Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
O L L B03-599 /0 1 O B E , E 1 N 9 IO 9 OME DEL POPOLO ITALIANO -1 Z 1 A Reszt 1 R - T 1 S 2 I . G L E D R 9 E -3 A IC D E D E 6 IU T 4 G EN . T E ÖRTE SUPREMA DI CASSAZIONE S Z N E R T. Oggetto A (IS offosprislave ad SEZIONE SECONDA CIVILE ingringan Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente e Relatore - R.G.N. 21686/98 Cron. 7456 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere - Ud.23/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente 622 SEN TENZA sul ricorso proposto da: fpastow CI IA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato UFFICIO COPIE FINOCCHIARO NINO, giusta delega in atti;
Richiesta copi LLEDPORE dal Sig. - ricorrente- per diritti L
contro
IL CANCELLIERE COND VIA MADONNA DI FATIMA 33 GRAVINA, in persona del suo Amm.re e legale rappresentante pro tempore SAGGIO TAMBONE BENEDETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S BERNADETTE 62, presso lo studio dell'avvocato ELENA ZANONI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE CIRELLI, giusta delega in atti;
2000 - controricorrente 1902 -1- avverso la sentenza n. 109/98 del Giudice di pace di MASCALUCIA, depositata il 16/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Presidente ed Estensore Dott. Mario SPADONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per Правле l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n. 236/1997 il giudice di Pace di Mascalucia ingiungeva a PI MA il pagamento in favore del condominio di via Madonna di Fatima n. 33 in Gravina di Catania, della somma di lire 1.972.674 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio per contributi condominiali relativi al periodo 1° febbraio 1995 - 31 marzo 1996 e a quello dall'aprile 1996 al gennaio 1997 come da delibere dell'assemblea dei condomini del 27 aprile 1995 e 20 settembre 1996. La PI proponeva opposizione deducendo di essere stata preventivamente avvisata delle non The time convocazioni dell'assemblea; eccepiva che le somme richieste non erano da lei dovute perché non era proprietaria dei garages cui le stesse si riferivano mentre degli altri immobili ricompresi 1 nel condominio era comproprietaria con il marito al 50%; lamentava anche che gli avvisi di convocazione delle assemblee erano stati spediti non al suo domicilio e dimora di Catania via Riso n. 12, ma a quello di via Bologna n. 17 della stessa città dove abitavano i figli Tomaselli Catia e Pier Luigi;
dichiarava che gli immobili cui la richiesta di pagamento si riferiva erano stati in quel periodo 3 condotti in locazione da terzi;
di costoro chiedeva la prova testimoniale. condominio e con sentenza Resisteva il giudice di pace respingeva 16.7.1998 il l'opposizione rilevando che la PI di fatto risiedeva nel luogo in cui gli avvisi di convocazione erano stati spediti;
che la questione di non essere la stessa proprietaria di garages non era mai stata sollevata nel corso delle assemblee pur essendosi l'opponente fatta rappresentare da un con il marito procuratore;
che la comproprietà altri immobili non escludeva una degli sua obbligazione solidale. врахми Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto ricorso con atto del 12.11.1998 e con tre motivi di censura la PI;
resiste con controricorso il condominio. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, fra loro connessi e sostanzialmente ripetitivi, vengono esaminati congiuntamente. Con il primo motivo denunciando violazione dell'art. 2697 C.C. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata pur avendo con l'opposizione a decreto ingiuntivo ella eccepito di non essere obbligata al pagamento delle spese condominiali richieste per il garage in quanto di proprietà esclusiva del marito, ha respinto l'eccezione ritenendo che la questione non fosse stata in precedenza mai sollevata pur essendosi l'opponente fatta rappresentare da un procuratore che aveva sottoscritto il verbale dell'assemblea indicante le quote di proprietà; con tale motivazione non si è considerato che la ricorrente non era mai stata invitata a partecipare alle assemblee del 27 aprile 1995 e 20 settembre 1996 nelle quali era stata ED deliberata la ripartizione delle spese oggetto del decreto ingiuntivo e si è violato il principio di incidenza dell'onere della prova. Con il secondo motivo denunciando violazione degli artt. 1136 e 2697; 66 disp. att. C.C. 112 all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. con riferimento c.p.c. la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha superato le eccezioni di mancata convocazione alle assemblee del 27 aprile 1995 e 20 settembre 1996 con una motivazione apparente e cioè che l'opponente di fatto risiedeva all'indirizzo contestato il quale corrispondeva peraltro a quello del figlio;
in tal modo si è ignorato che spettava al condominio dimostrare che le convocazioni erano state fatte al vero indirizzo della ricorrente che, come da certificazione prodotta, era in Catania, via Riso n. 12 e non via Bologna n. 17. Con il terzo motivo denunciando violazione dell'art. 1136 c.c.; dell'art. 66 disp. att. c.c.; con riferimento all'art. 360dell'art. 112 c.p.c. nn. 3 e 5 c.p.c. la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto valido l'avviso di convocazione anche per il marito OM GE, sebbene spedito comproprietario dell'appartamento soltanto alla ricorrente. Il ricorso è infondato. Kadan formulazione dell'art. A seguito della nuova 113 comma 2 c.p.c. il giudice di pace, quando pronunzia in controversia, come quella in esame, di valore non superiore a due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento; essendo tenuto soltanto e diall'osservanza delle norme costituzionali quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c. di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa о sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità sono ricorribili in cassazione per violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 360 comma 1 numeri 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché love ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza O falsa applicazione della Costituzione e delle norme 7 comunitarie (se di rango superiore a quelle 15.10.1999 n. 716; ordinarie) (v. Cass. Sez. Un.
6.4.2000 n. 4326 ed Cass. 24.2.2000 n. 2105; Cass. altre). principi laIn applicazione di questi ricorrente non può dolersi della violazione di norme sostanziali non di rilevanza costituzionale come quelle degli artt. 1136 e 2697 c.c.; 66 disp. att. c.; sotto il profilo inoltre della motivazione seguita dal giudice di pace per ritenere che essa fosse stata comunque a conoscenza delle convocazioni dell'assemblea e per addebitarle le spese condominiali anche del garage, non è la stessa apparente о contraddittoria perché sono stati con precisione indicati gli elementi di fatto краями dai quali trae convincimento. Ulteriori rilievi di inammissibilità riguardano le censure del 3° motivo perché manca un interesse ricorrente a proporlo;
della essendo la stessa obbligata solidalmente con il marito al pagamento delle spese richieste, della mancata convocazione del coobbligato potrebbe dolersi solo se fosse rimasto precluso il suo diritto di regresso dell'art. 1299 c.c. Respinto il ricorso, è la PI tenuta al 8 pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
e condanna la La Corte rigetta il ricorso ricorrente alle spese liquidate in lire ' oltre lire settecentomila per onorari. 15 cep Roma 23.11.2000. 4. Eresidente ext. вравки IL CANCELLIERE C1 a lazico Paolo Talarico EPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Roma. IL CANCELLIERĘ CI LLO BO .374 E E L. 21-11-1991, N N E) ZIO C ISTRA I PA D REG E IC DA 39 D TE IU E . 46 ESEN G E TT (IST.N R A