Sentenza 23 giugno 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante in quanto la condotta contestata era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato).
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La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Introduzione L'odierno contributo prende le mosse da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di sostanze stupefacenti, la quale ha avuto il merito di aver risolto il contrasto esistente da anni sulla possibile applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati disciplinati dal D.P.R. n. 309/1990, cd. “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e sulla sua conseguente compatibilità con il reato di produzione e traffico di stupefacenti di lieve entità, disciplinato dall'art. 73, co. 5, del suddetto decreto. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2017, n. 36868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36868 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2017 |
Testo completo
3686 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 953 Giovanni Conti - Presidente - UP 23/06/2017 Anna Petruzzellis - Stefano Mogini R.G.N. 38543/2016 motivazione semplificata Ersilia Calvanese Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UI WE, nato a [...] il [...] alias UI WE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UI WE ricorre per l'annullamento della sentenza, sopra indicata, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990. дя All'imputato era stato contestato di aver effettuato, davanti ad istituti di scuola elementare, plurime cessioni di eroina al prezzo di 40 euro a dose, di cui l'ultima sequestrata in possesso dell'acquirente. Nel ricorso proposto dal difensore di fiducia si deduce la violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen.: in considerazione del modestissimo lucro conseguibile dalla cessione della sostanza sequestrata, doveva essere riconosciuta la suddetta attenuante, che, secondo un minoritario, ma più convincente orientamento, deve ritenersi compatibile con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso non può essere accolto. evocato dalAnche secondo il minoritario orientamento minoritario ricorrente, perché sia applicabile ai delitti in tema di stupefacenti la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Il ricorrente, nel criticare la sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la suddetta attenuante, si è limitato a valorizzare il mero dato del lucro conseguito dall'ultima cessione di eroina, senza nulla argomentare in ordine al grado di dannosità e pericolosità dell'evento del reato. Al riguardo è sufficiente osservare che, secondo quanto accertato in sede di merito, la condotta contestata al ricorrente era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno del giudicabile, di per sé non compatibile, secondo il citato orientamento, con la fattispecie mitigatrice di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, Rv. 250028).
3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA sauk L 25 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pie Esposito