Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto e 409 comma secondo cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale puntualizza vari aspetti del procedimento cheGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata la Corte costituzionale è intervenuta, per la quarta volta, su di una questione che, per vero, non pare problematica quanto potrebbe sembrare a fronte di sollecitazioni tanto ripetute. Il giudice rimettente ha preso le mosse da un assunto largamente condiviso, e cioè che il pubblico ministero, quando deve formulare l'imputazione perché in tal senso intimato dal giudice, in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, non è tenuto ad effettuare il previo deposito degli atti e, comunque, a spedire l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che pure è prescritto dall'art. 415-bis c.p.p., quale condizione di legittimità per un successivo atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2008, n. 20391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20391 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 16/04/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 970
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 019627/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NA N. IL 17/11/1942;
contro
2) OR TA N. IL 10/02/1966;
contro
3) OR FE N. IL 01/07/1967;
contro
ON CO N. IL 15/03/1937;
RI MA N. IL 07/12/1950;
avverso DECRETO del 29/03/2007 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) PA NA, OR TA e OR FE - persone offese nel procedimento instaurato nei confronti di RI MA e ON CO per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. - hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza 29 marzo 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna che, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione proposta contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento.
A fondamento del ricorso si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 409 c.p.p., comma 2 e art. 127 c.p.p., comma 3 perché il giudice dell'opposizione avrebbe illegittimamente rifiutato di sentire la persona offesa PA NA, comparsa all'udienza in camera di consiglio, malgrado la predetta ne avesse fatto richiesta.
Ha replicato con memoria il difensore dell'indagato ON CO il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
2) Risulta dal verbale dell'udienza tenuta, a seguito dell'opposizione proposta dalle persone offese, davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna in data 15 marzo 2007 che effettivamente la persona offesa PA NA chiese di parlare e, a fronte dell'opposizione dei difensori degli indagati, il difensore della persona offesa ebbe ad insistere perché la propria assistita venisse sentita.
Il giudice nella stessa udienza ritenne che l'art. 127 c.p.p. garantisce il contraddittorio con la partecipazione a mezzo dei difensori e rigettò la richiesta.
L'interpretazione data dal gip all'art. 127 c.p.p., comma 3 non è condivisibile: questa norma distingue infatti i destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza dai difensori e impone al giudice di sentire i destinatari dell'avviso - tra i quali è ricompresa la persona offesa - se siano comparsi (e, implicitamente, se ne abbiano fatto richiesta). E poiché l'art. 127 c.p.p., comma 5 sanziona di nullità la violazione del comma 3 deve ritenersi che la nullità dedotta si sia effettivamente verificata.
3) La più recente giurisprudenza di questa Corte, che questa sezione condivide, è però nel senso che la nullità in esame costituisca una nullità a regime intermedio che deve quindi essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto e comunque prima della conclusione dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 c.p.p. (in questo senso v. Cass., sez. 6^, 2 dicembre 2004 n. 899,
Cuva, rv. 230761; sez. 3^, 22 ottobre 2003 n. 16368, Marini, rv. 227636 che ritiene di natura relativa la nullità). Vi sono anche meno recenti decisioni difformi non nel senso della nullità assoluta e insanabile ma nel senso ritenuto dal giudice di merito (v. sez. 6^, ord. 15 ottobre 1998 n. 3100, Campa, rv. 212327). Risulta dunque, in base a questo orientamento, che si è effettivamente verificata la nullità denunziata ma l'esame del verbale ricordato dimostra che la nullità non è stata tempestivamente eccepita nell'udienza in questione come previsto dal disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2. La nullità non può quindi essere dedotta con il ricorso in cassazione essendo la parte decaduta giusta quanto previsto dal terzo comma del ricordato art. 182 c.p.p.. 4) Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008