Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. (Fattispecie relativa al ricorso, ritenuto inammissibile, presentato dal fideiussore di una società vittima di usura e dal legale rappresentante della medesima, cui, a seguito di fallimento, era subentrato il curatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2016, n. 52537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52537 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
sentenza N.1963 52 5 37 /1 6 R. Gen. N. 25293/2016 C.C. del 03/11/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MATILDE CAMMINO Presidente GEPPINO RAGO Relatore MARCO MARIA ALMA IGNAZIO PARDO ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. FA CARMELA, nata il [...];
2. RO PI GI nato il [...]; contro la sentenza del 22/10/2015 del giudice dell'udienza preliminare di Salerno, pronunciata nei confronti di:
1. MU PE nato il [...];
2. NI IO nato il [...];
3. AN AN nato il [...];
4. LI ER NZ nato il [...];
5. GI LI nato il [...];
6. AN ID nato il [...];
7. NA OL nato il [...];
8. DO AL nato il [...];
9. AO ND nato il [...]; 10. DE FE FE nato il [...]; 11. CA NA TA nato il [...]; 12. GO AL nato il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Fabio Pisillo (per RI), Angelo Peluso (per VI e IA), Maurizio Bellacosa (per FA e quale sostituto processuale dell'avv.to De Martino, anche per VI), Anna D'AN, quale sostituto dell'avv.to Nicola Apa (per VO, AT, ON, EL FE, IC, ON) che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, e l'avv.to CE Dente (per AN) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/10/2015, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Salerno, dichiarava, ex art. 425 cod. proc. pen., il non luogo a pro vedere per il reato di usura:
1.1. nei confronti di RI GI, VI NI, FA CE, VI PI LO e IA PP - funzionari del Monte dei Paschi di Siena - perché il fatto non sussiste;
1.2. nei confronti di NO ID, VO PA, AT AN, ON ON, EL IN EL, IC TO NT e GO AN funzionari del Credito Italiano - perché il fatto non costituisce reato. - L'imputazione di usura riguardava il periodo antecedente il 31/12/2009 e poneva la problematica se il Tasso effettivo globale (TEG) dovesse essere calcolato ricomprendendovi o meno anche la Commissione di AS OP (CMS). Il giudice, dopo avere analizzato la normativa succedutasi nel tempo, ha così motivato il non luogo a procedere: per quanto riguarda i funzionari del MPS: facendosi applicazione della formula vigente all'epoca dei fatti e, quindi, procedendosi a calcolare il tasso usurario senza CMS, in relazione ai rapporti intrattenuti dai denuncianti con il MPS, così come evidenziato dal consulente della difesa, non emergono superamenti del tasso medesimo, onde si perviene all'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto>>; per quanto riguarda, invece, i funzionari del Credito Italiano: < avendo in questo caso il consulente del P.M., verificato il superamento del tasso soglia anche laddove si faccia applicazione dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, deve, altresì, considerarsi che, per il conto corrente n. 10494199, il superamento del tasso soglia riguarda cinque trimestri e per minime differenze (+2,169, +0,339, + 1,204, + 1,020, + 0,969), per il conto corrente n. 10494269 superamento del tasso soglia riguarda un solo trimestre ed una minima differenza (+0,162), circostanze queste, che non sono certo sintomatiche di una volontà dolosa che sola può integrare la condotta di reato contestata».
2 -parti2. Contro la suddetta sentenza, LA AN e ET UI ME civili costituitesi nel processo hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza deducendo:
2.1. VIOLAZIONE DELLA L. 2/2009: sostengono i ricorrenti che il giudice, in punto di diritto, si sarebbe espressamente pronunciato contro la giurisprudenza di legittimità (Cass. 28743 e 12028/2010) la quale ritiene che gli operatori economici dovevano computare nel TEG anche la CMS, in quanto tale dovere si evinceva espressamente dall'art. 644/4 cod. pen. Invece, secondo il giudice dell'udienza preliminare, tale obbligo sarebbe stato introdotto solo con l'art. 2 bis della L. 02/2009. Inoltre, il giudice dell'udienza preliminare aveva erroneamente fatto leva sulla carenza dell'elemento psicologico in quanto «alla fine significa quasi discutere di errore sulla legge penale o su quella legge che integra il precetto penale, operazione non consentita» come stabilito sempre dalla giurisprudenza di legittimità;
2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 425 COD. PROC. PEN.: i ricorrenti, ritengono che la diente sentenza di proscioglimento sarebbe insufficiente motivata in quanto non sarebbero state spiegate le ragioni per cui il successivo giudizio dibattimentale non avrebbe potuto consentire ulteriori approfondimenti tecnici e soprattutto una diversa valutazione dell'accadimento.
3. Gli imputati RI, VO, AT, ON, EL FE, IC e GO, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato memorie chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto, perché il ricorso è stato presentato dai difensori delle parti civili privi di procura speciale atteso che la medesima non risulta allegata al ricorso e gli stessi difensori si qualificano solo "come difensori di fiducia": ex plurimis Cass. 5238/2014 Rv. 258719. In secondo luogo, perché la legittimazione ad impugnare spetta, a norma dell'art. 428/2 cod. proc. pen. alla sola "persona offesa costituita parte civile" e, non, quindi, alla parte danneggiata costituita parte civile. Nel caso di specie, unica "persona offesa", va ritenuta la società Karma srl, titolare del conto corrente in ordine al quale sorta controversia: in terminis Cass. 12028/2010 riv 246728. 14 3 Al contrario, la ricorrente AN risulta essere solo fideiussore del debitore principale (Karma srl) e, quindi, solo parte danneggiata. Il ME, a sua volta, essendo stata la suddetta società dichiarata fallita, ha perso la qualifica di amministratore unico che in essa rivestiva, essendo subentrato quale legale rappresentante, il curatore fallimentare: quindi, anche il suddetto ricorrente, avendo perso la qualifica di amministratore della società "persona offesa", va considerato, al più, come mero danneggiato. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: «La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Di conseguenza, il ricorso va ritenuto inammissibile ove presentato dal fideiussore della società vittima di usura o dal soggetto - già legale rappresentante della suddetta società al quale sia succeduto, a seguito del fallimento, il curatore - fallimentare, in quanto entrambi rivestono la qualifica di persone danneggiate».
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle Ammende Così deciso il 03/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago/ Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 DIC 2016 IL # Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli 4