Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia sono esercitate, nel secondo caso soltanto, per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Nella ipotesi in cui, invece, la azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata nè conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è integrato il reato di estorsione. (Fattispecie relativa alla condotta di un soggetto che aveva costretto la moglie, con minacce e percosse, a sciogliere la comunione legale familiare e ad adottare il regime della separazione dei beni, così intestandosi in modo esclusivo la casa di abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 44292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44292 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2160
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 038707/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PICCA GAETANA, N. IL 21/05/1960;
2) P.G. in proc:
GG GI, N. IL 07/12/1958;
avverso SENTENZA del 28/06/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. T. Baglione, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. udito il difensore di P.C., avv. PAURI P., che, illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
udito il difensore dell'imputato, avv. MANCINELLI V., che ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
RI IO fu condannato in primo grado alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole dei delitti di percosse (capo A) e violenza privata (capo B) in danno della moglie, Picca Gaetana, per averla indotta, appunto con minaccia e violenza, ad acconsentire alla modifica del regime patrimoniale coniugale, sciogliendo la comunione legale familiare ed adottando quello della separazione dei beni.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza 28/06/2004, in parziale riforma, ha riqualificato il delitto di cui all'art. 610 c.p. in quello di cui all'art. 393 c.p., dichiarando NDP per intempestività della querela, confermando nel resto e rideterminando, conseguentemente, in melius trattamento sanzionatorio. Propongono ricorso per Cassazione il P.G. e la P.C..
Deducendo violazione di legge.
- Il P.G. rileva che la Corte anconetana erroneamente, invece di accogliere l'appello del P.M., che aveva chiesto qualificarsi estorsione il delitto di cui al capo B), aveva derubricato detto reato, riconducendolo alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La convenzione modificatrice del regime patrimoniale fu sottoscritta in costanza di matrimonio (il ricorso per separazione è successivo); il RI non avrebbe potuto ottenere il "passaggio" al regime di separazione dei beni senza il consenso della moglie. Dunque egli non avrebbe potuto ricorrere al giudice per far valere un suo (preteso) diritto. Viceversa il suo operato gli permise, mediante uso di violenza e minaccia, di conseguire un vantaggio patrimoniale (intestazione esclusiva della casa di abitazione) che la moglie non gli avrebbe altrimenti concesso. Resta dunque integrata la fattispecie ex art. 629 c.p., così come sostenuto dalla Accusa nell'atto di appello.
- La P.C. a sua volta contesta la riqualificazione del delitto sub B), con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal P.G., sostenendo che il RI pose in essere una condotta ispirata a pura prepotenza per ottenere un vantaggio che mai avrebbe potuto conseguire per via giudiziaria in mancanza del consenso della moglie.
- Il difensore del GA ha depositato (il 02/11/2005) memoria con la quale chiede rigettarsi i ricorsi, osservando che: 1) il mutamento di regime patrimoniale tra coniugi può anche avvenire (in presenza dei presupposti previsti dalla legge) per separazione giudiziale dei beni. Esisteva dunque in capo all'imputato il diritto (in astratto) di adire il giudice, 2) in ogni caso, non potrebbe mai parlarsi di estorsione, attesa la differenza tra l'elemento psicologico della fattispecie ex art. 629 c.p. da quella ex art. 393 c.p.. I ricorsi, come premesso, deducono la medesima censura e si basano, sostanzialmente, sulle stesse argomentazioni. Essi dunque possono essere trattati congiuntamente.
I predetti ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti. I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con violenza sulle cose o sulle persone) presuppongono la esistenza (o la ragionevole supposizione della esistenza) di un diritto, che possa essere, appunto, esercitato dall'interessato. In tal caso, chi, pur potendo ricorrere all'A.G., usa violenza sulle cose ovvero violenza e/o minaccia verso le persone per fare applicazione di tale diritto, commette i delitti previsti dagli artt. 392 e 393 c.p.. Diverso è il caso di chi pone in essere violenza o minaccia per far sorgere un diritto che egli non ha (sia pure allo scopo - conseguente - di esercitarlo). La differenza non è di poco conto, perché, nella prima ipotesi, l'agente, mosso dalla convinzione di avere un diritto, passa, per così dire, alla fase esecutiva, nella seconda ipotesi, egli costringe altri a riconoscergli un diritto che in realtà non ha (e sa di non avere).
