Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20391
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto e 409 comma secondo cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.

Commentario1

  • 1La Corte costituzionale puntualizza vari aspetti del procedimento che
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza qui pubblicata la Corte costituzionale è intervenuta, per la quarta volta, su di una questione che, per vero, non pare problematica quanto potrebbe sembrare a fronte di sollecitazioni tanto ripetute. Il giudice rimettente ha preso le mosse da un assunto largamente condiviso, e cioè che il pubblico ministero, quando deve formulare l'imputazione perché in tal senso intimato dal giudice, in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, non è tenuto ad effettuare il previo deposito degli atti e, comunque, a spedire l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che pure è prescritto dall'art. 415-bis c.p.p., quale condizione di legittimità per un successivo atto …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20391
Data del deposito : 16 aprile 2008

Testo completo