Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
C.C₂v76841 E B C I E REPUBBLICA ITALIANA D R X ) T E 06 336 02 A D B D I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S A T E N I E T 1 S R 3 N LA CO I E 1 E Oggetto A T S емRevolaziem . E A N SEZIONE TRIBUTARIA ях 395 січере M Composta dagli Ill.mi S gg.ri Magistrati: R.G.N. 18693/01 Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 18225 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Paolo Ud. 22/01/02Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. - Rel. Consigliere CORTE SUFREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 76841 N₁ HE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da UFFICIO COPIE SALVADORINI IDA, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta co dal Sig. per diritti € $55 VIALE BUOZZI 102, presso 10 studio dell'avvocato, 8 MAG. 2002 GUGLIELMO FRANSONI, difeso dagli avvocati PASQUALE IL CANCELLIERE RUSSO, ROBERTO CORDEIRO GUERRA, giusta mandato in calce;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio IPSOA contro dal Sig. per diritti € AGENZIA ENTRATE, MINIS TETO DELLE FINANZE, in persona il 8- --EIPCANCELLAEREZ del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in 2002 ROMA VI A DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 200 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avversO la sentenza n. 1134/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 26/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 clal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CORDEIRO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. VA DA ricorre per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 1134 del 2001, deliberata a seguito dell'udienza pubblica del 25 otto- bre 2000. 2. Premette la ricorrente di essere titolare della individuale Bottega d'arte di Livorno>> e di ditta svolgere l'attività di commercio al minuto di materiale artistico ed antiquariato nonché d'intermediazione con mandato a vendere in rome e per conto di committenti terzi. La Guardia di finanza di Montecatini Terme aveva proceduto ad una verifica fiscale e l'Ufficio IVA di 2 Pistoia aveva rettificato il reddito d'impresa, dichia- rato in lire 49.613.000, in lire 711.962.000. Tale ret- tifica era avvenuta perché era mutata la qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra l'impresa commer- ciale e i clienti. In particolare, secondo i verifica- tori, il rapporto stab..lito non era riconducibile al contratto di mediazione. ma a quello della commissione. A tal uopo, tutte le operazioni di vendita, annotate su un apposito registro, helle quali la ricorrente aveva svolto le funzioni di intermediario, erano state consi- derate come cessioni di beni produttive di ricavi, ri- levanti ai fini della determinazione del reddito di esercizio. Ciò in quarto, ai sensi dell'art. 53 del d. P. R. n. 633 del 1972, per il contribuente che non di- mostri che i beni, che si trovano nei luoghi dove egli eserciti la propria attività, gli sono pervenuti in forza di un rapporto di rappresentanza risultante da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro in data anteriore al pas- saggio del bene, opera la presunzione di acquisto da parte dello stesso. Con la conseguenza, sul piano fi- scale, di dover procedere alla fatturazione dell'intero prezzo del bene venduto, e non della sola provvigione, come aveva fatto la ricorrente.
2.1. La rettifica aveva avuto ad oggetto anche 3 l'applicazione di una più alta percentuale di ricarico sul prezzo di acquisto dei dipinti ceduti al dettaglio dall'esercizio di Montecatini e il disconoscimento del- la deducibilità delle spese pubblicitarie e di modifi- cazione dell'impianto elettrico dei locali.
2.2. La VA aveva impugnato tempestivamente l'avviso di accertamento, facendo rilevare, tra l'altro, che non r correvano i presupposti per l'operatività della presunzione di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare: presso i locali dell'esercizio non era o stati rinvenuti beni né, in sede di verifica, era stata contestata la mancanza di oggetti acquistati o prodotti dal contribuente. La pre- sunzione, pertanto, era stata affermata sulla base del- la lettura del contratto tipo predisposto dalla ricor- rente, qualificato come contratto di commissione, indi- pendentemente dal rilievo che i beni non fossero nella disponibilità della medesima né la medesima avesse per- cepito somme diverse dalla provvigione contrattualmente pattuita.
2.3. La Commissione tributaria di primo grado di Pistoia aveva rigettato il ricorso e la VA aveva interposto appello, parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, che aveva dichiarato nulli gli avvisi relativamente alla qualifi- 4 cazione del contratto di mediazione applicato dalla contribuente.
2.4. Contro la pronuncia di appello, l'Amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per AZ e la VA, che aveva resistito con controricorso, aveva altresì proposto ricorso inci- dentale in ordine alla ricostruzione induttiva del vo- lume di affari realizzato, applicando una diversa per- centuale di ricarico.
