era "in fase pre-arbitrale", anche considerando che la formale nomina, a norma dell'art. 810 c.p.c., avvenne con la comunicazione notificata il 23 dicembre 1996. L'incongruenza della ricostruzione operata dalla Corte d'appello starebbe poi in ciò, che, a stare alle considerazioni svolte in generale in sentenza, la perizia doveva riguardare anche la polizza della soc. RE, mentre poi si conclude nel senso che era chiaro che i periti non avevano avuto alcun incarico da parte di tale società.
Le doglianze sono prive di fondamento e mostrano chiaramente di rivolgersi, inammissibilmente in questa sede, al convincimento del giudice espresso in modo difforme dalle aspettative. Più in particolare, non è esatto che la Corte di merito avrebbe obliterato il contenuto del telegramma del 6 dicembre 1983. Il documento, infatti, risulta essere stato considerato e interpretato come atto di nomina del proprio perito da parte delle Assicurazioni Generali. L'argomento relativo alla Polizza della soc. RE non evidenzia poi alcuna incongruità della sentenza e manca del tutto del carattere della decisività, essendosi i giudici di merito limitati ad osservare che i periti non avevano avuto alcun incarico dalla soc. RE (circostanza ovvia, atteso che lo scambio di lettere tra la EL e le Assicurazioni Generali non poteva riguardare un altro soggetto), ma che di ciò non avevano titolo per dolersi le Assicurazioni Generali.
3.1. A sostegno della tesi secondo la quale il telegramma in data 6 dicembre 1983 non poteva essere considerato atto di nomina dell'arbitro e, dunque, non poteva con esso ritenersi affidato agli arbitri l'incarico relativamente ad entrambe le polizze, le Assicurazioni Generali rilevano che l'unico atto efficace di nomina dell'arbitro non poteva essere che quello (successivo) da essa notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Infatti a norma dell'art.810 c.p.c., applicabile anche all'arbitrato irrituale, la formalità
dell'atto di nomina notificato costituisce l'unica forma di accesso all'arbitrato.
Anche tale profilo è infondato.
Non ignora questa Corte che la giurisprudenza di legittimità è generalmente (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1855; 7 luglio 1992, n. 8285; 3 luglio 1989, n. 3185; 8 gennaio 1980, n. 111; 18 ottobre 1974, n. 2938; 6 gennaio 1981, n. 48) , anche se non unanimemente (in senso contrario, v. Cass. 30 dicembre 1981, n. 6684 e 20 novembre 1979, n. 6054) orientata nel senso di ritenere applicabile all'arbitrato irrituale l'art. 810, secondo comma c.p.c., a norma del quale la nomina dell'arbitro non effettuata dalla parte può essere fatta, su istanza dell'altra, dal presidente del tribunale. Il caso di specie è peraltro diverso in quanto non viene in considerazione la possibilità da parte del presidente del Tribunale di nomina dell'arbitro, con atto avente funzione sostitutiva dell'attività negoziale manchevole delle parti (art. 810, secondo comma c.c.). Ciò di cui si discute è se la nomina del perito debba essere seguire le forme di cui all'art. 810, primo comma e, dunque, debba essere effettuata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. La risposta non può che essere negativa, considerando che la polizza contenente la clausola di ricorso alla perizia contrattuale prescrive che la nomina dei periti avvenga "con apposito atto", senza ulteriori specificazioni circa le modalità con le quali portare la nomina a conoscenza dell'altra parte. Non si comprende dunque perché la previsione di nomina dell'arbitro con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario fissata per l'arbitrato rituale dovrebbe sovrapporsi alla chiara volontà delle parti, che hanno previsto una più semplice modalità di nomina. La tesi sostenuta dalla ricorrente, porterebbe all'inaccettabile conclusione che l'art. 810 c.p.c. relativo all'arbitrato rituale fungerebbe da norma inderogabile quanto alle previsioni negoziali relative alle modalità di nomina degli arbitri liberi o dei periti.
