Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 374 bis cod. pen., sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, dovendo escludersi che vi siano ricomprese anche ipotesi di falsità materiale. (Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 374 bis cod. pen., bensì quello di falsità materiale, in relazione alla formazione e produzione in giudizio di un falso certificato di morte, grazie al quale l'imputato aveva ottenuto la declaratoria di estinzione del reato ex art. 531 cod. pen. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 374-bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1) (3)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'AG, previsto dall'art. 374-bis, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato (Sez. 6, 22510/2011). Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previsto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2006, n. 30193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30193 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 07/06/2006
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1284
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14243/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM CI, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 24 febbraio 2006 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta dal G.i.p. di quello stesso Tribunale nei confronti di OM CI, accusato di aver confezionato un falso certificato di morte e di averlo prodotto davanti alla Corte di cassazione, dove si celebrava un processo a suo carico per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, inducendo in errore i giudici della Suprema Corte che, sulla base di tale certificato falso, pronunciavano una sentenza di estinzione del reato per morte dell'imputato. Per questi fatti all'indagato era stata contestata l'ipotesi di concorso nel falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale che ha formato l'atto, ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., avendo l'indagato indotto i giudici ad attestare il falso nella sentenza, attraverso la produzione di un falso certificato. Avendo il Toma ammesso gli addebiti nel corso dell'interrogatorio di garanzia, i giudici del riesame si sono limitati a verificare la corretta definizione giuridica dei fatti e, nel confermare l'ordinanza cautelare, hanno dato ad essi una diversa qualificazione, ritenendo configurabile il diverso reato di cui all'art. 374 bis c.p., che punisce chi dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali relativi all'imputato. Secondo il Tribunale la fattispecie penale non richiede che la falsa attestazione sia frutto di un falso ideologico, potendo consistere anche in un falso materiale, idoneo comunque a realizzare quella falsa rappresentazione delle condizioni personali dell'imputato in atti destinati ad essere prodotti davanti all'autorità giudiziaria, rientrando sicuramente tra questi anche i certificati di esistenza in vita o di morte.
2. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore, deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 374 bis e 483 c.p., nonché manifesta insufficienza della motivazione. In sostanza, il ricorrente contesta la scelta di ritenere applicabile l'art. 314 bis c.p., in quanto fattispecie che si riferisce a due specifiche attività documentative (dichiarazione e attestazione) e a due tipologie di documenti (certificati ed atti), che presuppongono l'autenticità materiale del documento e la falsità del contenuto e che, pertanto, non si presta ad essere riferita al caso de quo, che invece rientrerebbe nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 483 c.p., reato per il quale non è previsto il ricorso alla misura della custodia cautelare.
Con altro motivo censura l'ordinanza per aver ritenuto immotivatamente sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e del pericolo di fuga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene l'imputato non si trovi più sottoposto a custodia cautelare, in quanto risulta essere stato scarcerato in data 9 maggio 2006, persista l'interesse al ricorso sotto il profilo dell'eventuale azionabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, limitatamente al motivo con cui il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del reato per cui è stata disposta la misura coercitiva (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante).
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. L'ordinanza impugnata ha escluso che nel caso in esame possa configurarsi il falso per induzione in errore in relazione alla falsa attestazione di morte dell'imputato (artt. 48-479 c.p.) ed ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in relazione al reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374 bis c.p.). Secondo i giudici del riesame la norma da ultimo citata non richiede che la falsa attestazione sia frutto di un falso ideologico, potendo consistere anche in un falso materiale - come nel caso in esame -, idoneo a realizzare una falsa rappresentazione delle condizioni personali dell'imputato in atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria. Tale conclusione non può essere accolta.