2.5. La Corte di cassazione aveva accolto il ricor- so dell'Amministrazione cassato con rinvio la sentenza di appello, e dichiarato inammissibile il ricorso inci- dentale. Essa aveva dichiarata inammissibile l'eccezione ri- guardante l'inapplicabilità della presunzione di acqui- sto di cui al citato art. 53, formulata dalla ricorren- te, in ordine alla mancata presenza di beni nei locali dell'esercizio commerciale, perché formulata per la prima volta in AZ. Tuttavia, ritenendo di non poter affermare la presunzione in esame, aveva rinviato ad altra sezione della. stessa Commissione tributaria regionale perché si esaminasse se, nella formulazione della lettera d'incarico tipo, fosse inserito un potere di rappresentanza idoneo a vincere la presunzione sta- bilita dall'art. 53, citato. 5 3. La Ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza suindicata poiché la circostanza di fatto del- la mancanza dei quadri, nei locali dell'esercizio com- merciale, sarebbe stata pacifica e non avrebbe richie- sto alcun accertamento. Essa, inoltre, sarebbe stata eccepita sia nell'atto introduttivo del primo grado che in quello del secondo grado di giudizio. La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe affetta da un tipico errore di fatto revocatorio, poiché le circo- stanze pacifiche risultavano dagli atti e quelle rela- tive all'eccezione formulata sarebbero presenti in un atto di causa.
4. L'Amministrazione finanziaria si è costituita con controricorso con il quale conclude per il rigetto del ricorso, con vittora delle spese. Secondo l'Amministrazione, il ricorso difetterebbe di tutti i requisiti richiesti dalla Corte di cassazio- ne con la sentenza n. 561 del 2000: dell'assoluta evi- denza e della semplice rilevabilità dell'errore di fat- to revocatorio;
del suc carattere essenziale e decisi- vo;
del suo essere comune a tutte le sentenze interve- nute sul caso deciso.
5. Il PM, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di ammissibilità del ricorso e il rinvio in pubblica udienza. 6 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. E' insegnamento consolidato di questa Corte l'affermazione del principio di diritto secondo il qua- le l'errore di fatto, costituente motivo di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ol- tre a riguardare un dato sul quale la sentenza revocan- da non si è pronunciata, deve essere essenziale e deci- sivo (nel senso che tra l'erronea percezione del giu- dice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronun- cia medesima sarebbe stata diversa) oltre che risulta- re sulla sola base della sentenza, nel senso che in es- sa sussista una rappresentazione della realtà in con- trasto con gli atti e i documenti processuali regolar- mente depositati (per tutte: AZ 29 gennaio 1999, n. 75, rv n. 522722). Nella specie, anche a voler ipotizzare l'esistenza dell'errore di fatto, costituito dalla: mancata rilevazione del dato fattuale costituito della mancanza dei quadri offerti in vendita, nei loca- li dell'esercizio commerciale, al momento dell'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza;
formulazione, non esplicitata in apposito capo de- gli atti processuali introduttivi (del primo e del se- 7 condo grado di giudizio), dell'eccezione relativa all'inapplicabilità dell'art. 53 del d. P. R. n. 633 del 1972, quando come nella specie si versi nella si- tuazione fattuale di mancanza del deposito dei beni da commerciare nei locali aziendali;
resta del tutto insoddisfatto il requisito richie- sto per l'apprezzamento, in sede di revocazione, dell'errore di cui si discorre. Vale a dire della ne- cessità ch'esso rivesta i caratteri dell'errore essen- ziale e decisivo, onde sia accertato quel rapporto cau- sale tra la difettosa percezione del giudice e la pro- nuncia da lui emessa, in conseguenza di quella svista, la pronuncia medesima sa- tale che - senza l'errore - rebbe stata diversa. Orbene, nella specie, la sentenza revocanda, pur avendo svolto le considerazioni censurate dal ricorren- te, richiamando un orientamento giurisprudenziale già affermato ( AZ 1996 n. 5408 e 1307, e altre ri- chiamate), ha enunciato un principio di diritto (che non ha certo in quelle circostanze di fatto la sua base genetica) e che consiste nell'affermazione che le pre- beni, postesunzioni di cessione e di acquisto dei dall'art. 53 del d. P.R. n. 633 del 1972, consentono la dimostrazione contraria unicamente nei limiti dati dai mezzi di prova e dai documenti ivi elencati, per ovvie 8 finalità antielusive. Perciò la Corte, con la sentenza ingiustamente censurata, rilevando l'errore di diritto del giudice di merito, ha cassato la sentenza impugnata in quella sede e ha rinviato ad altra sezione per la corretta applicazione del principio giuridico ricorda- to, che esige non già l'accertamento fattuale richiama- to dalla ricorrente ma uno più limitato e circoscritto alle lettere di incarico e al registro di conto deposi- to. Perciò, le circostanze di fatto richiamate nel ri- corso, non hanno svolto e non possono esplicare alcuna decisiva influenza.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente alle spese del giudizio, che liquida in 200 Euro, per spese, e 3000 Euro, per onorari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 22 gennaio 2002 5 T . IS N L'Estensore S - B G . A P E B I R U . . S R R .P Francesco Antonio GENOVESE L D L A A A T L D E . U D B B E residente I A I T S T A R My N N I 1 E T R E 3 S E S 1 I Dr. Affic FINOCCHIARO T . A A DEPOSITATO IN CANCELLEM N Oggi - 3 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL/CANCELLIERE C1 Amaldo Casano Arnaldo Casano 9