Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
Nell'udienza camerale disposta a seguito dell'opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda; l'omissione di detto adempimento determina - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto e 409 comma secondo cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque prima delle conclusioni dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen.. Tuttavia, in tal caso, la persona offesa decade dalla possibilità di eccepire la nullità se dopo avere richiesto di essere ascoltata, abbia esposto per iscritto le proprie ragioni aderendo così alla procedura con il deposito di memoria scritta, in quanto, in virtù dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., l'eccezione deve essere formulata subito dopo il mancato compimento dell'atto e cioè subito dopo la formalizzazione del provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19584 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 432
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 24497/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC ES N. IL 03/05/1939;
1) LL IN N. IL 25/10/1940;
2) LL AN N. IL 27/09/1947;
avverso l'ordinanza n. 8150/2007 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 14/01/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione SC ND, quale legale rappresentante della srl Ristorart, parte offesa nel procedimento iscritto a carico di AS AN e RA in ordine al reato di cui all'art. 486 c.p.. Il provvedimento impugnato è l'ordinanza di archiviazione emessa dal Gip di Velletri il 14 gennaio 2008, all'esito della udienza camerale. Il Gip aveva, tra l'altro, apprezzato la tardività della querela. Deduce la violazione dell'art. 127 c.p.p. e del contraddittorio. Nel corso della udienza camerale fissata dal Gip la persona offesa aveva richiesto di essere ascoltata. Il Gip aveva rigettato tale domanda così dando luogo ad una violazione del diritto al contraddittorio.
Il PG presso questa Corte, pur riconoscendo che la mancata audizione della persona offesa che ne abbia fatto richiesta integra una nullità per violazione del contraddittorio, osserva tuttavia che si tratterebbe di nullità di ordine generale rimasta santa per non essere stata dedotta tempestivamente dall'interessato. Con memoria di replica depositata il 15 marzo 2010 il difensore della persona offesa ha evidenziato di avere tempestivamente dedotto la nullità nel corso della discussione finale. Trattandosi di nullità di ordine generale, la stessa doveva comunque essere rilevata di ufficio dal giudice.
Il difensore degli indagati aveva a sua volta depositato una memoria, il precedente 10 marzo, ponendo in risalto che nessuna violazione del contraddittorio si era verificata posto che la parte aveva comunque ottenuto di esporre per iscritto le proprie ragioni producendo apposte memorie, come disposto dal Gip il quale aveva a tal fine rinviato l'udienza di novembre al 20 dicembre 2007. La parte, dal canto suo, aveva acconsentito a tale determinazione producendo la memoria che poi è stata valutata dal Gip prima della archiviazione. La richiesta di parte di produrre una memoria scritta costituiva la espressione della volontà di non eccepire la nullità - della quale non era menzione nella citate memorie - con conseguente sanatoria della stessa.
Il 26 marzo, ancora, il difensore degli indagati ha depositato altra memoria asseverativa delle precedenti osservazioni. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere - in termini di assoluta maggioranza che nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda, osserva anche che l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 5 e art.409 c.p.p., comma 2 - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto e comunque prima della conclusione dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 c.p.p. (Rv. 240227; massime precedenti Conformi: N. 3501 del 1999 Rv. 212702, N. 45688 del 2003 Rv. 227636, N. 899 del 2005 Rv. 230761, N. 9566 del 2008 Rv. 239039).
Nel caso in cui, inoltre, la conoscenza delle specifiche ragioni della persona offesa sia avvenuta non già mediante l'audizione personale, ma attraverso memorie scritte dalla stessa all'uopo redatte, la giurisprudenza ha più volte ritenuto integrato comunque il contraddittorio.
Ha rilevato infatti che non sussiste violazione del contraddittorio qualora la persona offesa, dopo avere chiesto di essere ascoltata, abbia peraltro esposto per iscritto le proprie ragioni con produzione di memoria ed il G.I.P., acquisita la stessa, abbia deciso l'archiviazione senza procedere all'audizione "de qua" (Rv. 206892). I principi appena ricordati inducono a ritenere che, avendo la persona offesa ottenuto di depositare una memoria scritta in luogo della audizione personale, non concessa dal Gip, ha potuto esprimere tutte le proprie ragioni attraverso la realizzazione di un contraddittorio di natura cartolare di cui non è nemmeno evidenziata, nello specifico caso in esame, la minor efficacia rispetto a quanto si intendeva esporre oralmente.
Con la conseguenza che il motivo di ricorso appare quantomeno mancante del requisito di un concreto ed evidenziato interesse al ripristino del contraddittorio orale.
In secondo luogo è da osservare che avendo la parte aderito alla procedura con memoria scritta dopo il diniego della audizione orale, è di fatto decaduta dalla possibilità di eccepire la nullità che oggi reclama in dipendenza del provvedimento di rigetto, perché l'eccezione avrebbe dovuto essere formulata, secondo il disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2, subito dopo il mancato compimento dell'atto e cioè subito dopo la formalizzazione del provvedimento di rigetto della richiesta di audizione.
Ne consegue, ancora, che tardiva è la eccezione che essa assume di avere formulato alla udienza di rinvio, nel corso della discussione finale. Nè ha pregio il rilievo che si sarebbe trattato di nullità rilevabile di ufficio.
Come osservato, con la procedura instaurata nel caso di specie mediante il deposito di memorie scritte, non si è realizzata la violazione del contraddittorio che, infatti, la parte evoca in linea generale ed astratta senza indicare il concreto pregiudizio che essa avrebbe patito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010