Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INFISUD s.R.L. in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Mario Spadola, elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Nicolai n. 48, presso l'avv. Giuseppe Bartoli, difeso dall'avv. Giambattista Schininà, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Curatela del fallimento della COCIM s.p.a., in persona del curatore avv. Gaetano Barone, elettivamente domiciliato in Roma, via Gavorrano n. 12, scala B, int. 4, presso l'avv. Mario Giannarini, difeso dall'avv. Giovanni Gurrieri, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, n. 355/99 del 3 maggio 1999, deliberata il 17 maggio 1999 e pubblicata il 28 maggio 1999 (R.G. 465/95) . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2003, del Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 24 luglio 1987 il curatore del fallimento della COCIM s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Ragusa, la INFISUD s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 25.214.814, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenza del canone di lire 72.98, 6.000 dalla stessa dovuto per il periodo tra il 1 gennaio ed il 10 agosto 1986 per l'affitto di uno stabilimento industriale in Ragusa, via A. Grandi, costituito da immobili, macchinari e attrezzature di proprietà della fallita, giusta contratto 29 dicembre 1983, modificato il 16 novembre 1984. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa pretesa eccependone la infondatezza, atteso che a seguito del rilascio, a far data dal 1 gennaio 1986 del reparto di falegnameria, il contratto inter partes si era in parte risolto con consequenziale riduzione, in proporzione, del canone pattuito, come già comunicato a controparte il 24 dicembre 1985.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 16 novembre 1994 - 20 gennaio 1995 accoglieva la domanda attrice, sul rilievo che la cessazione della attività nel reparto falegnameria, non accompagnata dal rilascio dei relativi locali non integrava gli estremi di una risoluzione parziale del contratto e, per l'effetto, condannava la INFISUD s.r.l. al pagamento della somma di lire 25.124.814, oltre interessi legali dal 10 agosto 1986 nonché delle spese di lite.
Gravata tale pronunzia in via principale dalla soccombente INFISUD s.r.l. e in via incidentale dalla curatela del fallimento della COCIM s.p.a., la corte di appello di Catania, con sentenza 3 maggio 1999, deliberata il 17 maggio 1999 e pubblicata il 28 maggio 1999, in parziale riforma della pronunzia gravata condannava la INFIDUS s.r.l. al pagamento in favore di controparte della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal 10 agosto 196 al 15 dicembre 1990 sul credito capitale di lire 25.214.814, e gli interessi legali dal 16 dicembre 1990 all'effettivo soddisfo, confermata nel resto l'impugnata decisione e poste a carico dell'appellante principale le spese del grado.
Per la AS di tale decisione, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, la INFISUD s.r.l., con atto 12 luglio 2000. Resiste, con controricorso la curatela del fallimento della COCIM s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Coma riferito in parte espositiva, i giudici del merito hanno rigettato l'eccezione della attuale ricorrente di non essere tenuta al pagamento delle differenze di canone reclamate da controparte, perché, in buona sostanza, mancava qualsiasi prova che le parti si fossero accordate nel senso ridurre, proporzionalmente, il canone a seguito della cessazione della utilizzazione, da parte della conduttrice, di alcuni locali.
2. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e difetto ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", censura la sentenza gravata atteso che la corte di appello:
- una volta ritenuto, disattendendo la deposizione del teste DI BETTA, non provata la circostanza della avvenuta dismissione del reparto falegnameria e del rientro dello stesso nella piena disponibilità della locatrice "avrebbe dovuto disporre il richiamo del teste DI BETTA al fine di chiarire se l'affittuaria continuasse a disporre o meno della predetta linea, su tanto, altresì, procedendo alla escussione degli altri testi indicati sulla circostanza";
- non ha neppure considerato "che della mancata utilizzazione della predetta linea di lavorazione già dal 1 gennaio 1986, non si è mai fatta questione dalla curatela".
3. La deduzione non coglie nel segno, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
3. 1. Quanto al primo si osserva che le censure sono rivolte contro la pronunzia di primo grado, piuttosto che contro quella di secondo, che si è limitata a confermare la precedente.
Pacifico guanto sopra, ancora, si evidenzia che non risulta che le questioni proposte con lo stesso siano state già sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado ne' parte ricorrente, come era puntuale suo onere, indica in quale occasione, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado abbia prospettato le eccezioni de quibus e le stesse, pertanto, palesemente, devono essere dichiarata inammissibili.
Deve ribadirsi, infatti, al riguardo - giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che i motivi del ricorso per AS devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per AS - in altri termini - devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671/ Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di AS di controllare ex actia la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n, 12025, nonché tra le tantissime, Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema della attendibilità, o meno, del teste DIBETTA nonché della riduzione della lista testimoniale.
È palese, pertanto che il motivo di ricorso per AS è inammissibile nella parte in cui prospetta tali problematiche, non affrontate dalla sentenza gravata.
