Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14688
CASS
Sentenza 2 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di assegni bancari ed al fine di esperire l'azione causale, l'onere del deposito dei titoli previsto dall'art. 58 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (e, per le cambiali, dal corrispondente art. 66 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669) è assolto con l'inserimento del titolo nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, stante il vincolo d'indisponibilità previsto dagli artt. 641 e 643 cod. proc. civ. sino alla scadenza del termine per l'eventuale opposizione.

In tema di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 cod. civ. disciplina l'anatocismo prevedendo che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14688
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

    Testo completo