Sentenza 24 maggio 2011
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374 - "bis" cod. pen., trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1) (3)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'AG, previsto dall'art. 374-bis, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Sez. 6, 22510/2011). Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 22510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22510 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 779
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25624/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa SS BE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza di archiviazione emessa il 18/02/2010 dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo;
nel procedimento iscritto nei confronti di:
RT PP, nato a [...] il [...];
letti il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 1.12.2009 BE US, detenuto in esecuzione di pena presso la casa circondariale di Novara, proponeva denuncia- querela nei confronti di PP RT, direttore della casa circondariale di Cuneo, attribuendogli la paternità di false comunicazioni dirette alla magistratura di sorveglianza, con le quali avrebbe attestato, contrariamente al vero, la significativa partecipazione di esso US, anche in veste di promotore, alle manifestazioni di prolungata protesta attuate nel 2004 dai detenuti del carcere di Cuneo sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis O.P. Dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la sua posizione processuale, sia con il prolungamento nei suoi confronti del regime speciale di cui al citato art. 41 bis O.P., sia con il rigetto della sua istanza di liberazione anticipata.
Iscritto procedimento penale nei confronti del RT per il reato di cui all'art. 374 bis c.p. e svolti preliminari accertamenti, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Cuneo il 14.12.2009 richiedeva al locale g.i.p. l'archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato, dandone avviso ex art. 408 c.p.p. al US, allora detenuto a Novara. Costui si opponeva ritualmente alla richiesta di archiviazione, rinnovando le censure sull'operato del direttore del carcere di Cuneo e sollecitando la prosecuzione delle indagini.
Il g.i.p. del Tribunale di Cuneo disponeva ex art. 410 c.p.p., comma 3 l'udienza camerale prevista dall'art. art. 409 c.p.p., comma 2. Con
previo provvedimento del 25.1.2010 il g.i.p., decidendo sulla richiesta di "partecipazione" all'udienza camerale del US, detenuto in altro circondario, comunicava al medesimo che la sua partecipazione avrebbe potuto essere assicurata, ai sensi dell'art.127 c.p.p., con l'audizione (a sua istanza) davanti al magistrato di sorveglianza di Novara.
Svoltasi, con l'intervento del p.m. e del difensore di fiducia del US, la prevista udienza del 17.2.2010, per la quale l'opponente aveva fatto pervenire una personale memoria difensiva, di cui era data integrale lettura, il g.i.p. - con l'indicata ordinanza del 18.2.2010 - deliberava l'archiviazione del procedimento iscritto
contro
PP RT, motivando in punto di infondatezza della notizia di reato.
2. Avverso l'ordinanza di archiviazione ex art. 410 c.p.p., comma 3 il denunciante US ha proposto per mezzo del difensore ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 409 e 127 c.p.p. per elusione delle regole disciplinanti il contraddittorio camerale e per insufficienza ed illogicità della motivazione.
In ordine al primo tema di censura il ricorso adduce la nullità assoluta dell'udienza camerale svoltasi il 17.2.2010 per la mancata traduzione in udienza (dal carcere di Novara) del US, che pure ne aveva fatto espressa richiesta, intendendo illustrare personalmente al g.i.p. tutti i presupposti oggetto della sua originaria denuncia nei confronti dell'indagato RT. La compromissione del diritto del ricorrente al contraddittorio camerale è palese e non può considerarsi surrogata o sanata dalla possibile "audizione" innanzi al magistrato di sorveglianza del diverso circondario di detenzione della persona "interessata" opponentesi alla archiviazione.
Al riguardo si richiamano decisioni di legittimità, secondo cui nei procedimenti camerali "partecipati" disciplinati dall'art. 127 c.p.p., qualora l'interessato - detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice è tenuto, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sè. Con la conseguenza che l'omessa traduzione in udienza e l'impossibilità di presenziare ad essa da parte dell'interessato che ne abbia fatto richiesta produce una nullità assoluta ed insanabile (il ricorso cita Cass. Sez. 2, 4.12.2006 n. 1099, Di Girolamo, rv. 235621). Quanto al denunciato vizio di motivazione, il ricorrente lamenta, ripercorrendo i contenuti della sua originaria denuncia e delle "memorie" integrative, il carente e contraddittorio apprezzamento delle denunciate falsità delle relazioni informative redatte dal direttore del carcere di Cuneo, trasmesse al magistrato di sorveglianza, in merito alla sua partecipazione alle forme di protesta attuate dai detenuti in quel carcere.
3. Il ricorso di BE US deve essere dichiarato inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza degli esposti motivi di impugnazione con riferimento ad un duplice concorrente ordine di ragioni, attinenti - da un lato - alla inconsistenza delle doglianze di natura procedurale delineate dal ricorrente e - da un altro lato - alla pregiudiziale effettiva qualificazione giuridica della posizione processuale dello stesso US, nella sua presunta veste di persona offesa opponentesi all'archiviazione sollecitata dal p.m. procedente.
