CASS
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/2024, n. 12114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12114 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6002/2018 R.G. proposto da: OT ANGELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LIZZIO MAURO ([...]) -ricorrente- contro ZI RO e ME AN, elettivamente domiciliati in ROMA V.TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato CERTO FRANCESCA ([...]) rappresentati e difesi dall'avvocato MARULLO GIUSEPPE ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 12114 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 06/05/2024 2 di 8 -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 1230/2017 depositata il 19/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA EL OT evocava FO IO e NN ME avanti il Tribunale di Messina, domandandone la condanna alla costruzione del tratto di muro di cinta a prolungamento di quello divisorio già esistente tra il fondo a dislivello superiore dei convenuti e quello inferiore di proprietà dello stesso attore. In esito all’istruttoria, svolta attraverso interrogatorio libero delle parti e consulenza tecnica d’ufficio, il giudice adito respingeva la domanda. Pronunziando sul gravame del soccombente, con sentenza n. 1230 depositata il 19 dicembre 2017, la Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado rilevava che era stata disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva sostanzialmente confermato le conclusioni dell’elaborato peritale consegnato al Tribunale: la posizione del muro sarebbe risultata non coincidente col confine catastale, ma totalmente all’interno del terreno degli appellati e dunque di proprietà esclusiva di costoro. Contro la predetta sentenza, il OT ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. Resistono con controricorso FO IO e NN ME. La causa, avviata avanti la sesta sezione, rilevata la mancanza di evidenza decisoria, è stata rimessa all’udienza pubblica dapprima del 7 dicembre 2023 e poi all’odierna, su istanza di parte. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 3 di 8 In prossimità della presente udienza, i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., mentre il ricorrente vi aveva provveduto già in vista della precedente udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, il ricorrente assume la “nullità della sentenza per violazione delle norme di diritto e travisamento delle risultanze istruttorie”, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Secondo il OT, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che il confine tra i due fondi ricadeva nella posizione in cui si trovava il muro di contenimento, sulla scorta della scrittura privata del 4 febbraio 1991 e di quella successiva del 18 febbraio 1993. L’errore sarebbe stato determinato dall’aver preso in esame un punto marginale e trascurabile della consulenza, ossia il rilievo celerimetrico, senza considerare la volontà delle parti, espressa attraverso le predette scritture. Il motivo è inammissibile. 1.a. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, v. Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). Nel caso in esame, il motivo (v. pagg. 11 e ss.) non indica neppure quali sarebbero le norme che si assumono violate. 1.b. In ordine alla collocazione del muro, la sentenza impugnata ha testualmente affermato “Pur tuttavia, effettuando un più 4 di 8 approfondito e preciso rilievo celerimetrico, il consulente giunge alle medesime conclusioni del CTU del primo grado di giudizio……..La Corte ritiene certamente più affidabile e convincente il risultato del rilievo celerimetrico, a fronte invece della citata scrittura del 04/02/1991 che appare invero improvvisata e meno precisa e che comunque, se da un lato poteva costituire una sorta di dichiarazione di intenti delle parti, dall’altro non fa emergere alcuna certezza che le parti medesime, nella realizzazione del muro, abbiano poi rispettato gli impegni assunti o piuttosto abbiano proceduto in maniera differente…..Con riferimento, invece, alla scrittura del 18/02/1993, esaminati gli atti, la Corte concorda con quanto rilevato dal CTU e cioè che la stessa non riguarda affatto il muro in questione bensì tutt’altro muro e cioè quello di cinta lungo la stradella ortogonale al confine”. 1.c. La Corte d’appello ha dunque svolto un’indagine sufficientemente approfondita, pervenendo a conclusioni più che plausibili, in esito al materiale istruttorio a disposizione. Giova in proposito considerare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 5 di 8 1.d. Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 1.e. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 2. Attraverso la seconda censura, il OT lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. 