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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 392/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2024 R.G.L.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
AN in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del predetto difensore in Termoli alla via Mario Pagano.
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Persona_1
Via Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso, in seguito al rigetto della domanda in via amministrativa, Parte_1
CP_ avverso il provvedimento dell' di Campobasso notificato il 21.9.2023, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 54.964,61 sulla pensione categoria INVCIV n.
07037472 per il periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2023, in quanto le era stata pagata una somma pretesamente maggiore di quella spettante per rate di assegno/pensione e per l'indennità di accompagnamento entrambe dovute all'invalidità civile. La ricorrente concludeva per “annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'accertamento somme CP_ indebitamente percepite su pensione N. 07037472 notificato dall' in data 21/09/2023 con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 54.964,61”.
2. Si costituiva l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto CP_1 del ricorso.
3. All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza odierna con la concessione del termine per note ex art. 127 ter cpc.
4. La domanda non merita accoglimento.
L' per quasi otto anni ha corrisposto alla ricorrente una somma superiore a quella che in CP_1 effetti le sarebbe toccata. La sig.ra è stata dichiarata invalida civile nella percentuale Pt_1 massima, con concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
22.9.2014; in occasione del controllo successivo, dall'8.6.2015, la percentuale le è stata ridotta al
75%. Tale provvedimento le è stato regolarmente comunicato all'esito della visita di revisione (cfr. documentazione in atti di parte resistente). Dal 15.10.2018 si è accertato un nuovo aumento della percentuale di invalidità, di nuovo al 100%. Medio tempore, dal mese di maggio 2016, la stessa ha percepito anche la pensione di reversibilità del defunto coniuge, circostanza che ha contribuito ad innalzare il suo livello reddituale. L'assegno mensile di assistenza è infatti una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge;
ugualmente, oltre al requisito reddituale, per la pensione di invalidità è necessaria la riduzione nella misura del 100%. Secondo il provvedimento di ricostruzione stilato dall' sono venuti a mancare, dal 2015, i requisiti per corrispondere l'accompagnamento e, dal CP_1
2016, anche quelli per la prestazione economica per l'invalidità, il primo per motivi sanitari ed il secondo per ragioni reddituali. Nonostante ciò, l'istituto ha continuato a pagare le somme non dovute fino all'anno 2023, allorquando ha provveduto a richiedere l'indebito con il provvedimento opposto.
Per la difesa dell'opponente il provvedimento si scontrerebbe con la buona fede della , Pt_1 poichè si sarebbe verificata una situazione idonea a generare affidamento del percettore, non essendo stata domandata l'erogazione indebita. La ricorrente afferma che, pur sapendo l' di CP_1 dover terminare il versamento dell'indennità di accompagnamento dal 2015, non lo ha fatto unicamente per suo errore, ingenerando nella un legittimo affidamento sulla spettanza della Pt_1 prestazione. Di contro, per la difesa dell' non si può procedere a sanare l'indebito per difetto di CP_1 legittimo affidamento, e comunque la ricorrente non avrebbe prodotto alcuna circostanza giustificativa dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, oltre ad una situazione idonea a generare affidamento.
Orbene, nella fattispecie non ricorre il legittimo affidamento nell'accipiens. È sì vero che la opponente non ha proposto domanda per ottenere la prestazione successivamente alla visita ispettiva di revisione del 2015. A partire dal mese di luglio 2015 l' non avrebbe dovuto più CP_1 pagare l'indennità per l'accompagnamento; invece, ha continuato ad accreditare le somme finchè non si è avveduta della circostanza, richiedendole a chi le aveva percepite erroneamente.
Ma è anche vero che non è possibile ritenere la buona fede dell'accipiens: “L'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sez. VI, 04/08/2022
n.24180). Essendo stato comunicato il provvedimento di revisione della misura dell'invalidità nel mese di agosto 2015, circostanza rimasta incontestata e che ne conferma la conoscenza in capo alla ricorrente, è a partire da allora che va restituito l'importo eccedente la prestazione economica a questa afferente, che correttamente l' ha defalcato dal totale. Dal mese di maggio 2016, CP_1 inoltre, si appalesa legittimo il calcolo effettuato dall' in quanto la ricezione dell'importo della CP_1 pensione di reversibilità del coniuge fa travalicare il limite reddituale stabilito per il diritto alla prestazione economica dovuta all'invalidità. Secondo la Suprema Corte “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Sez. Lav., n. 28771 del 09/11/2018).
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, stante il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata e la insussistenza della buona fede dell'interessata, non si può affermare la irripetibilità dell'indebito assistenziale. Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei livelli minimi degli onorari del D.M. n. 147/2022, con riduzione alla metà per l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità, con riferimento al valore della controversia.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.638,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 15 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2024 R.G.L.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
AN in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del predetto difensore in Termoli alla via Mario Pagano.
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Persona_1
Via Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso, in seguito al rigetto della domanda in via amministrativa, Parte_1
CP_ avverso il provvedimento dell' di Campobasso notificato il 21.9.2023, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 54.964,61 sulla pensione categoria INVCIV n.
07037472 per il periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2023, in quanto le era stata pagata una somma pretesamente maggiore di quella spettante per rate di assegno/pensione e per l'indennità di accompagnamento entrambe dovute all'invalidità civile. La ricorrente concludeva per “annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'accertamento somme CP_ indebitamente percepite su pensione N. 07037472 notificato dall' in data 21/09/2023 con il quale è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 54.964,61”.
2. Si costituiva l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto CP_1 del ricorso.
3. All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza odierna con la concessione del termine per note ex art. 127 ter cpc.
4. La domanda non merita accoglimento.
L' per quasi otto anni ha corrisposto alla ricorrente una somma superiore a quella che in CP_1 effetti le sarebbe toccata. La sig.ra è stata dichiarata invalida civile nella percentuale Pt_1 massima, con concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal
22.9.2014; in occasione del controllo successivo, dall'8.6.2015, la percentuale le è stata ridotta al
75%. Tale provvedimento le è stato regolarmente comunicato all'esito della visita di revisione (cfr. documentazione in atti di parte resistente). Dal 15.10.2018 si è accertato un nuovo aumento della percentuale di invalidità, di nuovo al 100%. Medio tempore, dal mese di maggio 2016, la stessa ha percepito anche la pensione di reversibilità del defunto coniuge, circostanza che ha contribuito ad innalzare il suo livello reddituale. L'assegno mensile di assistenza è infatti una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge;
ugualmente, oltre al requisito reddituale, per la pensione di invalidità è necessaria la riduzione nella misura del 100%. Secondo il provvedimento di ricostruzione stilato dall' sono venuti a mancare, dal 2015, i requisiti per corrispondere l'accompagnamento e, dal CP_1
2016, anche quelli per la prestazione economica per l'invalidità, il primo per motivi sanitari ed il secondo per ragioni reddituali. Nonostante ciò, l'istituto ha continuato a pagare le somme non dovute fino all'anno 2023, allorquando ha provveduto a richiedere l'indebito con il provvedimento opposto.
Per la difesa dell'opponente il provvedimento si scontrerebbe con la buona fede della , Pt_1 poichè si sarebbe verificata una situazione idonea a generare affidamento del percettore, non essendo stata domandata l'erogazione indebita. La ricorrente afferma che, pur sapendo l' di CP_1 dover terminare il versamento dell'indennità di accompagnamento dal 2015, non lo ha fatto unicamente per suo errore, ingenerando nella un legittimo affidamento sulla spettanza della Pt_1 prestazione. Di contro, per la difesa dell' non si può procedere a sanare l'indebito per difetto di CP_1 legittimo affidamento, e comunque la ricorrente non avrebbe prodotto alcuna circostanza giustificativa dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione. Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, oltre ad una situazione idonea a generare affidamento.
Orbene, nella fattispecie non ricorre il legittimo affidamento nell'accipiens. È sì vero che la opponente non ha proposto domanda per ottenere la prestazione successivamente alla visita ispettiva di revisione del 2015. A partire dal mese di luglio 2015 l' non avrebbe dovuto più CP_1 pagare l'indennità per l'accompagnamento; invece, ha continuato ad accreditare le somme finchè non si è avveduta della circostanza, richiedendole a chi le aveva percepite erroneamente.
Ma è anche vero che non è possibile ritenere la buona fede dell'accipiens: “L'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sez. VI, 04/08/2022
n.24180). Essendo stato comunicato il provvedimento di revisione della misura dell'invalidità nel mese di agosto 2015, circostanza rimasta incontestata e che ne conferma la conoscenza in capo alla ricorrente, è a partire da allora che va restituito l'importo eccedente la prestazione economica a questa afferente, che correttamente l' ha defalcato dal totale. Dal mese di maggio 2016, CP_1 inoltre, si appalesa legittimo il calcolo effettuato dall' in quanto la ricezione dell'importo della CP_1 pensione di reversibilità del coniuge fa travalicare il limite reddituale stabilito per il diritto alla prestazione economica dovuta all'invalidità. Secondo la Suprema Corte “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Sez. Lav., n. 28771 del 09/11/2018).
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, stante il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata e la insussistenza della buona fede dell'interessata, non si può affermare la irripetibilità dell'indebito assistenziale. Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei livelli minimi degli onorari del D.M. n. 147/2022, con riduzione alla metà per l'assenza di questioni di diritto di particolare complessità, con riferimento al valore della controversia.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.638,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 15 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Silvia Cucchiella)