In altre parole, in un caso, il soggetto realizza direttamente il preteso diritto, opinando che ingiustamente ciò gli sia negato e pur essendo in condizione di ricorrere al giudice (ASN 198301456-RV 157486), nell'altro, pone in essere un'azione coattiva nei confronti di terzi perché prestino il loro consenso alla nascita di un diritto. Diversamente ragionando, tutti i delitti contro il patrimonio consumati col mezzo della violenza e/o della minaccia potrebbero essere ricondotti alla schema dell'esercizio arbitrario di un diritto (perché, ad esempio, qualcuno potrebbe costringere altri a mutare in suo favore le disposizioni testamentarie, atteso che certamente non gli è - in astratto - vietato ricorrere al giudice per impugnare le volontà del de cuius). Ebbene, nel caso in esame, premesso che i coniugi vivevano in regime di comunione dei beni, l'imputato tenne una condotta tale da costringere la moglie (minacciata, percossa e ferita, secondo quanto si legge nel capo di imputazione e secondo quando ritenuto dai giudici del merito) a sottoscrivere modifica delle convenzioni matrimoniali, in modo da consentirgli di intestarsi in via esclusiva l'appartamento nel quale egli in precedenza viveva con la moglie.
Non ha pregio l'argomento (illustrato nella memoria difensiva, nonché "a voce" dal difensore dell'imputato) in base al quale, essendo possibile, ai sensi dell'art. 193 c.c. la separazione giudiziale dei beni, il RI aveva comunque la possibilità di ricorrere al giudice. Invero, a parte il fatto che la separazione giudiziale è praticabile in presenza di presupposti precisamente indicati dalla legge civile (tra i quali non rientra l'accordo della controparte, rilevante, se mai, ai fini della modifica consensuale delle convenzioni matrimoniali ex art. 163 c.c.), resta incontrovertibile il fatto che l'eventuale ricorso al giudice - astrattamente riconosciuto a chiunque, a prescindere dalla fondatezza della pretesa azionata - non avrebbe potuto avere ad oggetto la rimozione di un ostacolo all'esercizio di un diritto, per la buona ragione che quel diritto in capo al RI non esisteva (ancora), neanche in astratto. Presupposto per la modifica del regime, posto i che, come premesso, non ricorrevano le condizioni per la separazione giudiziale, era il consenso del coniuge. Solo il consenso avrebbe fatto nascere il diritto e, difatti, sul consenso della moglie ha "operato" il RI.
Creato, con la violenza e la minaccia, il diritto, egli lo ha esercitato, appunto facendosi intestare in via esclusiva la proprietà della casa che era stata coniugale, conseguendo dunque, con altrui danno, un profitto, che qualificare ingiusto è inevitabile, atteso che il RI non avrebbe certo potuto ricorrere al giudice perché convincesse la moglie a prestare il suo consenso al mutamento del regime patrimoniale. La condotta dell'imputato, per tanto, come ricostruita in sentenza, va inquadrata nello schema del delitto di cui all'art. 629 c.p., atteso che può essere escluso il dolo del delitto di estorsione (con conseguente qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni), solo nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione (ragionevole) della legittimità della propria pretesa, pur se rimane illecito il modo scelto dall'agente per realizzarla (ASN 199609121-RV 206204). Ma tale presunzione, nel caso in scrutinio, è da escludere in radice, atteso che, come più volte chiarito, il RI, non solo non aveva, ma neanche è ipotizzarle che ritenesse di avere, diritto al mutamento consensuale di regime, dal momento che, proprio per ottenere detto consenso, egli impiegò violenza e minaccia. Il fatto addebitato all'imputato al capo B) va dunque qualificato come estorsione. La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio ad altro giudice di secondo grado per nuovo esame. Giudice di rinvio è la Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
la Corte, qualificato il fatto come violazione dell'art. 629 c.p., annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005