Sentenza 9 luglio 1999
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Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma terzo cod. proc. civ., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7184 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SVAI Snc dei F.LLI RECINELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 841, presso l'avvocato PIERO PORCARI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PATI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ND RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 44, presso l'avvocato BRUNELLO MILETO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LETTIERI GENNARO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 409/97 del Tribunale di TERAMO, depositata il 22/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Mileto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Giulianova pronunciava sulla domanda della SVAI Fratelli Recinelli snc, nei confronti di RA OR, rimasto contumace, e la accoglieva. Condannava pertanto il predetto convenuto al pagamento della somma di L. 980.634 oltre interessi, come richiesto dalla attrice.
Proponeva appello il soccombente ed il Tribunale di Teramo lo accoglieva, ritenendo infondata la domanda, che pertanto respingeva. Ricorre in Cassazione con un motivo la snc SVAI.
Resiste con controricorso il OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico mezzo la AI lamenta la violazione dell'art. 339 cpc comma terzo. Sostiene che la sentenza del Giudice di pace, emessa secondo equità, poteva essere solo oggetto di ricorso per Cassazione, ma non poteva essere appellata.
2) Osserva il collegio che l'art. 339 cpc, invocato dalla ricorrente, dichiara inappellabili le sentenze di G.d.P. emesse secondo equità. Queste ultime sono anzitutto quelle il cui valore non eccede i due milioni di lire, ai sensi dell'art. 113 cpc, (cfr. cass. SSUU n. 12542 del 1998). Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 cpc comma terzo, giacché il giudizio non poteva essere proseguito davanti al Tribunale.
Il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 125.800= oltre a L. 500.000 per onorari di difensore.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999