Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto l'esclusione della parte civile per l'irregolarità dell'atto di costituzione privo della marca da bollo, pur illegittima per violazione dell'art. 186 cod. proc. pen., non è affetta da abnormità, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né una stasi del procedimento; ne consegue che è inammissibile il ricorso cassazione, essendo consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'atto sia affetto da abnormità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2017, n. 24859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24859 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
į 24859 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/04/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente Sent. n. sez. 790/2017 GIOVANNA VERGA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO N.51821/2016 GIUSEPPE COSCIONI VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. parte offesa nel procedimento c/ SP GIUSEPPE avverso l'ordinanza del 06/12/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ordinanza 06/12/2016, il Tribunale monocratico di BENEVENTO disponeva l'esclusione della parte civile Autostrade per l'Italia s.p.a. dal procedimento pendente nei confronti di AR PP imputato di truffa. Riteneva il Tribunale che l'irregolarità dell'atto di costituzione, privo della marca da bollo di euro 27,00, ne comportasse la non ammissibilità. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la parte offesa denunciante AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., a mezzo del proprio difensore, deducendo la abnormità del provvedimento impugnato in relazione alla non riferibilità al procedimento penale dell'obbligo di versamento della marca da bollo e, comunque, della irrilevanza di tale assolvimento tributario ai fini della ammissibilità della costituzione di parte civile. Con parere ritualmente depositato il procuratore generale chiedeva l'accoglimento del ricorso e disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza perché emessa in violazione dell'art. 186 cod.proc.pen.. Ciò posto va rammentato come secondo l'orientamento di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l'esclusione dell'abnormità dell'ordinanza adottata dal Tribunale monocratico poiché essa, pur apparendo chiaramente affetta da violazione di legge, non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento. Ed infatti, se è pur vero come segnalato dal procuratore generale nel suo parere, che ai sensi dell'art. 186 cod. proc.pen. l'inosservanza delle norme in materia di imposte o tasse non può mai comportare l'inammissibilità dell'atto, sicchè certamente il provvedimento adottato dal Tribunale monocratico di esclusione della parte civile non è legittimo, tuttavia tale profilo integra esclusivamente per le ragioni in precedenza esposta un profilo di violazione di legge dell'atto e non anche di abnormità dello stesso, deducibile con ricorso per cassazione. Al proposito, proprio sul tema, questa Corte ha affermato che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777). E poiché nel caso in esame non sussiste tale completa incongruità o singolarità il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Non sussistono le condizioni per condannare la ricorrente al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende stante l'illegittimità del provvedimento di esclusione della parte civile adottato dal Tribunale monocratico ed in questa sede impugnato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Così deciso il 07/04/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARDO ملا DEPOSITATO IN CANCELLERIA/ SECONDA SEZIONE PENALE IL 18 MAG. 2017 MADIC H Cancelliere O N E pagamento delle spese processuali. I Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI That low