Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
51 95/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18796/98 SEZIONE LAVORO Cron. Mosi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Antonio SAGGIO Presidente Ud. 7/2/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA * sul ricorso proposto da: TRANSLIGURE s.a.s. di RA EF & C. elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta, 22 presso l'avv. Gerardo Vesci che, unitamente all'avv. Antonio · Pugliese, la rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni ? Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I 666 Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1954 del 28.7.1998 reg.gen. n.8601/97 i Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Giovanni Romano, per delega avv.Vesci, e Antonietta Coretti per delega avv.Fonzo ; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.7.1998 il Tribunale di Genova, decidendo sull'appello proposto dalla TRANSLIGURE S.A.S di RA EF & C. nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto dell'opposizione della TRANSLIGURE a decreto ingiuntivo per contributi e sanzioni civili per omessa contribuzione relativamente a quattro dipendenti per il periodo 1.7.89-30.9.90. Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che accertata la natura di lavoro subordinato dei rapporti, malgrado la stipula di contratti di prestazione d'opera, la contribuzione doveva essere calcolata sui minimi di categoria a sensi dell'art. 1 del d.l. n.338 del 1989 e che la pretesa di calcolare i contributi sui compensi fatturati era infondata perchè mancava ogni prova -2- circa l'orario effettivamente eseguito, non erano stati esibiti i contratti stipulati con i dipendenti e non erano state dedotte prove circa il minor orario. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la Transligure, resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Transligure, denunziando l'omessa motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sulla legittimità del criterio seguito dall'INPS per quantificare la contribuzione per il periodo 10.89-9.90 e sul valore residuale di contratti part-time ai contratti di prestazione di opera stipulati tra le parti a partire dall'ottobre 1989. La censura è infondata in quanto sul punto il Tribunale, come sopra riferito, ha motivato sui punti affermando che la contribuzione andava calcolata secondo i minimi del contratto collettivo di categoria secondo la previsione dell'art, 1 del decreto legge n.338 del 1989, precisando che i contratti non erano stati esibiti e che non era stata neppure articolata prova sulla minore prestazione rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Va aggiunto che la censura è anche priva del carattere della decisività non avendo la ricorrente dedotto che i contratti di prestazione d'opera prevedessero espressamente un orario inferiore a quello contrattuale, non potendosi prospettare, in mancanza di tale espressa pattuizione, un valore residuale di essi come contratti di lavoro a tempo parziale, Cfr. Cass. n.13445 del 1999, n.6903 del 2000. -3- Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 14000 oltre £.
3.000.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001 Il PresidenteMitu bm Il Consigliere est. IL CANCELLIERE I Depositato in Cancelleria D A 9 1 S , 3 6 APR. 2001 S . 9 O A T 5 L T oggi, R , . A A ' A M IL CANCELLIERE S L E L 3 E * 7 D - I 8 0 - S A 1 D 2 1 _ O E O T R E T T N S G T E I I S G R I E E A D R L L O E D -4.