Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
Il provvedimento di separazione di cause in precedenza riunite, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., ha natura meramente ordinatoria, e non è soggetto ai mezzi di impugnazione della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Contratto preliminare, promissario acquirente, detenzione, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'ER AR IA IN PROPRIO E NQ ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SULLA MINORE CC LO, SI DA IN PROPRIO E NQ ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE CC AZ, nonché CC RI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio legale GULLO-ANGELONI, difesi dall'avvocato PIERLUIGI ANGELONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMITAS ASSIC SPA IN LCA IN NOME E PER CONTO I.N.A. GESTIONE AUT F.G.V.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CANNIZZARO, difesa dall'avvocato ARMANDO LA VIOLA, giusta delega in atti;
- resistente -
contro
DE GIUDICI RICCARDO, LI IA NI IN PR NQ GEN ES LA POTESTÀ SUI MINORI IT IA E IT LE,
INTERCONTINENTALE ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13393/98 proposto da:
LI IA NI IN PROPRIO E NQ GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ SUI MINORI IT IA E LE, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MELUCCO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
D'ER AR IA IN PROPRIO E NQ ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA MINORE CC LO, SI DA IN PROPRIO E NQ ESERCENTE LA POTESTÀ SUL MINORE CC AZ, nonché CC RI, elettivamente domiciliate in ROMA PZA DEL FANTE 2, presso lo studio legale GULLO - ANGELONI, difese dall'avvocato PIERLUIGI ANGELONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
contro
DEI GIUDICI RICCARDO, INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, COMITAS ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1444/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 04/02/97 e depositata il 02/05/97 (R.G. 3083+4140/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Armando LA VIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità comunque il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.12.988 in territorio di Gaeta (LT), al Km.24.630 della Via Flacca, a seguito di scontro automobilistico, perdevano la vita istantaneamente, SO ER, proprietario e conducente della Fiat Croma tg. Roma 91287S, assicurata con la COMITAS Ass.ni spa, e AC UN, conducente dell'autocarro Scania 112 H tg. LT 388186, di proprietà di Dei Giudici Riccardo, assicurato con l'Intercontinentale Ass.ni spa.
Dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia stradale di Formia risultava, quanto alle modalità del sinistro, che la Fiat Croma, nell'uscire da una curva a largo raggio volgente a destra, a causa del piano viabile bagnato (reso viscido dalla pioggia) e dal vento in atto, aveva perso il controllo del veicolo ed invaso la semicarreggiata opposta di marcia, andandosi ad impattare contro la parte anteriore sinistra dell'autocarro, sopraggiungente in senso inverso;
dopo l'urto l'autovettura si fermava in posizione obliqua rispetto alla mezzeria di sua percorrenza, mentre l'autocarro fuoriusciva dalla sede stradale e precipitava nella scarpata sottostante alla sede stradale.
Ne scaturivano tre autonomi giudizi avanti il tribunale di Latina, poi riuniti:
a) il primo, n.817/89, e il terzo, n.1707/89 promossi da Dei Giudici Riccardo contro gli eredi di TR MI, essi LI RI NT, TR NA e MI, rispettivamente moglie e figli dello stesso, nonché la COMITAS Ass.ni spa, tendenti al risarcimento dei danni conseguiti alla distruzione del suo autocarro e nel secondo dei due procedimenti. La LI RI NT, in proprio e nella qualità, spiegava riconvenzionale per risarcimento danni, convenendo in giudizio anche l'assicuratore dell'autocarro del Dei Giudici la Intercontinentale Ass.ni spa;
il secondo, n.1706/89 R.G., instaurato da D'AV LA LU, moglie del defunto AC UN, in proprio e quale esercente la propria potestà sulla figlia minore AC RE, contro la LI RI NT, in proprio e in qualità di madre esercente la patria potestà sui minori TR NA e MI e la suddetta COMITAS Ass.ni spa, per il ristoro dei danni, patrimoniali e morali;
nel corso di tale giudizio, intervenivano, per far valere le loro ragioni risarcitorie, anche RO DA, AC RA e MA, rispettivamente madre e germani del defunto AC UN. Il processo era interrotto in data 1/12/92 a causa della messa in liquidazione coatta amministrativa della Comitas Ass.ni spa e riassunto ad impulso di Dei Giudici Riccardo. Con sentenza 19 marzo- 18 aprile 1994 il tribunale di Latina, così statuiva:
1^) Accoglieva la domanda di Dei Giudici Riccardo e, previa dichiarazione che il sinistro s'era verificato per responsabilità esclusiva di TR RI, condannava LI RI NT, in proprio e nella qualità, in solido con il Commissario liquidatore della Comitas spa il l.c.a., quale soggetto designato ex lege per la liquidazione in nome e per conto dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (e quest'ultimo nei limiti del massimale minimo vigente all'epoca dell'evento), al pagamento in favore del Dei Giudici, a titolo di risarcimento, della complessiva somma di L.163.031.961, oltre interessi;
2^) Respingeva la riconvenzionale della LI;
3^) Poneva a carico della LI e del Commissario Liquidatore della Comitas spa, con vincolo solidale, le spese di pertinenza del Dei Giudici e a carico della sola LI, quelle affrontate dall'Intercontinentale spa;
4^) Quanto alle domande di D'AV LA LU, in proprio e nella qualità, di RO DA, in proprio e nella qualità, e AC MA, fatte valere nei confronti della LI e della Comitas Ass.ni spa, di cui al procedimento n.1706/89 R.G., ne ordinava la separazione, senza assumere qualsiasi decisione nel merito, in considerazione che le parti interessate, dopo l'interruzione del processo, non avevano provveduto a riassumerlo e non potevano, quindi, giovarsi automaticamente, stante il regime di autonomia che manteneva ciascuna causa inglobata nella riunione della riassunzione fatta dal Dei Giudici.
