Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 1099
CASS
Sentenza 4 dicembre 2006

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Massime1

In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod.proc.pen. (richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod.proc.pen. e, per quanto riguarda l'appello "de libertate", dall'art. 310, comma secondo, cod.proc.pen.) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 1099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1099
Data del deposito : 4 dicembre 2006

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