3.2. I rilievi sopra fatti circa la nomina dell'arbitro o del perito si attagliano anche alla censura contenuta nel primo motivo del ricorso e relativa alla (forma della) sostituzione del perito. Con tale censura, che per attinenza alla materia viene trattata in questa sede, la ricorrente deduce: che a norma dell'art. 28 della polizza i periti devono essere nominati con "apposito atto"; che l'atto scritto è richiesto a pena di nullità a norma dell'art. 1352 c.c.; che la Corte d'appello, pur riconoscendo l'essenzialità della forma scritta, aveva ritenuto che l'efficacia della nomina prescindeva dalla sua comunicazione alla controparte;
che, conseguentemente, a proposito della sostituzione del perito, risultava violato l'art. 811 c.p.c., che, con il richiamo all'art.810 c.p.c., prescrive che la stessa venga effettuata con atto notificato. A sostegno di quanto sostenuto, la ricorrente richiama la sentenza della Cassazione 26 aprile 1993, n. 4893. Anche tale ulteriore censura è destituita di fondamento. Va innanzi tutto osservato che la sentenza richiamata n. 4843 del 1993 - con la quale si statuisce che alla sostituzione dell'arbitro si provvede a norma degli artt. 810 e 811 c.p.c., ove non sia diversamente statuito con la clausola compromissoria - essendo relativa ad una fattispecie in tema di arbitrato rituale, non porta alcun argomento a favore della tesi della ricorrente circa le modalità di sostituzione dell'arbitro (o del perito). Il punto, infatti, e se l'art. 811 c.p.c., che disciplina la sostituzione degli arbitri nell'arbitrato rituale, sia applicabile e se, quindi, l'atto di sostituzione debba essere notificato all'altra parte. La risposta è negativa, per le ragioni già enunciate, a proposito della modalità di nomina dei periti. La sostituzione, non essendo diversamente previsto, segue le modalità della nomina e, dunque, come s'è detto, secondo la previsione del contratto, si effettua con atto scritto. Non vi era dunque necessità di "notificazione" dell'atto scritto di nomina;
ne' la ricorrente lamenta di non aver avuto conoscenza durante la procedura arbitrale della sostituzione dell'arbitro.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto la nullità del lodo per violazione dell'art. 29, secondo comma e 30, cap. secondo, per essere stati valutati solo alcuni degli enti assicurati, mentre le clausole contrattuali indicate prevedono un analitico procedimento di stima di tutti gli enti assicurati, sia di quelli "illesi" che di quelli "danneggiati":
procedimento questo il cui rispetto non ha valore formale ma incide sulla stima e, dunque, sul danno indennizzabile. Più specificamente, la sentenza impugnata viene censurata per aver affermato che, in difetto di prova contraria, gli enti illesi stimati fossero quelli ancora presenti nello stabilimento al momento della perizia, pretermettendo la valutazione di una serie di elementi e documenti, specificatamente elencati nel ricorso.
Va innanzi tutto rilevato che la doglianza oggetto del motivo - diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente - è deducibile in sede di impugnazione della perizia, in quanto relativa ad errori di fatto commessi nella definizione dell'indennizzo e a violazione di specifica clausola contrattuale relativa alle modalità di calcolo dello stesso. Ciò premesso il motivo appare fondato. La Corte d'appello nella sentenza impugnata osserva, con riferimento alle censure svolte nell'atto d'appello, che i beni illesi stimati, come da elencazione analitica allegata al verbale conclusivo, erano 68, solo una parte cioè di quelli menzionati nella relazione del 30 giugno 1982 del perito sig. TE nominato dal giudice delegato del fallimento. Per quanto concerneva gli altri macchinari e attrezzature, la Corte prosegue osservando che non si era in grado di sapere se, all'epoca delle operazioni peritali, ossia circa tre anni dopo, fossero ancora nello stabilimento o fossero stati venduti dal fallimento della soc. Fornaci di Tarsia, il quale alla data del 30 giugno 1982, aveva già venduto i beni inventariati dal n. 117 in poi (stima TE, p. 11). I giudici di merito concludevano pertanto nel senso che, in difetto della prova contraria, dovesse presumersi che gli enti illesi stimati fossero solo e tutti quelli esistenti all'epoca delle operazioni peritali, restando così non provata la violazione dell'art. 30, cap. secondo nn. 1 e 2 (il quale richiede, per i danni al macchinario, alle merci e alle cose mobili in genere, la stima del valore, al momento del sinistro, di tutte le cose assicurate, quindi del valore delle cose illese e di quello ricavabile dalle cose danneggiate, di guisa che l'ammontare del danno risulti deducendo dalla prima stima l'importo delle altre due).
