Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4113
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4 cod. proc. civ. che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione ovvero che queste sono state troppo sinteticamente esposte, occorrendo invece, ai fini della illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in correlazione con l'art. 185 cod. pen. non può pronunciarsi condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (cosiddetto danno morale) allorché la responsabilità dell'autore del fatto illecito dipendente dalla circolazione dei veicoli sia affermata non già a seguito dell'accertamento dell'elemento psicologico che costituisce indefettibile elemento del reato, ma in base alla presunzione stabilita dall'art. 2054 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4113
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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