Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto; per il che risulta inammissibile - giusta l'espressa previsione della citata norma - il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. Più in particolare - e fra l'altro - non si rendono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo, in limine "litis", della norma che si assume violata, ne' un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronuncia stessa.
Commentario • 1
- 1. Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI RIZZO 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IANNACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA SI, VE NI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 376/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: contratto d'opera; denunzia vizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26.2.92, il Tribunale di Latina, in accoglimento della domanda proposta da ED IS e ER CO, condannava CO ER al pagamento in loro favore della somma di L 5.100.000 quale residuo del corrispettivo loro dovuto per lavori edili ad una palazzina sita in Aprilia, Via Genio Civile n. 5, con rivalutazione ed interessi;
respingeva la domanda riconvenzionale spiegata dal CO volta al riconoscimento di vizi e difetti dei lavori e del conseguente diritto al risarcimento dei danni;
condannava il convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori.
Avverso tale sentenza il CO proponeva appello cui resistevano il ED ed il ER.
Con sentenza 7.2.95, la corte d'Appello di Roma - escluso che vi fosse stato errore del Tribunale nell'aver ritenuto l'esistenza di due scritture facenti riferimento ai lavori de quibus, avendo accertato la presenza in atti di due documenti relativi all'esecuzione di due distinte opere da realizzare, circostanza risultata anche da deposizione testimoniale;
rilevato che quest'ultima rappresentava comunque, a fronte delle chiare risultanze documentali, una conferma superflua, onde restavano prive di rilevanza le critiche rivolte dall'appellante all'ammissibilità d'una seconda deposizione dello stesso teste, critiche comunque infondate e tardive;
disattesa la tesi dell'appellante per cui nella riconvenzionale non di denuncia di vizi si sarebbe trattato ma di denuncia d'incompleta realizzazione dei lavori commessi, emergendo dal contenuto della comparsa di risposta in primo grado che a fondamento della domanda riconvenzionale erano stati dedotti non mancati completamenti di lavori previsti ma imperfezioni e difetti di lavori eseguiti - respingeva il gravame condannando l'appellante alle maggiori spese.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il visconti con due articolati motivi.
Il ED ed il ER non si costituivano.
All'udienza del 14.5.98 la difesa del CO chiedeva termine per rinunzia e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo profilo del primo motivo il ricorrente -
denunziando violazione degli artt. 244 e 257 sec. co. CPC - si duole che la Corte di merito non abbia accolto la sua doglianza circa l'inammissibilità della seconda deposizione resa nel precedente grado di giudizio dal teste Cierno.
La censura è inammissibile per difetto d'interesse e mancanza di specificità.
La Corte di merito ha, infatti, anzi tutto evidenziato la superfluità della deposizione de qua, quindi la sua non decisività ai fini della prova sul punto, già altrimenti acquisita, e, conseguentemente, l'irrilevanza delle doglianze dell'appellante. Su tale apprezzamento dei mezzi di prova - d'altronde discrezionale ed incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato con riferimento alla già esistente prova documentale dello stesso tenore - il ricorrente nessuna obiezione ha sollevata, onde ne è palese la carenza d'interesse a censurare le ulteriori considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito che, aggiungasi, le ha espressamente considerate ad abundantiam. D'altra parte, una seconda escussione dello stesso teste non essendo esclusa in assoluto dal codice del rito che, anzi, l'ha prevista e disciplinata nell'art. 257, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in qual modo detta disciplina ed, in generale, quella dell'ammissione delle prove testimoniali sarebbe stata violata nel caso di specie.
Il che rappresenta una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivì posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360 n. 3 CPC abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo all'evidenza sufficiente il solo richiamo, in limine, della norma che s'assume violata ed un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronunzia stessa. Tanto meno rileva, ai fini dell'ottemperanza alla disposizione in argomento, la deduzione, come nella specie, di circostanze del tutto estranee alle questioni giuridiche sviluppate e decise nel capo di sentenza censurato con il motivo.
Con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente - denunziando vizio di motivazione - si duole che la Corte di merito abbia preso in considerazione e ritenuto decisiva una seconda scrittura relativa al rapporto in discussione.
