Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di assegni bancari ed al fine di esperire l'azione causale, l'onere del deposito dei titoli previsto dall'art. 58 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (e, per le cambiali, dal corrispondente art. 66 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669) è assolto con l'inserimento del titolo nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, stante il vincolo d'indisponibilità previsto dagli artt. 641 e 643 cod. proc. civ. sino alla scadenza del termine per l'eventuale opposizione.
In tema di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 cod. civ. disciplina l'anatocismo prevedendo che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2003, n. 14688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14688 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, difeso dall'avvocato RODOLFO PUGNALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CU NA elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, difeso dall'avvocato GIOVANNI DE BENEDITTIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 199/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 20/4/1999, depositata il 05/06/99; RG. 442/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO (per delega avv. Rodolfo Pugnali);
udito l'Avvocato GIUSEPPE PANDOLFO (per delega Avv. Giovanni De Benedittis);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Macerata, su ricorso di TO RC, in virtù di un contratto di mutuo intercorso tra le parti, ingiungeva a ER SS e a MA ON di pagare, in solido, la somma di lire 171.700.000, oltre interessi al tasso convenzionale del 16% annuo decorrenti sulla somma di lire 148.000.000 dal 12 febbraio 1990 alla data dell'effettivo soddisfo ed agli interessi anatocistici pari al tasso convenzionale del 16% annuo decorrenti sulla somma di lire 23.700.000 dalla data della domanda giudiziale al saldo.
ER SS proponeva opposizione deducendo che, trattandosi di azione causale, la stessa avrebbe potuto essere esperita solamente in ottemperanza del disposto dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933; che gli assegni, in quanto rilasciati in garanzia, non avrebbero potuto essere azionati se non previo consenso del traente;
che la risoluzione del contratto di mutuo era subordinata alla manifestazione di volontà da parte del mutuante nel termine di sei mesi antecedente il 12 febbraio 1990, cosicché in mancanza di specifica richiesta non si sarebbe potuto ottenere la restituzione;
che era illegittima la richiesta di interessi anatocistici. L'opponente chiedeva dunque di dichiarare nullo o di revocare il decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del RC al risarcimento dei danni conseguenti all'emissione del decreto ingiuntivo e all'iscrizione di ipoteca. TO RC si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione. Il Tribunale di Macerata respingeva l'opposizione con condanna alle spese. Proposto appello, la Corte d'appello di Ancona lo respingeva con condanna alle spese del grado.
Avverso questa sentenza ER SS propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. TO RC resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 58 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, anche in relazione all'art. 1297 c.c.. La violazione della norma indicata consisterebbe in ciò, che la sentenza impugnata non aveva compiuto alcuna "analisi delle conseguenze per la mancata offerta in restituzione dei titoli, del deposito degli stessi, in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso". Detta analisi sarebbe mancata e, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda, la carenza rendeva illegittimo il decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato.
L'art. 58 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - con una norma che trova una disciplina parallela nell'art. 66 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in tema di cambiale -, dispone che "il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli". Si tratta di formalità - consistenti in requisiti per l'esame del merito della domanda - che, come è evidente, sono poste a tutela del debitore ad evitare che contro di lui possano essere proposte da diversi creditori l'azione sulla base del titolo e quella causale e a consentire allo stesso di ottenere la restituzione dei titoli al fine di esercitare le azioni ex titubo eventualmente spettantigli. Avuto riguardo a questa finalità, la giurisprudenza ha poi evidenziato casi nei quali, non sussistendo il rischio della esposizione del debitore al duplice pagamento, viene meno l'onere previsto dall'art. 58. Ciò premesso, si osserva che la Corte di merito, nel rigettare il motivo con il quale l'appellante lamentava il mancato rispetto del disposto del sopra riportato art. 58 ha fondato la propria decisione su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè idonea a sorreggere la decisione, deducendo: (a) che era idonea ad integrare l'offerta di cui all'art. 58 la notifica del decreto ingiuntivo in forza di titoli preventivamente depositati dal portatore che eserciti l'azione causale, precisando che non era controversa la circostanza "del deposito di titoli rilasciati in Copia autentica dall'A.G. sino allo spirare del termine dell'opposizione; (b) che non ricorreva comunque il presupposto dell'onere poiché, per un verso non risultavano abilitati terzi ad esperire l'azione, per altro verso non era preclusa alcuna azione al SS per essere stati rilasciati gli assegni dal coobbligato ON e quindi girati dal primo prenditore SS al creditore". In sostanza la sentenza impugnata ha ritenuto per un verso adempiuto l'onere di cui all'art. 58 per altro verso, comunque, non necessario l'adempimento dell'onere in questione.
