Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
Qualora in sede di giudizio di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata relativi all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportarne il contenuto, a pena di inammissibilità del ricorso.
Commentario • 1
- 1. Troppi formalismi in Cassazione, Italia condannata (Corte Edu, Succi 2021)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2021
I diritti garantiti dalla Convenzione, uivi incluso quello di accesso a un tribunale (art. 6 CEDU) devono essere concreti ed effettivi e non teorici e illusori: le norme che limitano l'accesso a un tribunale e le procedure per le impugnazioni devono essere chiare, prevedibili e proporzionate. I criteri italiani previsti dal codice di procedura civile di redazione del ricorso in cassazione sono eccessivamente formalistici con conseguente violazione dell'art. 6/1 CEDU. Anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione italiana è suscettibile di causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, le limitazioni all'accesso alle corti di cassazione non devono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA (o VA) UR, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 109, presso l'avv. Antonio Siena che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 203/98, decisa il 22 aprile 1998 e pubblicata il 30 luglio 1998, resa dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 6541/96 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. F. Agostini nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e in subordine per il rigetto, assorbito il ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9 settembre 1993, TA UR (unitamente a GO PE, la cui posizione è stata definita nel corso della fase di merito) conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bologna la datrice di lavoro, Società Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine di ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla patologia artrosica per la quale veniva indicata l'eziologia nell'usura conseguente all'attività di conduttore ferroviario. Il Pretore, con sentenza n. 1008/95 in data 11 - 27 novembre 1995, rigettava la domanda affermando essere stato soppresso l'istituto dell'equo indennizzo.
Su appello del TA il Tribunale di Bologna, previo espletamento di nuova consulenza tecnica, rigettava il gravame con sentenza 203/98, escludendo che l'artrosi riscontrata, da ricollegarsi ad una normale usura dovuta al passaggio del tempo e in pratica non riferibile all'aspetto professionale, fosse tale da comportare un'apprezzabile stato di invalidità.
Propone ricorso per cassazione TA UR con un unico complesso motivo.
La società Ferrovie dello Stato resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con un unico motivo. La società Ferrovie dello Stato deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Con l'unico complesso motivo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 in relazione alla contrattazione collettiva dei ferrovieri ed ai principi generali in tema di causalità e concausalità, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che il Tribunale si è uniformato in modo acritico alle conclusioni del consulente di secondo grado senza dar conto delle ragioni per le quali non riteneva fondate quelle, contrastanti, cui è pervenuto il consulente di primo grado.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 epc, la violazione dell'art. 21 quarto comma della legge 17 maggio 1985 n. 210 e si osserva che, dopo la stipulazione del primo contratto collettivo o è venuta meno l'applicabilità dello Statuto degli Impiegati Civili dello Stato ed è quindi cessata l'operatività dell'equo indennizzo, non più richiamato agli artt. 26 e 49 del CCNL 23 gennaio 1988 ed agli artt. 57 e 60 del CCNL del 18 gennaio 1990. Va anzitutto esaminato il ricorso incidentale, ancorché introdotto come condizionato.
Invero "il ricorso incidentale per cassazione con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione logicamente preliminare, decisa in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nel merito ed indipendentemente, quindi, da ogni valutazione sulla fondatezza di tale ricorso, perché sin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che comporta l'ammissibilità del ricorso incidentale e ne giustifica l'esame in un ordine logico delle questioni proposte dalle parti" (Cass., sez. lav., 23-04-1999, n. 4056, conf. seppur solo con riferimento alla riproposizione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, Cass. 6997 del 24 giugno 1993, 7849 del 24 settembre 1994, 13862 del 23 dicembre 1991). Con riferimento alla situazione processuale in esame, osserva il Collegio che pur se il ricorso incidentale viene formalmente definito dalla società Ferrovie dello Stato come condizionato all'accoglimento del ricorso principale, si deve tener conto delle finalità perseguite delle parti, quali emergono dal contenuto dei rispettivi ricorsi.
Nel ricorso incidentale infatti si contesta in radice che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dalla società Ferrovie dello Stato consenta, dopo l'entrata in vigore della contrattazione collettiva, l'attribuzione dell'equo indennizzo, quali che siano le condizioni di salute del lavoratore, pur se dipendenti dal servizio prestato.
Nel ricorso principale non si affronta il quesito circa la persistenza dell'istituto dell'equo indennizzo ma si denunciano i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe errato nel prestare adesione alla consulenza tecnica espletata in secondo grado, da cui risultava l'insussistenza del requisito sanitario per il chiesto beneficio.
Appare evidente che sin dal momento in cui con il ricorso principale si rende incerto l'esito della controversia sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e impone l'esame di tutte le questioni proposte dalle parti in un ordine logico.
Il ricorso incidentale deve quindi essere esaminato prioritariamente poiché la questione introdotta con tale mezzo è idonea a definire la controversia.
E non vanno trascurate palesi ragioni di economia processuale (Cass. 24 giugno 1993 n. 6997) poiché se il ricorso incidentale condizionato risulti fondato è evidente che del tutto inutilmente la Corte avrà anzitutto esaminato e deciso il ricorso principale proposto dal TA, con spreco di attività decisionale mentre la relativa pronuncia avrebbe il carattere, della provvisorietà e della strumentalità (Cass. Sez. Un., sentenza n. 11795 del 1990). Così stabilito l'ordine di trattazione, osserva la Corte che il ricorso incidentale va disatteso.
