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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2252 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Federica De Giorgi, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Federica De _1 C.F._2
Giorgi, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 14 luglio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data
22.6.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.5.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 1°.12.1994 in Lecce, in regime economico di Per_ separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 14.10.1995 e il Per_1
26.9.2000, entrambi economicamente autonomi;
di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce in data 21.4.2016; di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto e, avendo concordato le parti che la sig.ra avrebbe trasferito la Pt_1 proprietà dell'autovettura Audi A4 SW, tg. EB241HS, al sig. hanno chiesto che il _1 Tribunale autorizzasse tale trasferimento, con esenzione di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 l. 74/1987 e Sent Corte Cost. n. 154/1999, trattandosi di trasferimento funzionale alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne, con la precisazione che, essendo estranea a questa sede processuale qualsiasi autorizzazione al trasferimento di beni personali dei coniugi, in relazione all'autovettura indicata in ricorso potrà solo darsi atto che le parti hanno concordato che trasferirà la proprietà dell'autovettura Audi A4 Parte_1
SW, tg. EB241HS, al sig. e che tale trasferimento è funzionale alla regolamentazione _1 dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 _1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce l'1.12.1994 tra
[...]
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 445 Parte II Pt_1 _1 serie A anno 1994, alla seguente condizione tra loro concordata:
“ trasferirà la proprietà dell'autovettura Audi A4 SW, tg. EB241HS, al sig. Parte_1
tale trasferimento è funzionale alla regolamentazione dei rapporti economici e _1 patrimoniali tra i coniugi”;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore