Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 2
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
Commentario • 1
- 1. Art. 374 - Frode processualehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2008, n. 17631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17631 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 942
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 7655/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU AE;
nel procedimento nei confronti di:
IA IO;
avverso il decreto di archiviazione del 16 gennaio 2007 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa;
udita la redazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
AE AU propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale si è proceduto alla archiviazione del procedimento promosso a carico di IA IO, aperto a seguito della notizia di reato nei confronti del medesimo per gli ipotizzati reati di cui agli artt. 373, 374 c.p.. Il AU deduce i seguenti motivi di ricorso.
1) Inosservanza, omessa ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il G.i.p. erroneamente avrebbe ritenuto, citando precedenti di questa Corte in materia di falsa testimonianza e favoreggiamento, che nei reati di cui al presente procedimento sia solo lo Stato, e non anche il privato, il soggetto che rivestirebbe la qualità di persona offesa, con la conseguenza che il privato stesso potrebbe assumere esclusivamente la qualità di danneggiato, e non sarebbe legittimato a proporre opposizione al decreto di archiviazione. 2) Inosservanza, omessa ed erronea applicazione della legge penale e della legge processuale penale, perché il pubblico ministero nulla avrebbe prospettato in ordine ai reato di cui all'art. 64 c.p.c., pure denunciato,
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, dopo un iniziale contrasto nella giurisprudenza di questa stessa sezione della Corte di legittimità, si è consolidato l'orientamento contrario a quello caldeggiato dal ricorrente, nel senso della impossibilità di ritenere il privato, che risenta di un pregiudizio dal reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p., come persona offesa, potendo, al più, considerarsi quale danneggiato;
orientamento cui il Collegio ritiene di dover aderire, potendo la qualifica indicata riferirsi esclusivamente allo Stato collettività (in tal senso v. Sez. 6^, Sentenza n. 32835 del 14/01/2004 Cc. (dep. 28/07/2004) Rv. 229042;
Sez. 6^, Sentenza n, 32351 del 04/04/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226304; Sez. 6^, Sentenza n. 1531 del 30/04/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214741; Sez. 6^, Sentenza n. 23767 del 15/10/2002 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 225765; contra Sez. 6^, Sentenza n. 1096 del 26/03/1999 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213680. Lo stesso orientamento si riscontra nella giurisprudenza di questa Corte nei riguardi del reato di cui all'art. 374 c.p., Sez. 5^, Ordinanza n 4113 del 08/11/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 217936. Anche in tale illecito penale l'interesse tutelato è il corretto funzionamento della attività giurisdizionale il cui titolare è lo Stato.
Per quel che attiene al secondo motivo se ne deve rilevare l'assorbimento nella decisione relativa al primo motivo, non senza osservare, subordinatamente, che attraverso gli strumenti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.m. e del ricorso per cassazione in caso di archiviazione, la persona offesa - sempre che di tale qualifica ricorrano, in concreto, gli estremi - non può dolersi della mancata contestazione di un reato in relazione a una notizia criminis articolata che provenga da un soggetto privato, poiché le doglianze che possono formularsi nei confronti delle richieste di archiviazione o dei provvedimenti di archiviazione possono riferirsi solo ai reati individuati dal P.m. e iscritti nel registro delle notizie di reato e non già a presunti reati che il P.m. non abbia ritenuto di ravvisare e non abbia contestato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008