Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 2
Non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4 cod. proc. civ. che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione ovvero che queste sono state troppo sinteticamente esposte, occorrendo invece, ai fini della illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in correlazione con l'art. 185 cod. pen. non può pronunciarsi condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (cosiddetto danno morale) allorché la responsabilità dell'autore del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli sia affermata non già a seguito dell'accertamento dell'elemento psicologico che costituisce indefettibile elemento del reato, ma in base alla presunzione stabilita dall'art. 2054 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LB EN, CERTO DOMENICO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 20439/98 proposto da:
LB EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GUIDI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato EDOARDO CARUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ASSITALIA SPA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CERTO DOMENICO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2968/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 26/09/97 e depositata il 09/10/97 (R.G. 374/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Patrizia PROPERZI;
udito l'Avvocato Enrico GUIDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11415 del 1992 il tribunale di Roma condannò solidalmente CO RT e l'SI (quest'ultima nei limiti del massimale di L. 100.000.000) a pagare a RE ER la somma di L. 118.613.393 (70% di L. 169.600.000) a titolo di risarcimento dei danni derivatigli in seguito alla collisione, verificatasi in Roma l'8.5.1982, tra il motociclo che conduceva e l'autovettura condotta dal RT, determinando nel 70% l'apporto causale colposo di quest'ultimo e nel 30% quello dello stesso danneggiato. Con sentenza non definitiva n. 3205/94 la corte d'appello di Roma ha ritenuto che le risultanze processuali non consentissero di ritenere superata la presunzione, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., di paritetico concorso dei conducenti nella produzione dell'evento (in particolare negando che potesse ritenersi accertato che il RT aveva impegnato l'incrocio quando il semaforo segnalava per lui luce rossa), ed ha conseguentemente condannato il RT e L'SI a risarcire all'ER la metà dei danni subiti, disponendo che il processo proseguisse per la determinazione del quantum.
Con sentenza n. 2968/97, ritenuto che l'entità del danno complessivamente patito dall'ER fosse stata correttamente stimata dal tribunale, la corte territoriale ha dunque rideterminato nella minor somma di L. 84.800.000 (di cui L. 30.000.000 per danno morale) il debito solidale del RT e dell'SI, oltre agli interessi legali.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società SI - Le Assicurazioni d'AL affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso RE ER, che propone anche ricorso incidentale, basato su un unico motivo. Al ricorso dell'ER resiste con controricorso la ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. È logicamente preliminare l'esame del ricorso incidentale dell'ER, col cui unico motivo la sentenza non definitiva è censurata per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per aver, spendendo poche parole, capovolto le conclusioni cui era pervenuto il tribunale e fatto applicazione dell'art. 2054 "con considerazioni che non possono assolutamente condividersi e che meritano di essere disattese ed annullate".
2.2. Il ricorso è inammissibile.
Non soddisfa, invero, il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., che prescrive l'indicazione dei motivi, per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione ovvero che queste sono state troppo sinteticamente esposte, occorrendo invece, ai fini della illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
3.1. Col primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2055 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente riconosciuto all'ER il danno morale benché la responsabilità dell'altro conducente fosse stata basata sulla presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e dunque senza alcun concreto accertamento della sussistenza dei presupposti di un fatto costituente reato.
Nega, inoltre, che difettasse sul punto uno specifico motivo di gravame, essendosi l'SI puntualmente doluta di tale voce di danno in atto d'appello.
3.2. La censura è fondata.
Premesso che della propria condanna al risarcimento del danno morale la ricorrente si era specificamente doluta in appello (cfr., in particolare, pagina 12 dell'atto di appello recante la data del 5.1.1993), costituisce principio consolidato - che va qui ribadito - che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in correlazione con l'art. 185 c.p., non può pronunciarsi condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) allorché la responsabilità dell'autore del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli sia affermata non già a seguito dell'accertamento dell'elemento psicologico che costituisce indefettibile elemento del reato, ma in base alla presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6632/97, 57/91, 1474/88, 222/1985), com'è nella specie avvenuto.
4. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 339 e ss. c.p.c., 2909 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, per avere la corte d'appello omesso di provvedere in ordine alla domanda dell'SI di quanto corrisposto (il massimale di L. 100.000.000) in eccesso rispetto al dovuto (L. 84.800.000) sul rilievo che il secondo importo, maggiorato di interessi e spese, avrebbe certamente superato la somma versata dalla società assicuratrice.
5. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale ed assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma affinché escluda la somma riconosciuta all'ER a titolo di risarcimento del danno morale ed adotti gli eventuali provvedimenti conseguenziali.
6. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Roma;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001