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la deduzione è manifestamente inammissibile anche atteso che il vizio denunziato non integra ne' violazione delle molteplici disposizioni processuali indicate nella intestazione del motivo, ne' "difetto e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" ma la pretesa, contra legem attesi quelli che sono i limiti del giudizio di AS che non è un giudizio di merito di terzo grado, e di attribuire alle risultanze di causa un significato diverso da quello loro dato dai giudici di merito ed è di palmare evidenza, anche sotto tale - diverso - profilo la inammissibilità della deduzione. 3. 2. Paramenti inammissibile la censura in esame si appalesa nella sua seconda parte, atteso che la corte di appello non ha negato che la società ora ricor-rente abbia cessato di utilizzare la linea di lavorazione falegnameria con i relativi spazi e macchinari a far data dal 1 gennaio 1986, ma ha evidenziato una circostanza totalmente diversa e, cioè, che la INFISUD s.r.l. per vedere accolta la propria eccezione doveva dimostrare che la locatrice aveva preso in consegna macchinari e spazi, non più utilizzati dalla attuale ricorrente, ponendoli nella propria disponibilità.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1615, 2555, 2561 e 2562 c.c., art. 1418, 1467 e 1623 C.C. in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e difetto, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", per avere i giudici del merito omesso di considerare che una volta cessata l'utilizzazione della falegnameria era venuta a cessare la causa contrattuale e, pertanto, il rapporto di affitto, almeno relativamente alle porzioni non utilizzate.
5. Al pari della precedente la deduzione è inammissibile, per violazione del precetto di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c.. Si osserva, infatti, che a norma dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. il ricorso per AS deve contenere, a pena di inammissibilità "i motivi per i quali si chiede la AS ..." della sentenza impugnata.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che nel ricorso per AS il motivo che contenga una mera affermazione di dissenso rispetto al principio di diritto costituente ratio della decisione impugnata, senza l'esposizione di alcuna ragione che abbia funzione di sorreggere la dichiarata non condivisione di quel principio, non risponde ai requisiti previsti dall'art. 366 n. 4 ed equivale sostanzialmente alla mancata impugnazione (Cass. 30 marzo 1998, n. 3343). In particolare, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve, ulteriormente ribadirsi, al riguardo:
- da un lato, che sono inammissibili i motivi del ricorso per AS che si limitino a denunciare l'ingiustizia della decisione senza svolgere un iter argomentativo diretto a confutarne la fondatezza giuridica (Casa. 5 agosto 2000, n. 10324);
- dall'altro, che i motivi per i quali si richiede la AS di una pronuncia devono essere compiutamente esposti nel ricorso a pena della sua inammissibilità ex art. 366 n. 4 c.p.c. e non nella memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. 6 dicembre 2000, n. 15505);
- da ultimo, che non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la AS della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione, occorrendo invece, ai fini della illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (Cass. 22 marzo 2001, n. 4113) e che i motivi posti a fondamento dell'invocata AS della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, per cui l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto e, quindi, risulta inammissibile - giusta l'espressa previsione della citata norma - il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass. 16 aprile 1999, n. 3805, ove la precisazione che non si rendono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo, in limine litis, della norma che si assume violata, ne' un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronuncia stessa). Applicando i riassunti principi al caso di specie è palese, come anticipato, la inammissibilità del motivo in esame, atteso che i giudici del merito hanno puntualmente e esaurientemente - dalla pagina 7 alla pagina 9 della loro decisione - indicato le ragioni, giuri-diche, della totale infondatezza della pretesa della INFISUD s.r.l. e quest'ultima, senza in alcun modo indicare i motivi del proprio dissenso, rispetto alle articolate considerazioni ivi esposte, si limita e ribadire quanto già sostenuto in sede di inerito.
6. Con il terzo motivo per evidente errore materiale indicato come 4 motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione art. 1362 c.c. in riferimento dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e difetto, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" censura la sentenza gravata nella parte in cui questa, dopo avere espressamente riconosciuto che tra le parti si era convenuto sulla proporzionalità della riduzione dell'estaglio locativo, aveva disconosciuto il raggiunto accordo tra la parti, per non essere stata determinata nel suo esatta ammontare la riduzione del canone.