3.1. Sgombrato il campo dal secondo profilo di censura concernente il delineato vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché trattasi di vizio non deducibile, atteso che l'impugnazione consentita dall'art. 409 c.p.p., comma 6 avverso ordinanze di archiviazione è unicamente proponibile per violazione dei diritti di difesa e dei canoni regolanti il contraddittorio processuale (v., da ultimo: Cass. Sez. 1, 3.2.2010 n. 9440, p.o. in proc. Di Vincenzo, rv. 246779), va subito chiarito che le statuizioni della giurisprudenza di legittimità evocate dal ricorrente a sostegno dell'addotta nullità della udienza camerale decisoria, alla quale indebitamente non gli sarebbe stato consentito di presenziare, sono improprie e non riferibili al caso in esame, poiché attengono alla ben diversa situazione di persone indagate o imputate in stato di custodia carceraria (e non di persone offese) in tema di procedimenti incidentali de liberiate (art. 127 c.p.p., comma 4). Nessuna concreta violazione del diritto al contraddittorio si è verificata nel caso del ricorrente US.
L'art. 409 c.p.p., comma 2 richiama, per la disciplina dell'udienza camerale susseguente alla richiesta di archiviazione del p.m., il disposto dell'art. 127 c.p.p., che nel comma 3 espressamente prevede, per la persona offesa ("l'interessato") opponentesi all'archiviazione che sia detenuta in altra "circoscrizione" giudiziaria, la possibilità di essere "sentita", a sua richiesta, dal magistrato di sorveglianza del diverso luogo di detenzione. Di tale possibilità il US è stato con largo anticipo reso edotto dal g.i.p., ma ha ritenuto di non avvalersene, preferendo far pervenire al giudice una memoria difensiva con i propri rilievi, della quale è stata data lettura e con la quale il ricorrente ha esercitato il proprio diritto di difesa e di interlocuzione camerale. Evenienza, quest'ultima, che varrebbe - per altro - a sanare l'eventuale nullità a regime intermedio scaturente, in astratta ipotesi, dalla violazione del disposto dell'art. 127 c.p., comma 3, che in fatto non è in nessun modo ravvisabile per il US (Cass. Sez. 4,16.4.2008 n. 20391, p.o. in proc. Mercuri, rv, 240227). Deve ribadirsi, infatti, che non vi è violazione del contraddittorio, quando la persona offesa che si trovi in regime di detenzione richieda di presenziare all'udienza camerale ed abbia la facoltà di rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza, in quanto essa è in tal modo posta in grado di esercitare i suoi diritti di difesa e di far valere le sue ragioni anche in forma orale, oltre a quelle già espresse in forma scritta con l'atto di opposizione all'archiviazione (v. Cass. Sez. 5 31.3.2010 n. 19584, p.o. in proc. Castelli, rv. 247512; Cass. Sez. 5,
31.3.2010 n. 23721, p.o. in proc. Cali, rv. 247508).
3.2. Ad ogni buon conto ogni profilo di potenziale lesione del contraddittorio, insussistente per i motivi appena enunciati, è vanificato ed assorbito dalla pregiudiziale esclusione in capo al ricorrente US della qualifica di persona offesa dal reato di cui all'art. 374 bis c.p., per il quale è stato iscritto l'archiviato procedimento penale nei confronti del denunciato PP RT.
In vero la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 374 bis c.p. sanziona una serie di condotte dichiarative o attestatici da chiunque commesse (il reato è aggravato quando l'agente sia un pubblico ufficiale: art. 374 bis c.p., comma 2), ricadenti nel generale paradigma delle falsità ideologiche ed oggettivamente destinate all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. 6, 7.6.2006 n. 30193, Toma, rv. 235432; Cass. Sez. 6, 11.12.2008 n. 243059/09, Belforte, rv. 243059). Il reato in parola, definibile - per la sua struttura funzionale e per la sua collocazione sistematica - come reato di pericolo, è un reato contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, contro l'amministrazione dell'attività giudiziaria, posta a rischio - nella sua linearità valutativa e decisionale - da contributi documentativi (dichiarazioni certificatorie o attestazioni) di fatti, condizioni personali e situazioni giuridiche. Ne consegue in tutta evidenza che in relazione al reato punito dall'art. 374 bis c.p., come per altre ipotesi criminose della stessa specie ed ispirate dalla medesima ragione incriminatrice previste nel capo 1^ del titolo 3^ del codice penale (ad esempio falsa testimonianza, falsa perizia, frode processuale), unica persona offesa in senso tecnico deve considerarsi lo Stato-collettività nel suo complesso, perché la condotta illecita lede oggettivamente l'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, rispetto al quale l'interesse del singolo soggetto privato assume un rilievo unicamente indiretto (cfr. per il reato, fra gli altri, di cui all'art. 374 c.p.: Cass. Sez. 6, 7.1.2008 n. 5009, p.o. in proc. ignoti, rv. 238736; Cass. Sez. 6,10.4.2008 n. 17631, p.o. in proc. Arestia, rv. 239647). Di tal che non è configurabile una legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. da parte di un soggetto che adduca la lesione di un suo personale interesse (persona danneggiata) a causa delle ipotizzate falsità documentali ex art. 374 bis c.p. Ne discende che chi, come l'odierno ricorrente, assume di essere stato danneggiato dall'altrui condotta di falsità in atti diretti all'autorità giudiziaria non riveste la posizione di persona offesa dal reato e non può rivendicare facoltà e prerogative a questa riconosciute in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e di ricorso contro il provvedimento che dispone l'archiviazione. Con l'ulteriore e del pari ovvia inferenza che il US neppure avrebbe potuto interporre opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. in ordine al reato di cui all'art. 374 bis c.p., il cui soggetto passivo è lo Stato-collettività e non la persona che per effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da qualificare come persona danneggiata dal reato, ma non come persona offesa. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011