Si deve anzitutto escludere qualsiasi rilevo autonomo alla censura formulata con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, ove non si rinviene considerazione di sorta in ordine all'avviso espresso dal Pretore circa l'inapplicabilità dell'equo indennizzo ai dipendenti della Società Ferrovie dello Stato, verosimilmente perché la questione è stata erroneamente considerata assorbita a seguito dell'avvenuto accertamento in ordine al difetto del requisito sanitario.
Trattasi invero di problematica che va risolta in base alla interpretazione dell'art. 11 legge 6 ottobre 1981 n. 564 che regola il procedimento per la concessione di detto beneficio al personale delle FF.SS, e dell'art. 21, quarto comma, legge 17 maggio 1985 n. 210, sia pure con riferimento all'operatività della successiva contrattazione collettiva su tale disciplina. La cognizione del giudice di legittimità investe perciò direttamente le predette disposizioni, senza il "filtro" rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., 10 giugno 1999 n. 5719). La società Ferrovie dello Stato sostiene che per l'assenza di implicazioni previdenziali non si può ipotizzare che l'equo indennizzo sia destinato ad operare fino alla completa revisione dei trattamenti pensionistici e previdenziali, ai sensi dell'art. 21 legge 210/85. Afferma quindi, con riferimento agli artt. e 49 e 26 del ccnl del 23 gennaio 1988, 57 e 60 del successivo ccnl del 18 gennaio 1990, che la contrattazione collettiva avrebbe disciplinato in modo organico e completo il trattamento per infortunio, malattia professionale e malattia contratta per causa di servizio, senza far cenno alcuno all'equo indennizzo che dovrebbe quindi risultare non più concedibile.
La censura non può essere accolta poiché la società
controricorrente, che pure svolge le proprie critiche con riferimento alla contrattazione collettiva del settore, non riporta nel testo del ricorso le norme contrattuali che assume essere incompatibili con la persistenza dell'istituto in esame.
Infatti per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione la parte che denuncia il mancato rispetto o l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo.
Va del pari rigettato il ricorso principale.
Si premette che "allorquando in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio, l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, delle tesi del secondo consulente d'ufficio, non necessita di una confutazione in modo particolareggiato delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che il Tribunale non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente" (Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 1995, n. 8315, conf. ex pluribus Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7227).
Nel presente giudizio il Collegio di merito, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica, ha aderito alle conclusioni del secondo ausiliario, richiamando in particolare il rilievo che le condizioni di salute del lavoratore sono di sostanziale integra capacità ed abilità funzionale e non limitano l'idoneità lavorativa dello stesso;
ha così escluso la sussistenza dell'infermità, prima ancora di esaminare l'eventuale collegamento della patologia in atto ad una causa di lavoro, sia pure concorrente. Ha ancora evidenziato il Tribunale che le valutazioni del CTU sono state "solo genericamente contestate dalla difesa di parte appellante" e appaiono adeguatamente motivate anche in relazione all'attività svolta dal lavoratore.
Il ricorrente riporta ampio stralcio della relazione peritale e sostiene che le affermazioni ivi contenute sono in realtà aperte a conclusioni differenti e appaiono ben più problematiche rispetto alla lettura univoca accolta dal Tribunale. Richiama le conclusioni del consulente di primo grado, il quale avrebbe ravvisato una concausa di servizio. Lamenta che non si sia tenuto conto delle periodiche riacutizzazioni e del fattore usurante dato dall'attività di conduttore ferroviario.
La censura non è fondata.
Invero il principio che "nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse nei confronti del consulente tecnico e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o in mancanza da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di controllare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la situazione sottopostagli" (Cass. civ., sez. 2^, 24 febbraio 2000, n. 2112, conf. Cass. civ., sez. 2^, 26 novembre 1997, n. 11857, Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 1997, n. 1028, Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 1996, n. 6792, Cass. civ., sez. 1^, 2 ottobre 1995, n. 10344, Cass. civ., 13 giugno 1991, n. 6702). D'altro canto "la parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, non potendo limitarsi a richiamare a tal fine un atto del pregresso giudizio di merito, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione esaurendosi in tal modo la doglianza nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove" (Cass. civ., sez. 1^, 14 maggio 1998, n. 4848). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale prospetta una diversa lettura della consulenza tecnica e pretende di trarre dalle premesse ivi enunciate conclusioni differenti rispetto a quelle cui è giunto l'ausiliario del giudice, senza richiamare gli atti della fase di merito nei quali tali argomentazioni, anche con riguardo alle diverse valutazioni dei due consulenti, sarebbero state sottoposte al vaglio del Tribunale e senza prospettare un vizio logico o argomentativo tale da inficiare le lettura dell'elaborato peritale accolta nella sentenza impugnata.
La censura va quindi disattesa e perché introdotta in violazione al principio di autosufficienza e perché tale da implicare una critica ad un giudizio di fatto in quanto tale e non già in quanto non rispondente ai canoni della logica.
Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno rigettati. Attesa la reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002