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20 gennaio 1974
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5 ottobre 1994
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22 agosto 2008
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Art. 13. 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) .
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 ((. . . )) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, ((. . .)) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) .
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) .
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 ((. . . )) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, ((. . .)) , e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 )) .
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7328Provvedimento: […] sprovvisti dei prescritti libretti di lavoro (artt.5 e. 12 L. 112/35 e 8 d.lgs. 758/94); 2) - assunzione e occupazione al lavoro dei predetti lavoratori non per il tramite della competente Sezione circoscrizionale per l'impiego (artt.3 legge 56/87 e 9 L.39/90); 3) - mancato aggiornamento dello speciale registro per i lavoratori a domicilio con le annotazioni relative ai suddetti lavoratori (artt.3 e 13 legge 877/73 e 3 d.lgs.566/94); 4) - mancata dotazione dei due lavoratori del libretto personale di controllo (artt.10 e 13 legge 877/1973 e 3 d.lgs. 566/94).Leggi di più...
- applicazione·
- applicabilità della norma più favorevole·
- conseguenze·
- comportamento sanzionabile ai sensi della legge vigente ai tempi dell'illecito·
- successiva introduzione di una normativa più favorevole·
- esclusione·
- illeciti amministrativi·
- fattispecie·
- principi di legalità, irretroattività, divieto di integrazione analogica·
- principi comuni·
- sanzioni amministrative·
- ambito di applicazione