6 di 8 Tale fatto sarebbe riconducibile alla mancata considerazione che il CTU officiato dal Tribunale aveva concluso per la tesi del dislivello artificiale del terreno creato dal ricorrente o dai suoi danti causa, in virtù di una semplice foto prodotta ex adverso, oggettivamente incomprensibile, ignorando viceversa un rilievo fotografico depositato dall’attore che documentava in modo nitido e chiaro la sistemazione e la pendenza del terreno, confermando l’origine naturale del dislivello. Il motivo è inammissibile. 2.a. In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016). In altri termini, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto 7 di 8 storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). 2.b. Nel caso di specie, fra l’altro, la Corte d’appello ha accertato che il muro in contestazione si trova nella proprietà dei convenuti, e quindi appartiene agli odierni controricorrenti, con la conseguenza che, in tema di limitazioni legali della proprietà di terreni cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 c.c. non trova applicazione qualora tale muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (Sez. 2, n. 10606 del 16 aprile 2019). Il motivo, a ben vedere, non solo non denunzia un omesso esame di fatto decisivo (nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte), ma non coglie neppure la ratio decidendi e quindi l’inammissibilità è inevitabile (cfr. tra le varie, Cass .19989/2017; 8247/2024). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
8 di 8 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, v. Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). Nel caso in esame, il motivo (v. pagg. 11 e ss.) non indica neppure quali sarebbero le norme che si assumono violate. 1.b. In ordine alla collocazione del muro, la sentenza impugnata ha testualmente affermato “Pur tuttavia, effettuando un più 4 di 8 approfondito e preciso rilievo celerimetrico, il consulente giunge alle medesime conclusioni del CTU del primo grado di giudizio……..La Corte ritiene certamente più affidabile e convincente il risultato del rilievo celerimetrico, a fronte invece della citata scrittura del 04/02/1991 che appare invero improvvisata e meno precisa e che comunque, se da un lato poteva costituire una sorta di dichiarazione di intenti delle parti, dall’altro non fa emergere alcuna certezza che le parti medesime, nella realizzazione del muro, abbiano poi rispettato gli impegni assunti o piuttosto abbiano proceduto in maniera differente…..Con riferimento, invece, alla scrittura del 18/02/1993, esaminati gli atti, la Corte concorda con quanto rilevato dal CTU e cioè che la stessa non riguarda affatto il muro in questione bensì tutt’altro muro e cioè quello di cinta lungo la stradella ortogonale al confine”. 1.c. La Corte d’appello ha dunque svolto un’indagine sufficientemente approfondita, pervenendo a conclusioni più che plausibili, in esito al materiale istruttorio a disposizione. Giova in proposito considerare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 5 di 8 1.d. Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 1.e. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 2. Attraverso la seconda censura, il OT lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. 6 di 8 Tale fatto sarebbe riconducibile alla mancata considerazione che il CTU officiato dal Tribunale aveva concluso per la tesi del dislivello artificiale del terreno creato dal ricorrente o dai suoi danti causa, in virtù di una semplice foto prodotta ex adverso, oggettivamente incomprensibile, ignorando viceversa un rilievo fotografico depositato dall’attore che documentava in modo nitido e chiaro la sistemazione e la pendenza del terreno, confermando l’origine naturale del dislivello. Il motivo è inammissibile. 2.a. In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016). In altri termini, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto 7 di 8 storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). 2.b. Nel caso di specie, fra l’altro, la Corte d’appello ha accertato che il muro in contestazione si trova nella proprietà dei convenuti, e quindi appartiene agli odierni controricorrenti, con la conseguenza che, in tema di limitazioni legali della proprietà di terreni cosiddetti "a dislivello", la disciplina prevista dall'art. 887 c.c. non trova applicazione qualora tale muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (Sez. 2, n. 10606 del 16 aprile 2019). Il motivo, a ben vedere, non solo non denunzia un omesso esame di fatto decisivo (nel senso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte), ma non coglie neppure la ratio decidendi e quindi l’inammissibilità è inevitabile (cfr. tra le varie, Cass .19989/2017; 8247/2024). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
8 di 8 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda