Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 1
Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, introdotto dalla legge n. 93 del 2001 (ed attualmente sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.
Commentari • 2
- 1. Rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis: inammissibile se di carattere esplorativo (Cass. pen. n.11400/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 aprile 2024
La massima In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 14/12/2023, n.11400 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputato De.Gr. nell'ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. …
Leggi di più… - 2. Sequestro: può essere esteso alle quote societarie appartenenti a persona estranea al reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2006, n. 28685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28685 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
85 286 85 /06
Udienza in Camera REPUBBLICA ITALIANA
di Consiglio in IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 4-5-2006
SEZIONE :CE:CICIELEN PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Emres PAPA Presidente N.528 1. Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere 2. дерево м. LOMBARDI REGISTRO GENERALE
->> N. 11560 0611560/06 3. >>>> дело FIALE 4. Amedeo FRANCO >>> ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON Ginsque, m. Marcianise /PE/
1 3.5.1961
l'utenza 6.2.2006 del Tribunale per il resame avverso dr Napoli
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Mr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del M. M. FAVALLI che ha concluso per il getto del corso-
STAMPERIA REALE DI ROMA C. S. C. 80
-
Afale
‹ difensore Avv. to Angels Raveel, & puble he chiedends l'accoglimento del wears. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6.2.2006 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TO GI avverso il provvedimento 20.1.2006 con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva applicato al TO la misura cautelare personale della custodia in carcere in ordine a reati commessi, in un contesto associativo, al fine di gestire un traffico illecito di rifiuti, provenienti dal centro e dal nord Italia e smaltiti in Puglia e Campania, dei quali venivano modificati i codici di classificazione ed i documenti di trasferimento (artt. 416 cod. pen. e 53 bis D. Lgs. n. 22/1997).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, eccependo violazioni di legge P
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine: a) alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che sarebbero stati individuati alla stregua di “valutazioni congetturali prive di ogni fondamento logico oltre che giuridico"; b) all'attribuzione ad esso ricorrente di un ruolo di organizzatore e/o promotore della presunta organizzazione delinquenziale;
c) alla ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 53 bis del D.
Lgs. n. 22/1997;
d) alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, correlate, fra l'altro, a fatti risalenti all'anno 2002.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Infondate sono anzitutto le doglianze di insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che il primo comma dell'art. 273 c.p.p. pone quale condizione generale per l'applicazione di misure cautelari personali. Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di "gravità degli indizi", posto dalla norma richiamata secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema postula
--
un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato.
In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto indicati gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti. Trattasi in particolare:
- degli esiti di intercettazioni telefoniche operate sull'utenza in uso al TO (considerato gestore di fatto della s.a.s. "CE.PI Ambiente di Celestino Pino") e su quella in uso a NI "
Giovanni; delle dichiarazioni rese agli investigatori da ST ON, già svolgente attività tecnica e commerciale presso la società gestita dall'indagato;
- degli accertamenti tecnici eseguiti sui rifiuti. Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stato verificato che rifiuti pericolosi provenienti dalle società “Nuova Esa" e "Recycling Italia" - la cui unica forma di smaltimento sarebbe stata l'incenerimento - previa falsa attribuzione di codici riferiti a rifiuti "recuperabili", venivano sistematicamente trasferiti, attraverso l'interposizione del TO, alla società “Igemar” di Marrone Salvatore, che necessitava di materiale per il ripristino ambientale di una cava, ed all'impianto di trattamento calcestruzzi del NI in Acerra.
Gli elementi di accusa come sopra acquisiti non risultano inficiati da acquisizioni processuali di segno opposto. Con deduzioni coerenti, quindi, è stato formulato un conclusivo
Afrole 1 giudizio di attendibilità complessiva delle formulazioni accusatorie, che le contrarie argomentazioni del ricorrente non valgono - allo stato - ad escludere.
2. Il delitto previsto dall'art. 53 bis del D.Lgs. n. 22/1997 (introdotto dalla legge 23.3.2001, n. 93) - attualmente trasfuso nelle previsioni dell'art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 - riguarda chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, abbia allestito una vera e propria organizzazione professionale con cui gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti.
La gestione dei rifiuti e le altre condotte previste come illecito devono concretizzarsi in più operazioni ed intervenire attraverso allestimento di mezzi e attività continuative organizzate ed entrambi gli aspetti devono configurarsi cumulativamente (vedi Cass., Sez. III, 17.1.2002, D
Paggi).
Le condotte sanzionate si riferiscono a qualsiasi “gestione” dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, sicché esse non possono intendersi ristrette dalla definizione di "gestione” già delineata dall'art. 6, 1° comma – lett. d), del D.Lgs. n. 22/1997 ed attualmente
-
dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006, né limitate ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni (vedi Cass., Sez. III, 10.11.2006, n. 40827, Carretta).
Nella vicenda in esame risulta correttamente configurato il “fumus” della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, in quanto:
a) lo svolgimento abusivo di una pluralità di operazioni di gestione dei rifiuti si ricollega al reiterato conferimento (con organizzazione settimanale dei trasporti) di rifiuti pericolosi e non ricuperabili, classificati con codici CER falsi per giustificarne surrettiziamente la ricuperabilità. Le complessive condotte appaiono violare, attraverso la partecipazione consapevole anche del TO, specifiche disposizioni normative, in una prospettiva di preclusione delle corrette e doverose procedure cautelative, ingenerando rischi di contaminazione, con evidente pericolo per la pubblica incolumità, in aree territoriali (quali quelle pugliesi e campane) già caratterizzate da condizioni di dissesto e di squilibrio ambientale;
b) è razionalmente configurabile l'elemento dello "allestimento di mezzi e attività continuativamente organizzate”, a fronte di una articolata struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira. c) in un'organizzazione siffatta, alla stregua delle dichiarazioni rese dal ST, si profila, in capo al TO, lo svolgimento strutturale di attività continuativa di impostazione e di coordinamento anche eccedente la mera intermediazione;
d) razionalmente appare ravvisata la sussistenza dell'elemento della gestione di “ingenti
3
quantitativi” di rifiuti, riferita all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che nella specie -
-
risulta valutato in "svariati milioni di tonnellate" (vedi Cass., Sez. VI, 13.7.2004, n. 30373,
P.M. in proc. Ostuni); e) lo scopo di conseguire un "profitto ingiusto” - che la norma incriminatrice richiede in capo all'agente (dolo specifico) ed il cui effettivo conseguimento non è però necessario ai fini della perfezione del reato - ben può ritenersi integrato, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, anche soltanto dalla finalità di realizzare un mero risparmio dei costi aziendali di smaltimento (vedi pure Cass., Sez. III, 10.11.2005, n. 40828, P.M. in proc. Fradella ed altri).
A. fiele 2 La effettiva sussistenza del dolo non è questione da verificare in sede di cautela reale, però più che evidente deve ritenersi, allo stato, l'ipotizzabilità razionale pure dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
3. Anche le doglianze riferite alle ravvisate esigenze cautelari non meritano accoglimento.
Tali esigenze sono state individuate, secondo le previsioni di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., in relazione all'elevata probabilità di reiterazione di analoghe condotte criminose. E, nello specifico, l'attualità del pericolo di reiterazione degli abusi appare correttamente correlata, con motivazione logica ed adeguata, oltre che alle specifiche modalità dei fatti, alla personalità dell'indagato, desunta anche da non lievi precedenti penali.
$
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Devono disporsi, infine, gli adempimenti di cui all'art. 94, commi 1bis e 1ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., modificato dall'art. 23 della legge 8.8.1995, n. 332.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 4.5.2006.
Il Consigliere rel. Il Presidente
A who fiale ماشومه
DEPOSITA
E
CORT
- 9 AGA 2000 N
O
I
IL CANCELLEKE C1 Z
A
Paolo Mensurati
વ
3