La Corte territoriale dà dunque per pacifica la circostanza che non tutti gli enti illesi erano stati oggetto di stima da parte del collegio peritale;
conclude, tuttavia, nel senso che non vi era una violazione della disposizione contrattuale che prevedeva la necessità di stima anche di tutti gli enti illesi. Rispetto alla premessa la Corte di merito giustifica la conclusione, rilevando che, in mancanza di prova contraria, doveva presumersi che i beni illesi stimati fossero quelli esistenti all'epoca delle operazioni peritali. Appare chiaro che il ragionamento posto a base del convincimento dei giudici di merito non corrisponde a canoni logici metodologicamente corretti. Non è dato infatti desumere dalla decisione, se la presunta mancanza degli enti illesi al momento della perizia, non consentisse comunque una valutazione degli stessi, particolarmente in presenza di un inventario e di una perizia effettuati in sede fallimentare. E neppure è dato desumere se la mancata valutazione di tali enti fosse di per sè priva di rilevanza ovvero avesse un'incidenza sulla valutazione globale, così come dedotto nell'atto d'appello e nel ricorso per cassazione.
Peraltro, nell'argomentare dei giudici di merito, appare pretermesso l'esame di circostanze aventi carattere di decisività. Come deduce specificamente la ricorrente, dal verbale delle operazione peritali dell'8 ottobre 1985 risulta che il perito della compagnia assicuratrice aveva depositato agli atti l'ordinanza di vendita del giudice delegato al fallimento del 16 settembre 1985, con fissazione del primo incanto al 29 ottobre 1985 e con prezzo base di lire 1.540.000.000. Dall'ordinanza in questione risultava dunque che i beni oggetto della relazione del perito del fallimento (pari a 117 enti) non erano ancora stati venduti nel settembre del 1985:
circostanza questa che contrasta con l'argomentazione secondo la quale doveva presumersi che gli enti illesi non fossero più presenti al momento al momento delle operazioni del collegio peritale (svoltesi dal 23 giugno 1984 al 22 ottobre 1985).
5. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata aveva respinto il motivo d'appello circa l'indennizzo dei carri. Più precisamente la ricorrente lamenta che : a) i carri all'interno del forno non erano ricompresi nell'assicurazione a norma dell'art. 5 delle condizioni di polizza, poiché era mancata l'espressa dichiarazione e, soprattutto, la relativa attribuzione di valore;
b) non erano liquidabili le spese di salvataggio relative al valore dei 45 carri utilizzati per spingere fuori i 24 carri all'interno, poiché "salvataggio", a norma dell'art. 23 della polizza, è ciò che è diretto a salvare le cose assicurate, mentre i carri all'interno non erano cose assicurate;
c) in ogni caso, anche se i carri interni fossero stati assicurati, era da ritenere sconsiderato e, quindi, non indennizzabile ex art. 23 della polizza distruggere 45 carri per salvarne 24.
Il motivo è infondato.
Quanto al rilievo sub a) non è dato comprendere, secondo quanto già rilevato dalla Corte di merito, perché i carri all'interno del forno non dovessero essere ricompresi nell'assicurazione. Il ricorso sul punto manca della necessaria specificità e autosufficienza, particolarmente se si considera che viene richiamato l'art. 5 delle condizioni particolari di polizza, senza tuttavia riportarlo nel suo esatto contenuto: ciò che non consente la valutazione di questa Corte, in base al consolidato principio secondo cui la Cassazione, al di fuori dei casi di error in procedendo, non può procedere al diretto esame degli atti processuali. il rilievo sub b) perde di consistenza, essendo collegato all'esclusione dall'assicurazione dei carri. Il profilo sub C) si riferisce a valutazioni del collegio peritale come tali estranee al sindacato di legittimità. Il ricorso incidentale subordinato, attinente ai profili relativi alla sostituzione dell'arbitro, resta assorbito per non essere stato accolto il relativo motivo del ricorso principale. Per quanto detto il primo il secondo e il quarto motivo del ricorso vanno rigettati. Il terzo motivo va accolto e, in relazione ad esso, la sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli che procederà ad un nuovo esame. Il ricorso incidentale resta assorbito. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999