Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Il ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non può essere inoltrato al giudice competente a mezzo telefax, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, in difetto di espressa norma derogatrice delle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale, sentenza del 16 luglio 2008, n. 278 dd del 16 lugliohttps://www.asgi.it/ · 16 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU MI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ELVIO ROGOLINO, DANIELA SAPPA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso l'ordinanza del Tribunale di TORINO, depositata il 05/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Che il cittadino rumeno NC IM ha impugnato per Cassazione il provvedimento in data 5 giugno 2001, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso (in quanto) da lui inviato a mezzo telefax avverso il decreto del Prefetto della stessa città, che ne aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. b, della l. n. 40 del 1998;
che, con l'unico motivo dell'odierno ricorso rubricato in termini di "violazione di legge e di omessa ed insufficiente motivazione", il IM sostanzialmente sostiene che, in relazione alle specifiche caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto di espulsione ex art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il Tribunale a quo avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della sua introduzione, l'invio in termini del ricorso, "anche mediante telefax", come nella specie in concreto effettuato;
che la Prefettura intimata si è costituita con deposito di procura alla lite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, contrariamente all'assunto del ricorrente, anche con riguardo al giudizio di opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, ex art. 13 d.lg. n. 286/1998, deve tenersi per fermo l'indirizzo interpretativo (di recente riaffermato, in tema di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, con sentenze, nn. 2450, 9122, 12438/1999), per cui in conformità dei principi generali (art. 57 e ss. c.p.c.) ed in difetto di espressa norma derogatrice degli stessi
(quale, ad esempio l'art. 134 disp. att. c.p.c., relative al deposito del ricorso per Cassazione, non suscettibile di applicazione analogica), l'inoltro del ricorso deve avvenire mediante deposito del relativo atto presso la cancelleria del Giudice;
che è, invero, previsione generale dell'ordinamento quella per cui unico ed indefettibile tramite, per la sottoposizione dell'atto all'esame ed alla decisione del giudice, sia appunto l'attività del cancelliere (anche in difetto di una norma che in relazione ai vari tipi di procedimento espressamente lo disponga: cfr. n. 2450/1999 cit.). E ciò anche in relazione alla funzione, propria del cancelliere, di ricezione degli atti rivolti al giudice ed ai connessi suoi obblighi di certificazione e controllo sulla regolarità dell'adempimento;
che, alla luce ed in applicazione del riferito principio, l'inoltro del ricorso a mezzo telefax non è dunque (come correttamente ritenuto dal Tribunale) mezzo idoneo a configurare la rituale proposizione dell'opposizione;
che ad evitare la pronuncia di inamissibilità dell'opposizione così proposta non è sufficiente la volontà di ricorrere, in qualsiasi modo manifestata, poiché viceversa la perentorietà del termine e la decadenza comminata per la sua inosservanza esigono che il comportamento imposto alla parte al fine di evitare conseguenze ad essa sfavorevoli, sia precisamente individuato in astratto e sia corrispondentemente tenuto in concreto secondo le modalità prescritte dalla legge (cfr. pure n. 3137/1992);
che la sentenza impugnata, che ha statuito in conformità, resiste quindi a critica;
ed il ricorso va pertanto respinto;
che possono compensarsi tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003