Nelle intenzioni del legislatore il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, introdotto con il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 11, comma 3, avrebbe dovuto rafforzare il fronte delle falsità ideologiche, tutelando la peculiare funzione probatoria di alcuni tipi di documenti destinati all'autorità giudiziaria, da un lato, colmando alcuni vuoti di tutela, come nel caso di falsità ideologica in scrittura privata, dall'altro, penalizzando in misura più grave ipotesi di falsità già esistenti, come ad esempio le falsità commesse in certificati redatti da un esercente un servizio di pubblica necessità. D'altra parte, la intentio legis sembra aver avuto una corretta attuazione nella formulazione della disposizione, che nel descrivere l'elemento oggettivo del reato si riferisce a due specifiche condotte che si esplicano nel "dichiarare" o "attestare" falsamente "in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali (...) relativi all'imputato (...)". Si tratta di condotte che configurano una tipica ipotesi di falsità ideologica, secondo uno schema modellato sulla falsariga della fattispecie contenuta nell'art. 495 c.p.. Inoltre, l'art. 374 bis c.p. riferisce l'elemento oggettivo all'attività di documentazione attraverso cui risultano, in certificati o in atti, circostanze non rispondenti al vero, richiedendo, quindi, che tale attività documentativa venga realizzata con la finalità specifica della destinazione all'autorità giudiziaria, perché possano derivare effetti favorevoli all'interessato (Sez. 6^, 12 maggio 1999, n. 1749, P.M. in proc. Abbate). Anche l'indicazione specifica delle due tipologie di documenti dimostra che si tratta di un reato avente ad oggetto una tipica ipotesi di falsità ideologica, dal momento che le dichiarazioni di dati o di fatti ovvero di situazioni, di cui si ha notizia diretta o indiretta, devono necessariamente essere contenuti in certificazioni o in atti destinati all'autorità giudiziaria. Invece, le ipotesi di falsità materiali previste nel codice penale sono descritte utilizzando formule differenti, che evidenziano la condotta di formazione o contraffazione dell'atto da parte dell'agente.
Deve pertanto escludersi che nella fattispecie astratta prevista dall'art. 374 bis c.p. siano ricomprese ipotesi di falsità materiale.
D'altra parte, nel caso in esame la condotta posta in essere dal Toma configura, per stessa ammissione del Tribunale, un caso di falsità materiale. Questi, infatti, non ha compiuto alcuna dichiarazione o attestazione in certificati o atti destinati all'autorità giudiziaria, ma ha formato un certificato di morte integralmente falso che poi ha spedito via fax alla cancelleria della Corte di Cassazione. Il reato ipotizzabile è quello previsto dagli artt. 482- 477 c.p. che, come tutti i delitti di falsità materiale, si consuma nel momento in cui è condotta a termine la contraffazione o l'alterazione giuridicamente rilevante, anche se non si faccia uso del documento (per cui, nella specie, l'uso che ne è conseguito potrà rilevare esclusivamente in riferimento all'art. 133 c.p., per la quantificazione della pena).
La giurisprudenza ha chiarito da tempo che l'invalidità o l'inesistenza giuridica dell'atto falsificato non escludono la rilevanza penale del falso, in quanto è sufficiente che l'atto appaia valido e determini la possibilità della lesione della pubblica fede (Sez. 5^, 1 aprile 1987, n. 12091, Rapetti). Inoltre, ai limitati fini della presente decisione non ha rilevanza la questione relativa alla configurabilità o meno del reato commesso mediante riproduzione fotostatica di un documento originale, in quanto le concrete modalità di falsificazione del certificato di morte saranno oggetto di accertamento da parte del giudice del merito.
In conclusione, deve ritenersi che l'unico reato configurabile nella condotta dell'indagato è quello di falso materiale commesso dal privato in certificazione amministrativa (artt. 482-477 c.p.), rispetto al quale non è consentita l'applicazione di misure cautelari, dovendo quindi escludersi l'esistenza ovvero il concorso del delitto di cui all'art. 374 bis c.p. ipotizzato nell'ordinanza impugnata (peraltro, nella stessa ordinanza si da atto che il G.i.p. avrebbe escluso la misura in relazione al reato di falso materiale, disponendola per l'altro reato).
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, così come quella del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 3 febbraio 2006, con cui è stata disposta la custodia in carcere del Toma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 3 febbraio 2006. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006