Quanto alla prima ratio decidendi (a), il ricorrente deduce che "ebbe immediatamente a richiedere, con l'atto d'opposizione l'espletamento di dette formalità che il creditore si guardò bene dall'adempiere". Sembra dunque che il ricorrente contesti l'accertamento in fatto dei giudici di merito relativo al deposito dei titoli, con una deduzione tuttavia non ammissibile in questa sede in quanto presupporrebbe un errore di fatto la far valere con l'impugnazione per revocazione e non con il ricorso per cassazione. In ogni caso, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata richiama un principio già enunciato da questa Corte sia in tema di assegno che di cambiale - principio dal quale non vi è motivo d'i discostarsi -, secondo cui è assolto l'onere del deposito dei titoli con l'inserimento del titolo nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, stante il vincolo d'indisponibilità previsto dagli artt. 683 e 641 c.p.c. sino alla scadenza del termine per l'eventuale opposizione (v. in tema di cambiale Cass. 17 maggio 1972, n. 1508; Cass. 26 aprile 1979, n. 2404; Cass. 11 novembre 1982, n. 5973; Cass. S.U. 25 maggio 1984, n. 3221, in motiv.; Cass. 2 febbraio 1998, n. 1024). Ora, come costantemente è affermato da questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda, come nel caso di specie, su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla Cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma Sulla base dell'argomento riconosciuto esatto (v. per es. Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 10 gennaio 1995, n. 237). Pur volendo prescindere da ciò, la seconda ragione del decidere della Corte d'appello riassunta sub b) con la quale si deduce non essere necessario l'onere di offerta del titolo non appare specificamente contestata, poiché ad essa si contrappone piuttosto un generico interrogativo relativo all'azione di regresso e la doglianza che il giudice non avrebbe operato l'accertamento in concreto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. La censura è rivolta all'interpretazione del contratto di mutuo dato dalla Corte d'appello. Secondo quanto dedotto, "il tenore letterale del contratto, scritto in modo del tutto 'volgare' da soggetti non avvezzi non corrisponde(va) minimamente alla volontà dei contraenti". Il contratto andava interpretato nel senso che il RC avrebbe dovuto richiedere la restituzione della somma mutuata con sei mesi di anticipo. E ciò era desumibile da una serie di fatti ed atti del tutto trascurati in motivazione. In particolare dalla circostanza che l'assegno a garanzia riguardava esattamente la somma dovuta dopo dodici mesi, cosicché il contratto andava interpretato nel senso che qualora sei mesi prima della scadenza il RC non avesse comunicato di voler rientrare della somma il contratto di mutuo si sarebbe rinnovato a tempo indeterminato.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
La Corte d'appello ha interpretato il testo della scrittura, nel senso che la rinnovazione del contratto era rimessa ad una nuova e specifica manifestazione del consenso. Mentre il preavviso da parte del debitore era finalizzato al recupero anticipato rispetto ai dodici mesi previsti. Questa interpretazione è censurata dal ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 n. 5). Va innanzi tutto rilevato che qualora con il ricorso per cassazione venga fatta valere la inesatta interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata per la parte in contestazione, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità; diversamente non essendo questi posto in condizione di svolgere il suo compito istituzionale (Cass. 26 luglio 2002, n. 1117; Cass. 4 giugno 2002, n. 8080; Cass. 2 aprile 2001, n. 4678; Cass. 5 marzo 2002, n. 3158; Cass. 24 luglio 2001, n. 10041). Nel caso di specie non è stato riportato il testo della clausol con ciò impedendo il controllo di legittimità.
Inoltre, risulta evidente che il ricorrente non porta all'attenzione di questa Corte una carenza di effettiva logica nella motivazione della sentenza impugnata o di contraddittorietà all'interno della stessa, ma contesta direttamente le valutazioni espresse dalla Corte di merito nell'interpretazione del contratto, contrapponendo all'interpretazione data dai giudici di merito la propria.
3. Il terzo motivo di ricorso contiene due critiche. Con la prima il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., anche in relazione alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Le parti nel concludere il contratto di mutuo non avevano previsto interessi anatocistici, ne' danni di alcun genere per il caso d'inadempimento. Nel decreto ingiuntivo erano stati invece concessi gli interessi anatocistici tanto sulla somma mutuata che sugli interessi al 16% e con lo stesso tasso del 16%. Con la seconda il ricorrente deduce che già all'epoca della pronunzia del tribunale erano vigenti le norme antiusura ed erano state superate le soglie del tasso usurario.
La prima critica è fondata.
La disciplina dell'anatocismo contenuta nell'art. 1283 è la seguente: "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
Nel caso di specie non è neppure dedotto che vi sia stata una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, mentre, in ogni caso, eventuali specifiche clausole del contratto di mutuo intercorso tra le parti (delle quali peraltro non si fa cenno in sentenza) sarebbero in contrasto con il divieto di pattuizioni anteriori alla scadenza.
Gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (Cass. 13 dicembre 2003, n. 17813, in motiv.). Rispetto a questo quadro giuridico di riferimento e considerando che è pacifico in causa essere stati Chiesti e ottenuti in sede monitoria gli interessi anatocistici nella misura del 16% annuo, appare erronea ed Oltremodo apodittica la motivazione della Corte territoriale secondo cui l'appellante non offre "alcun argomento a riguardo della reiterata, illegittimità della pretesa di interessi anatocistici, escludendosi siffatta evenienza dal giudice a quo alla luce dell'inequivoca portata del provvedimento monitorio". La seconda critica non è invece fondata.
Il contratto di mutuo è stato concluso del 1989. Il problema è dunque quello dell'applicabilità della legge 3 luglio 1996, n. 108, ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Problema più specifico poi è quello dell'applicabilità della legge in questione alla misura degli interessi successivamente all'entrata in vigore della legge indicata. Questi problemi, a seguito di dibattito nella giurisprudenza anche di legittimità, hanno trovato soluzione con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito nella l. 28 febbraio 2001, n. 24, secondo la quale il tasso degli interessi si considera usurario non con riferimento al tempo in cui sono dovuti, ma in riferimento a quello in cui sono stati promessi o convenuti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2002, ha poi ritenuto che la norma in questione non è in contrasto con la Costituzione. La disciplina della legge n. 10 del 1996 non è dunque applicabile al contratto di mutuo concluso dalle parti anteriormente alla sua entrata in vigore.
In conclusione, vanno rigettati il primo e il secondo motivo, mentre va accolto il terzo per quanto di ragione come sopra indicato. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna che si uniformerà al principio di diritto secondo cui gli interessi richiesti dalla domanda sugli interessi scaduti sono dovuti unicamente al tasso legale e che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo;
accoglie il terzo per quanto di ragione;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2003