Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2016, n. 13910
CASS
Sentenza 17 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese).

Commentari3

  • 1Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024

    In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …

     Leggi di più…

  • 3Il teste ritratta in aula: Le dichiarazioni predibattimentali contestate non sono utilizzabili.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 maggio 2022

    La massima La corte di appello di Lecce, in tema di contestazioni ex art. 500 c.p.p., ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate, tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese. La sentenza Svolgimento del processo Con sentenza del Tribunale di Lecce del 30.6.2017, Ma. Om. veniva …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2016, n. 13910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13910
Data del deposito : 17 marzo 2016

Testo completo