Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19584
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Sentenza 31 marzo 2010

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Nell'udienza camerale disposta a seguito dell'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda; l'omissione di detto adempimento determina - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto e 409 comma secondo cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque prima delle conclusioni dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen.. Tuttavia, in tal caso, la persona offesa decade dalla possibilità di eccepire la nullità se dopo avere richiesto di essere ascoltata, abbia esposto per iscritto le proprie ragioni aderendo così alla procedura con il deposito di memoria scritta, in quanto, in virtù dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., l'eccezione deve essere formulata subito dopo il mancato compimento dell'atto e cioè subito dopo la formalizzazione del provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19584
    Data del deposito : 31 marzo 2010

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