La censura è inammissibile per genericità ed infondata. Anzi tutto, va escluso che la scrittura stessa non fosse acquisita agli atti del giudizio di secondo grado: pur ammesso che il documento de quo fosse stato tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado, poiché ne vien fatta espressa menzione ed utilizzazione nella sentenza del Tribunale (è lo stesso attuale ricorrente a dolersene nei motivi d'appello) è evidente che esso faceva ormai legittimamente parte degli elementi di prova valutabili dalla Corte d'Appello, dandosi luogo, se mai, ad un'ipotesi d'applicazione del combinato disposto degli artt. 345 sec. co. e 92 CPC all'epoca ancora vigente.
Va, poi, rilevata l'assoluta inidoneità della doglianza - nella quale ci si limita a prospettare la mancanza d'un esame più rigoroso ed approfondito, che avrebbe portato ad escludere l'esistenza della seconda scrittura - ad integrare un valido motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 CPC. A parte l'ovvio rilievo che, se la scrittura era in atti, come accertato dalla Corte di merito, si doveva, quanto meno, o contestare la veridicità di tale accertamento o dedurre l'estraneità della scrittura stessa al rapporto sub iudice, ciò che, per contro, il ricorrente non ha fatto, l'esame di quanto esposto dal ricorrente stesso non evidenzia alcuna specifica censura alla motivazione della sentenza impugnata, le cui conclusioni sul punto rappresentano, d'altronde, l'esito consequenziale d'argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici.
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 nonché 416 sec. co. CPC e dell'art. 1667 CC - si duole che la Corte di merito abbia confermato la pronunzia con la quale il giudice di primo grado aveva respinto - la sua domanda riconvenzionale, basata su dedotti vizi dell'opera, per tardiva contestazione degli stessi;
assume il ricorrente che, se di vizi trattavasi, oltre che di parti di lavori non eseguite, i termini per la relativa azione erano stati rispettati.
Anche questa censura, oltre che inammissibile per genericità, è infondata.
Come nell'atto d'appello, così anche nel ricorso per cassazione il ricorrente prospetta i presupposti di fatto della spiegata domanda riconvenzionale in via alternativa e/o aggiuntiva - vizi dell'opera oppure mancato completamento d'alcune parti di essa, oppure ancora sia gli uni che l'altro - senza precisare ne' quali fossero gli assunti difetti di costruzione, ne' quali fossero le assunte carenze di realizzazione, ne' se e quando abbia rifiutato d'accettare l'opera ovvero abbia proceduto alla denunzia dei vizi prevista dall'art. 2226 CC, fermo restando che la qualificazione del rapporto come contratto d'opera effettuata dai giudici di merito non risulta mai motivatamente contestata dal ricorrente il quale, anzi, nell'atto d'appello fà espresso riferimento recettivo a tale qualificazione ("Il rapporto di prestazione d'opera trova il suo regolamento contrariamente a quanto afferma il Tribunale in una sola scrittura privata" etc.).
Così redatto il motivo, questa Corte non è in grado - anche a voler prescindere dal principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione la cui applicazione determinerebbe già di per se stessa, nel caso di specie, l'inammissibilità del motivo - ne' di discernere l'obiettiva finalità della doglianza ne' di valutarne la fondatezza. Aggiungasi che nell'atto d'appello, come rilevato dalla Corte di merito, sebbene si cerchi di equivocare tra vizi dell'opera e parti non ultimate della stessa, l'oggetto della riconvenzionale è chiaramente ed espressamente identificato in una "omessa esecuzione di certi lavori compresi nel contratto e come tali validamente richiesti in via riconvenzionale", onde correttamente la detta Corte, atteso che, per contro, la riconvenzionale proposta con la comparsa di costituzione in primo grado aveva avuto ad oggetto non mancati completamenti di lavori previsti ma esclusivamente imperfezioni e difetti dei lavori eseguiti, ha disatteso il motivo di gravame de quo in quanto diretto ad introdurre nel giudizio un tema d'indagine del tutto nuovo.
Nessuno dei motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non v'è luogo a pronunzia sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999