Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2003, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZION AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1966 ееCe 62966 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 LA COR 00 2 84 /0 3 TRIBUTARIAMATERIA REPUBBLICA ITALIANA OPREMA DI CASSAZIONE 0 3 TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA IVA fisioterapista Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3137/99 Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron. 620 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 22/05/02 RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SOPR_ DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIC NE CIVILE sul ricorso proposto da: 62966 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LV OV;
- intimata - avverso la sentenza n. 28/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 22/12/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 2291 consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre
contro
LV GI, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il contribuente non si è costituito. Il P. G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- ai sensi dell'art. 375 c.p.C, no- festa infondatezza, vellato. Il problema che viene all'esame della Corte riguar- da il regime iva delle attività di fisioterapia, fisio- cinesiterapia e massoterapia. Infatti, la LV, in qualità di fisioterapista, ha impugnato un avviso di rettifica, con il quale l'Ufficio IVA competente ha re- cuperato а tassazione le prestazioni relative all'anno 1991, sulle quali la contribuente non ha applicato l'imposta. Il problema è stato già affrontato e risolto da questa Corte nel senso che "Le attività di fisiotera- pia, fisiocinesiterapia e massoterapia integrano (già prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994) 2 gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secon- do comma prevede l'arte ausiliare del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928, e sono pertanto esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 18 del d. P.R. 633/72, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di pre- scrizioni mediche ovvero in mancanza, presso il contri- buente, delle apparecchiature necessarie per le relati- ve indagini" (Cass. 4403/2001; v. anche 5006/1998). La sentenza impugnata appare in linea con la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, e il Ministero ricorrente, che denuncia la pretesa violazione degli artt. 10, n. 18 d. P. R. 633/72 e 99 RD 1265/34 e del D.M. 21.1.1994, non prospetta argomenti che non siano già stati valutati о comunque idonei a superare l'indirizzo giurisprudenziale citato. Conseguentemente, il ricorso del Ministero deve es- sere rigettato per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. Nulla è dovuto per spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. il 22 maggio 2002 Così deciso in Roma ayKimLi Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Alfi Finocchiaro) eron DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 GEN. 2003. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 Osvaldo Ascanio AI SENSI DE TE DA REGISTE. MATERIAN. 131 TRIBUTARIA