La sentenza veniva impugnata da D'AV LA LU, RO DA e AC MA, dall'altro, che ne invocavano la riforma in ragione dei rispettivi interessi.
Ne derivavano due procedimenti: il primo contrassegnato con il n. 3083/94 e il secondo iscritto al n. 4140/94 R.G.
Gli appellati resistevano ed alcuni facevano valere in via incidentale le proprie ragioni.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1444 del 4.2.97, così provvedeva:
1) dichiarava inammissibile l'appello principale di D'AV LA LU, in proprio e nella qualità, nonché di RO DA, in proprio e nella qualità, e di AC MA;
2) rigettava l'appello principale di De Giudici Riccardo;
3) accoglieva, per quanto di ragione, gli appelli incidentali del Commissario liquidatore della COMITAS Ass.ni spa in l.c.a., in nome e per conto dell'INA -G.A.G.V.S.- e di LI RI NT, in proprio e nella qualità, proposti nell'ambito del proc. n. 4140/94 R.G. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, riduceva di L. 32.000.000 - l'importo complessivo assegnato dal tribunale a Dei Giudici Riccardo;
4) dichiarava assorbiti gli appelli incidentali proposti nell'ambito del proc. n. 3083/94 R.G.;
5) dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ricorrono per la cassazione della decisione D'AV LA LU, in proprio e nella qualità, RO DA, in proprio e nella qualità, e AC MA, esponendo due motivi. Resiste LI RI NT, in proprio e nella qualità, con controricorso, spiegando contestuale ricorso incidentale nei confronti delle controparti, diretto all'annullamento della sentenza impugnata in punto della ritenuta responsabilità esclusiva del loro congiunto nella causazione del sinistro.
D'AV LA LU, in proprio e nella qualità, RO AN, in proprio e nella qualità, e AC MA, resistono, a loro volta, al ricorso incidentale della LI, chiedendone in controricorso il rigetto con tutte la conseguenze di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno preliminarmente riuniti, riguardando impugnazioni contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con i due motivi del ricorso principale si deduce, sotto il profilo della violazione dell'art. 274 cpc., dell'illogicità della motivazione e del travisamento del fatto, che il processo intentato dall'AV, in proprio e nella qualità, e nel quale erano intervenuti gli altri parenti del defunto AC, avrebbe dovuto essere deciso unitamente a quelli iniziati dal Dei Giudici e da costui riassunti, dopo l'interruzione, per economia di giudizio e per evitare contraddittorietà di giudicati, in quanto la riassunzione del giudizio era avvenuta nei confronti di tutte le parti dei processi riuniti e queste avevano ripreso la loro attività processuale, manifestando essi ricorrenti principali, la loro volontà di proseguire la causa da loro iniziata anche nei confronti della COMITAS in l.c.a. e del Commissario di tale società quale mandatario del F.G.V.S.
Tale aspetto della questione risulta del tutto nuovo rispetto al tema trattato dalla Corte di merito, perché nell'impugnata sentenza l'esame è limitato alla natura e alla funzione del provvedimento di "separazione delle cause", che, in quanto meramente ordinatorio, non è soggetto ai mezzi d'impugnazione della sentenza e perché in ricorso nemmeno risultano specificate o riportate le locuzioni afferenti alla proposizione della stessa questione in appello. D'altro canto, la Corte di merito, nella parte espositiva del fatto, quando afferma che il processo, interrotto in data 1.12.92, a causa della messa in liquidazione coatta amministrativa della Comitas Ass.ni spa, veniva riassunto per impulso del solo Dei Giudici Riccardo e, dunque, "proseguito con la partecipazione dei soggetti, a tale fine, convenuti", smentisce l'assunto della parte ricorrente, secondo cui non solo lei, in proprio e nella qualità, ma anche gli altri parenti dello AC, intervenuti in tale processo, avrebbero manifestato la volontà di proseguire lo stesso giudizio nei confronti delle controparti.
Viceversa, non è più in discussione, perché espressamente condiviso dagli stessi ricorrenti principali, la questione della reclamabilità, e non impugnabilità, del provvedimento di "separazione delle cause", siccome di carattere ordinatorio e non decisorio.
Viola il principio di autosufficienza del ricorso l'impugnazione incidentale proposta da LI RI ES, in proprio e della qualità, avverso la sentenza d'appello in punto della ritenuta responsabilità esclusiva del loro congiunto nella causazione del sinistro, perché nella medesima si afferma che la Corte di merito non avrebbe fornito risposta alle dedotte osservazioni sottoposte al suo esame, specialmente in ordine alle conclusioni della C.T.U., ma le stesse osservazioni non vengono riportate in ricorso. Nemmeno può sostenersi che la Corte di merito abbia apoditticamente ricostruito la dinamica del sinistro, perché nella sentenza impugnata risultano riportate le fonti di prova dalle quali la Corte di merito ha tratto il suo convincimento, facendo, tra l'altro, espresso riferimento al materiale probatorio", puntualmente descritto nel contesto della pronuncia" dei primi giudici. Ricorrono giusti motivi per ritenere le spese di questo grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001