Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese).
Commentari • 3
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In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
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La massima La corte di appello di Lecce, in tema di contestazioni ex art. 500 c.p.p., ha affermato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale solo se siano state successivamente confermate, tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese. La sentenza Svolgimento del processo Con sentenza del Tribunale di Lecce del 30.6.2017, Ma. Om. veniva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2016, n. 13910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13910 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
139 10/ 1 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 APR. 2016 IL Il Canceliere EMADI? R CANCELLIERE P Claudia Flanelli T I O A N E Z R O REPUBBLICA ITALIANA C * IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - N. 727 Dott. DOMENICO GALLO - Presidente Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 36774/2015 Dott. VINCENZO TUTINELLI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CIRO N. IL 22/11/1972 NO IA N. IL 02/08/1955 AR DA N. IL 23/12/1983 avverso la sentenza n. 1204/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 31/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE I Belo. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per i rigetto reincor Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. minente Velusino che stroll l'accoglimiss gla ss re con RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma LL sentenza di primo grado condannava la ON AR, la MI NI ed il MI IR alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa per i reati di rapina, lesioni aggravate e violazione di domicilio.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione con tre distinti ricorsi i difensori degli imputati che deducevano tutti:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto sarebbe state posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità contenuti accusatori provenienti dalle denuncia resa dalla persona offesa utilizzata per le contestazioni nel corso del dibattimento in violazione LL disciplina prevista dall'art. 500 cod. proc. pen che limita l'utilizzabilità delle contestazioni al giudizio sulla credibilità del testimone.
2.2.Il difensore di MI IR deduceva altresì carenza di motivazione in relazione ad alcune circostanze evidenziate dalla difesa ed emerse nel corso del processo. In particolare non sarebbero state adeguatamente valutate la rottura dei vetri dell'abitazione dell'offesa, la presenza LL madre e del fratello LL offesa nel luogo ove si sarebbe consumata l'aggressione, ed il fatto che l'imputato avrebbe colpito con una mazza da baseball la madre dell'offesa.
2.3. Il difensore LL ON e LL MI NI deduceva la erronea interpretazione delle dichiarazioni delle persona offesa in relazione alle modalità dell'aggressione e, segnatamente, relativamente ai tempi ed ai modi LL rottura dei vetri, alle minaccia proferite dal MI IR ed alle modalità LL denuncia (i carabinieri sarebbero stati chiamati da un vicino e non dalla persona offesa). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso che denuncia l'illegittimo utilizzo ai fini LL valutazione di responsabilità di contenuti dichiarativi emersi in dibattimento attraverso le contestazioni è infondato. In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. al di fuori dei casi di consenso delle - Mpossono essere valutate solo ai fini parti o di violenza, minaccia o subornazione LL credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese (Cass. sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, Rv. 264035). Di contro si ritiene che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici -, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale (Cass. sez. 4, n. 19873 del 09/03/2009, Rv. 244042).
1.2. Si ritiene cioè che l'utilizzo come prova dei contenuti dichiarativi emergenti dalle contestazioni dipende dall'atteggiamento dibattimentale del dichiarante: se il testimone li ritratta, tali contenuti non potranno essere utilizzati (salva la possibilità di attivare l'incidente previsto dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.); se il testimone li conferma tali elementi assumono, invece, dignità dibattimentale e, qualora siano valutati credibili, possono essere utilizzati come prova LL responsabilità.
1.3. Nel caso di specie la Corte di appello ha espresso una valutazione illegittima nella parte in cui ha affermato afferma che «le contestazioni in quanto oggetto di contraddittorio orale tra le parti entrano a pieno titolo nella formazione LL prova in dibattimento» (pag. 14 LL sentenza impugnata). Si tratta infatti di contenuti predibattimentali che possono essere confermati o ritrattati e che vanno valutati alla luce dell'atteggiamento dibattimentale del dichiarante, ma che non entrano "automaticamente" nel compendio probatorio utile per l'accertamento di responsabilità. Peraltro il codice individua i casi in cui le dichiarazioni predibattimentali non confermate in contraddittorio possono essere utilizzate come prova, ovvero i casi di impossibilità oggettiva imprevedibile e sopravvenuta di ripetizione (art. 512 e 512 bis cod. proc. pen) ed i casi in cui l'incidente dibattimentale previsto dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. abbia condotto alla verifica LL subornazione.
1.4. Malgrado tale affermazione illegittima, la sentenza non merita di essere annullata. Il ricorrente, infatti, non indicava specificamente quali parti del dichiarato predibattimentale venivano poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità, rendendo impossibile la verifica in concreto LL illegittimità denunciata, ovvero se tali specifici contenuti fossero stati confermati piuttosto che ritrattati. Questo laddove la Corte di merito, in coerenza con le linee ermeneutiche indicate, ha espressamente escluso che la deposizione dell'offesa dovesse intendersi come ritrattazione, inquadrando piuttosto la sua testimonianza come un «maldestro tentativo di ridimensionare l'accaduto» (pag. 14 sentenza impugnata). Dunque, nonostante l'errata affermazione di principio relativa alla "automatica" utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali contestate, i giudici di merito effettuavano una valutazione circa la credibilità LL deposizione dibattimentale 3 nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, ritenendo poco "credibile" il tentativo di ridimensionamento emerso, anche tenuto conto LL conferma dibattimentale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini (il riferimento alla pag. 20 LL trascrizione che si rinviene a pag 15 LL sentenza impugnata) e degli altri elementi di prova acquisiti nel corso LL progressione processuale. Si tratta di una motivazione che non presenta fratture logiche manifeste e decisive e che è in linea con le indicate linee ermeneutiche: la Corte territoriale ha infatti osteso il percorso valutativo relativo all'apprezzamento LL testimonianza censurata, valorizzando l'atteggiamento dibattimentale LL testimone nei confronti delle contestazioni, ed escludendo che si verta in un caso di ritrattazione.
1.2. Gli altri due motivi di ricorso rivolti a rilevare alcune contraddizioni nella progressione dichiarativa LL persona offesa e la mancata considerazione di alcuni elementi di fatto ritenuti rilevanti sono manifestamente infondati in quanto si risolvono nella proposta di una interpretazione alternativa delle emergenze processuali, diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello, senza che siano individuate fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. traPeraltro nel caso di specie l'incoerenza dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento e quelle rese dalla stessa nella fase delle indagini costituiva l'oggetto precipuo LL valutazione di attendibilità LL testimone. Ebbene: all'esito di tale scrutinio che conduceva alla valorizzazione LL conferma dibattimentale delle dichiarazioni pregresse la Corte di appello riteneva provati i fatti contestati. Si tratta di una motivazione che non presenta fratture logiche decisive e si sottrae a censure in sede di legittimità.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2016 L'estensore Sandrafentire Rechione Il Preside nte osthenicoDomenico Gallo llo CANCELLIERE Claudia Pianelli