Sentenza 27 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2004, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. F.LLI SA (già S.p.a. F.LLI SA), con sede a Benevento, in persona del legale rappresentante NI RO, elettivamente domiciliata in Roma, via Posidippo n. 9, presso l'avv. Donato Castellucci, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Di Donato in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli n. 1688 del 7 luglio 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 9568 del 18 novembre 1996, il Tribunale di Napoli condannava la convenuta Amministrazione delle finanze dello Stato a rimborsare alla a.r.l. (già s.p.a.) F.LLI SA, la somma di L. 30, 5 milioni, oltre gli interessi legali decorrenti dall'istanza di rimborso all'Ufficio del registro (29 giugno 1991), dalla società indebitamente corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, per le annualità dal 1988 al 1990, prevista dalla tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e ritenuta dal giudice in contrasto con l'ordinamento comunitario (artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE); rigettava, invece, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, la domanda di rimborso relativa agli anni 1986, 1987,
1991, 1992; condannava, infine, la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite.
2.- Avverso la predetta sentenza, interponeva appello principale la società, opponendo l'erroneità della pronunciata decadenza, in quanto l'indebito non era conseguenza di un errore, come richiesto dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, ed in quanto il termine triennale di decadenza previsto da questo articolo poteva decorrere, nella specie, non già dal pagamento della tassa, ma solo dalla data della esatta trasposizione della direttiva comunitaria nello Stato, con il d.l. n. 339 del 1993, convertito dalla l. n. 427 del 1993, cioè dal 30 agosto 1996, con scadenza il 30 agosto 1996, successivamente anche alla data della notificazione dell'atto di citazione (30 novembre 1995).
Il Ministero delle finanze resisteva all'impugnazione e, con appello incidentale, censurava sia la pronuncia sull'attribuzione degli interessi legali (deducendo che il giudice non aveva tenuto conto che si trattava di una controversia tributaria), sia quella sulla decorrenza degli interessi dalla domanda amministrativa (invece che dalla domanda giudiziale, quale indebito percepito in buona fede). 3.- Con sentenza n. 1688, depositata in data 7 luglio 1999, non notificata, la Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello principale, osservando che il pagamento di una tassa contrastante con l'ordinamento comunitario ben poteva rientrare nell'"errore" di cui al citato art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 (come, del resto riconosciuto dalla giurisprudenza della
Corte di NE e della Corte di giustizia CE). Accoglieva, invece, parzialmente, l'appello incidentale, affermando che nella specie si dovevano applicare gli interessi previsti dall'art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
3.- Avverso tale sentenza, non notificata, la società propone ricorso per NE (notificato il 20 settembre 200 e depositato il 7 ottobre 2000), affidato ad un unico motivo.
4.- Il Ministero dello finanze resiste con controricorso notificato il 16 ottobre 2000 e depositato il 3 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La società denuncia, con l'unico mezzo di impugnazione proposto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE, in relazione all'art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998. Secondo la ricorrente, infatti, l'applicazione degli interessi previsti da tale ultimo articolo, in luogo di quelli di cui agli artt. 1 e 5 della l. n. 29 del 1961, non rispetterebbe il principio di equivalenza tra rimborsi di indebiti tributari fondati sul diritto interno e rimborsi di indebiti tributari fondati sul diritto comunitario (principio precisato dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998). Il Ministero controricorrente oppone, al riguardo, che l'art. 11, comma 3, della l. n. 448 del 1998, applicandosi a tutti i casi di rimborso di tasse di concessione governativa, anche se fondati sul diritto interno, rispetterebbe il principio di equivalenza richiesto dall'ordinamento comunitario.
2.- Il motivo di ricorso è fondato.
2.1.- Con riguardo agli interessi previsti specificamente per il rimborso delle tasse annuali di concessione governativa sulle società, di cui alla tariffa allegata al d.p.R. n. 641 del 1972 (illegittime perché in contrasto con la citata direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE), l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano, data l'evidente violazione del principio di equivalenza (su cui v. la sentenza della Corte di giustizia CE del 15 settembre 1998, nelle cause riunite C- 279/96, C-280/96, C-291/96), derivante dalla disparità di trattamento in peius) tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale. In riferimento proprio al regime degli interessi introdotto dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, la sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi. A tale decisione questa Corte si è, del resto, già adeguata con svariate pronunce (Cass., nn. 7207, 7236, 7682 e 8012 del 2003). 2.2. - Poiché l'esaminata censura della ricorrente è fondata, occorre ora individuare la norma applicabile, nella specie, in ordine alla misura degli interessi.
Il giudice di primo grado, al riguardo, si è limitato a qualificarli "legali". Tale espressione deve essere intesa, però, come denotante gli interessi specificamente fissati dalla legge per l'ipotesi di restituzione di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria. Si tratta, cioè, degli interessi - dalla legge qualificati espressamente "moratori" e fatti decorrere dalla "domanda"- di cui agli artt. 5 ed 1 della l. n. 29 del 1961, che, una volta esclusa l'incidenza dell'art. 11 della l. n. 4 48 del 1998, debbono essere, in effetti, applicati nella fattispecie, come richiesto dalla ricorrente (con motivo vertente su questione - misura degli interessi - già sollevata in appello, con l'impugnazione incidentale, dal Ministero delle finanze). Che proprio questo fosse l'intendimento del Tribunale, può desumersi dalla statuizione della sentenza circa la decorrenza di tali interessi dalla richiesta di rimborso in via amministrativa, in quanto ritenuta "costituente messa in mora".
Deve qui essere ribadito, infatti, secondo quanto più volte rilevato da questa Corte (v., per tutte, Cass., n. 8651 del 1998, nn. 7207, 7236, 7682 e 8012 del 2003), che nell'ipotesi in esame debbono applicarsi gli interessi di cui agli artt. 5 ed 1 della l. n. 29 del 1961 (e successive modificazioni), quale interpretata autenticamente dall'art. unico della l. n. 147 del 1962, specificamente fissati dalla legge (come già osservato sopra) per il caso di restituzione di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria: tanto più che tale norma, di efficacia generale, non distinguendo tra tipi di indebito tributario, rispetta il principio di equivalenza richiamato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie. Dall'applicazione di questa normativa discende (art. 5) che "spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso", per ogni semestre compiuto (3%, originariamente, dal 1 6 marzo 1961; 6%, in base all'art. 1 della l. n. 130 del 1978, dal 28 aprile 1978; 4, 5%, in base all'art. 7, comma 4, della l. n. 67 del 1988, dal 1 gennaio 1988; 3%, in base all'art. 13, comma 2, del d.l. n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133 del 1994, dal 1^ gennaio 1994; 2, 5%, in base all'art. 3, comma 141, della l. n. 662 del 1996, dal 1 gennaio 1997).
Non è invece in contestazione la decorrenza degli interessi (29 giugno 1991), sulla quale si è formato un giudicato interno. 4.- La natura del motivo di ricorso accolto consente, senza necessità di accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.; in conseguenza dell'applicabilità della l. n. 29, gli interessi suddetti (indicati al p. precedente) decorrono dal 29 giugno 1991 sulla somma già riconosciuta di L. 30,5 milioni. 5.- In ragione dei chiarimenti definitivamente offerti dalla giurisprudenza comunitaria solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed al deposito degli scritti difensivi in questa sede, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina nei sensi di cui in motivazione la misura degli interessi dovuti dal Ministero resistente sulla somma che è stato condannato a rimborsare alla società ricorrente;
compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004