7. Il motivo è fondato.
7. 1. Al fine di escludere che le parti si fossero accordate nel senso di procedere a una proporzionale riduzione del canone dovuto, con decorrenza del 1 gennaio 1986, a seguito della mancata utilizzazione, da parte della conduttrice, di alcune delle unità oggetto di affitto i giudici di appello hanno, testualmente, affermato:
- "la legge prevede la consensualità come meccanismo regolatore dell'assetto negoziale tra le parti e che, quindi, occorre una pattuizione aggiunta per introdurre modificazioni degli elementi essenziali di un contratto già perfezionato";
- "nel caso di specie non vi è alcuna prova che sia stato raggiunto vino specifico accordo tra i contraenti per la riduzione proporzionale del canone di affitto in dipendenza dell'avvenuta dismissione del reparto di falegnameria, tale non potendosi reputare la firma per adesione apposta dall'allora amministratore unico della COCIM s.p.a. alla missiva .. con cui la INFINSUD comunicava che a decorrere dal 1 gennaio 1986 sarebbero stati rilasciati i locali del reparto falegnameria e avrebbe dovuto procedersi alla riduzione del canone di lire ... contrattualmente pattuito, ne', tanto meno l'avvenuta accettazione di un canone ridotto da parte della società concedente";
- "in ogni caso le trattative intercorse ... non avevano dato luogo a una specifica e definitiva pattuizione aggiuntiva e modificativa dei contratti scritti ... ma si erano sostanziate solo in una intesa orale di massima, nella quale si era convenuta soltanto sulla proporzionalità della riduzione dell'estaglio locativo, senza che si fosse giunti alla indispensabile concordata determinazione del preciso ammontare del canone ridotto dovuto ... ".
7. 2. Pacifico quanto precede è palese che è assolutamente immotivata la affermazione della corte del merito, allorché questa ha ritenuto priva di efficacia la sottoscrizione del legale rappresentante della società concedente, con l'annotazione "per adesione", alla comunicazione di controparte sopra riassunta. Se, infatti, la conduttrice comunicava alla concedente che a far data dal 1 gennaio 1986 sarebbero stati rilasciati i locali del reparto falegnameria e che avrebbe dovuto procedersi alla riduzione del canone e la concedente ha dichiarato di "aderire" a tali proposte ciò non può che significare, prima facie, stante il significato corrente dell'espressione "per adesione" e tenuta presente la regola di cui all'art. 1362 c.c. che vi era stata "accettazione" (cfr. art. 1326, comma 1, c.c.), delle "proposte" contenute nella missiva e,
cioè, in pratica, una riduzione - con decorrenza dal 1 gennaio 1986 - dell'oggetto del contratto nonché del corrispettivo dovuto. Il giudice del merito - nell'esercizio delle sue attribuzioni, in tema di valutazione delle risultanze probatorie e di accertamento della volontà delle parti - ben poteva giungere a una conclusione opposta, rispetto a quella sopra descritta ma solo dopo avere indicato le ragioni del proprio convincimento.
Essendosi, per contro, la corte di appello di Catania totalmente astenuta dal motivare la propria conclusione sul punto (l'assunto svolto in sentenza, in forza del quale non può reputarsi accettazione della proposta la firma per adesione apposta nella missiva contenente la proposta, è assolutamente apodittico nonché erroneo anche in punto di diritto, come accennato), è di palmare evidenza che sussiste la denunziata violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (nonché dell'art. 1362 c.c.).
Anche a prescindere da quanto precede la sentenza gravata merita censura anche allorché afferma essere privi di qualsiasi effetto giuridico, sia la accettazione, senza contestazioni, di un canone ridotto, dopo la cessazione della utilizzazione della linea di falegnameria, da parte della locatrice, sia l'accordo di massima intervenuto sulla riduzione dell'estaglio locativo. Quanto al primo è palese che la circostanza non doveva essere valutata ex se, come sostanzialmente hanno fatto i giudici del merito, ma nell'ambito del contesto in cui si è sviluppata. In altri termini, pur se è certo che il ricevimento, senza contestazioni specifiche, da parte del locatore, di un canone ridotto non importa, da solo, accet-tazione di una modifica del contratto, quanto alla misura canone, non può tacersi che nella specie esistevano diverse altre circostanze (sottoscrizione, per adesione, da parte del locatore, della lettera del 24 dicembre 1985, esistenza di un accordo di massima per una riduzione del canone) che non potevano essere totalmente trascurate e ignorate, al fine di valutare anche la condotta de qua.
In ordine infine all'accordo verbale, intervenuto tra le parti, quanto alla riduzione del canone, la corte di appello di Catania ritiene lo stesso privo di effetti perché privo di una specifica e definitiva pattuizione (quanto alla misura del nuovo canone). Anche tale assunto, come anticipato, è censurabile. Se, infatti, l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabili" (cfr. art. 1346 c.c.) e se è certo che nella specie le parti si erano accordate - come accertato dalla stessa corte di appello - "sulla proporzionalità della riduzione dell'estaglio locativo", in relazione alla mancata utilizzazione, da parte della conduttrice, di alcune aree, ciò non può che significare che la misura del nuovo canone convenuto era determinabile, mediante una semplice operazione matematica.
In particolare rapportando il nuovo canone alla diversa estensione dell'oggetto dell'affitto.
8. Rigettato il primo e il secondo motivo, in conclusione deve essere accolto il terzo e rimangono assorbiti il quarto e il quinto (per errore materiale identificati come 5 e 6) con cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza gravata e rinvio della causa, per nuovo esame alla stessa corte di appello di Catania, altra sezione, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo;
dichiara assorbiti il quarto e il quinto;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, a la corte di appello di Catania, altra sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di AS, il giorno 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004