Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2011, n. 32852
CASS
Sentenza 5 luglio 2011

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, è impugnabile con l'appello - e non con il riesame - l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, previamente revocata a seguito di assoluzione e successivamente riadottata a seguito di condanna in sede di appello, in quanto, in tal caso, la misura genetica perde efficacia - per effetto della sentenza assolutoria di primo grado - senza essere eliminata del tutto, sicché il sovvertimento del verdetto assolutorio ne comporta la reviviscenza ed il relativo provvedimento di ripristino è soggetto ad appello e non a riesame.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2011, n. 32852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32852
Data del deposito : 5 luglio 2011

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