Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod.proc.pen. (richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod.proc.pen. e, per quanto riguarda l'appello "de libertate", dall'art. 310, comma secondo, cod.proc.pen.) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 04/12/2006
Dott. PERSICO Mariaida - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1696
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 019703/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MO MI, N. IL 31/01/1977;
avverso ORDINANZA del 09/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERSICO MARIAIDA;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Tindari Baglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Sante Foresta, del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
NE Di RO ricorre avverso l'ordinanza emessa il 9.3.2006 dal tribunale del riesame di Napoli nel procedimento n. 1737/06RIMC. Deduce:
1)- ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 179 c.p.p., segnatamente per violazione del diritto di difesa, per mancato intervento all'udienza della persona sottoposta alla misura cautelare. In particolare lamenta che, essendo lo stesso al momento dell'udienza ristretto nel carcere di Rebibbia, dunque fuori del circondario del tribunale di Napoli, aveva chiesto in data 6.3.2006 di essere ascoltato per rogatoria dal magistrato di sorveglianza di Roma;
che, per disguidi burocratici, non era stato ascoltato ne' tradotto per l'udienza del 9.3.2006, alla quale pertanto non aveva partecipato contro la sua volontà;
2)- manifesta carenza e illogicità della motivazione rispetto ai fatti in contestazione;
3)- mancanza di motivazione in ordine agli specifici precedenti, tutti risoltisi in favore del ricorrente.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato (Cass. pen., sez. Feriali, 11-10-2005/30-08- 2005, n. 36630, RV. 232224; Cass. pen., sez. 2^, 07-04-1997, n. 11 - RV. 207547; Cass. pen., sez. 2^, 16-12-2002, n. 42158 - RV. 223357;
Cass. pen., sez. 1^, 04-05-2004, n. 21013 - RV. 228908; Cass. pen., sez. 5^, 28-05-2004, n. 24376 - RV. 229653; Cass. pen., sez. Unite, 07-03-1996, n. 40 - RV. 203771) che "In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. (richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309 c.p.p., comma 8, e, per quanto riguarda l'appello de libertate, dall'art. 310 c.p.p., comma 2) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte
costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sè, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferenza, da luogo a nullità assoluta ed insanabile." La Corte ritiene di condividere in pieno tale principio, che fa proprio, e dispone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'accoglimento di tale motivo del gravame, rende superfluo l'esame degli altri motivi.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al
Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato art. 94.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007