Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l'acquisto di stupefacenti da destinare ad uso personale, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l'eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata. Ne consegue che l'eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell'ambito della più grave ipotesi di estorsione (nella specie soltanto tentata, giacché la restituzione non venne comunque ottenuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/1999, n. 13037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13037 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 21/10/1999
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Mauro Losapio Consigliere N. 2582
3. Dott. Vito Savino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Marzano Consigliere N. 9417/'98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da Di AR (n. Charleroi 14/5/'61), NI EL (n. L'Aquila 6/1/'59), NI ES (n. L'Aquila 23/7/'71), AM AN (n. Bari 1/5/'70).
Avverso la sentenza 22/10/'97 della Corte di Appello dell'Aquila. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giuseppe Veneziano che concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori dei ricorrenti Di AR ed NE, avv. AN Valentini, e del ricorrente NI, avv. Assunta Marzilli che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti. OSSERVA:
1) Con sentenza del 22/10/'97 la Corte di Appello dell'Aquila , in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa città del 29/3/'94, riteneva Di AR AR, NI EL, NI ES, AM AN colpevoli di tentata estorsione aggravata e lesioni volontarie aggravate, in concreto, (reati commessi in L'Aquila il 20/1/'93 in danno di IE Pietro), concedendo attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, unificando gli addebiti nel vincolo della continuazione. Il riconoscimento di responsabilità si fonda su dichiarazioni ed ammissioni degli stessi imputati: NI aveva dato ad IE denaro di Di AR, perché IE acquistasse droga;
non avendo quest'ultimo ne' comprato-dato la droga ne' restituito la somma di denaro, accompagnato da NI e AM;
questi due avevano tenuto fermo IE per consentire a NI di perquisirlo, NI aveva poi estrinsecato ulteriori violenze e minacce in danno di IE, senza riuscire però ad avere in restituzione il denaro. 2) Avverso la sentenza della Corte di Appello tutti e quattro i pervenuti hanno proposto ricorsi per cassazione.
Di AR ed NI rilevano erroneità di individuazione della tentata estorsione, in quanto, contrariamente all'assunto dei giudici di merito, la giustificazione della dazione del denaro ad IE non è penalmente illecita, essendosi trattato di richiesta di droga per uso personale ed IE si era reso responsabile di truffa. AM contesta l'assenza di motivazione circa la sua partecipazione al fatto ed in subordine circa la consapevolezza della pretesa di restituzione illegittima, vantata e fatta valere da NI. NI contesta il riconoscimento della estorsione, anziché quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e poi l'affermazione di responsabilità per le lesioni, pur mancando querela. 3) I ricorsi non sono fondati, vanno perciò rigettati. Correttamente i giudici del merito hanno escluso la riconoscibilità della ragion fattasi. Questa si configura soltanto quando con modalità illecito (violente e/o minacciose) si fa valere o si tenta di far valere pretesa tutelabile ricorrendo al giudice. Per la restituzione di denaro consegnato per l'acquisto di droga, non è possibile instaurare vertenza giudiziaria.
Il contratto relativo ha causa illecita per contrarietà al buon costume (art. 1343 cod. civ.), e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2035 dello stesso codice, comporta la irripetibilità di prestazione eventualmente eseguita nell'ambito del contratto (nel caso di specie la dazione del denaro).
La nozione di buon costume comprende in via generale tutti quei principi e tutte quelle esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, a cui i consociati, complessivamente, uniformano i propri comportamenti, in un determinato contesto storico.
Orbene non c'è dubbio che il consumo della droga allo stato sia avvertito come contrario alla morale sociale. L'eliminazione, sulla spinta referendaria, del rilievo penale dell'uso personale della droga, non costituisce controindicazione rispetto al principio enunciato. Ciò per due ragioni di fondo: il diritto penale non esaurisce la tutela di tutti i valori della morale sociale;
dall'intero impianto legislativo del DPR 309/'90 si evince chiaramente che il legislatore individua nell'uso degli stupefacenti grave disvalore sociale.
Si conferma dunque che non è possibile rivolgersi al giudice per ottenere la restituzione di denaro consegnato per l'acquisto di droga, e l'assenza di tutela della pretesa nell'ordinamento integra la nozione di ingiusto profitto dell'art. 629 CP. Pacifica ed ammessa l'estrinsecazione di violenze e minacce, individuato l'ingiusto profitto, non concretamento realizzatosi questo, non sussistono dubbi sulla configurazione giuridica dell'estorsione tentata, aggravata in quanto la violenza fu esercitata contestualmente da NI, NI e AM in danno di IE.
NI ha ammesso il fatto.
Per Di AR, che ha ammesso di avere detto a NI che doveva recuperargli i soldi da IE (soldi che Di AR non poteva recuperare ricorrendo al giudice) è logico il riconoscimento del suo ruolo di mandante, affermato dai giudici abruzzesi ("non poteva certo ignorare, data la sua appartenenza al mondo malavitoso della droga, quali fossero gli abituali sistemi per realizzare tali recuperi"). Pure compiuta risulta al motivazione del coinvolgimento di NI e AM (..."è pacifico, per ammissione degli stessi imputati, che essi tennero fermo l'IE per consentire al NI di persequirlo, assistettero poi, sia pure senza una diretta partecipazione, alle ulteriori violenze e minacce messe in opera dal NI. Esercitarono quindi volutamente una violenza fisica sull'IE per immobilizzarlo, con il consapevole, dichiarato scopo di consentirne la perquisizione e la eventuale asportazione illecita del denaro. Il che già configura una partecipazione materiale all'azione diretta concretatasi nel tentativo di estorsione. Con la loro presenza, inoltre, e subito dopo un intervento fisico appena realizzato, accrebbero senz'altro l'efficacia della ulteriore azione minatoria del NI e la soggezione della vittima, certo scoraggiata dal tentare qualsiasi reazione dalla presenza di ben tre antagonisti"). È illogico d'altronde ipotizzare partecipazione ad azione punitiva violenta, ignorandone la giustificazione. La sentenza impugnata trova poi conferma al quadro probatorio puntualizzato in riscontri oggettivi indicativi della concretizzata violenza: porta di appartamento sfondata, lesioni riportate da IE.
Il delitto di lesioni è perseguibile di ufficio per contestata e riconosciuta aggravante dell'art. 61 n. 2 CP (lesioni cagionate per realizzare il tentativo di estorsione).
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1999