Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per "errores in iudicando" fondati su una diversa interpretazione della legge sostanziale. (Fattispecie relativa ad inammissibilità del ricorso con cui si lamentava l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione per il mancato accoglimento della richiesta di ulteriori indagini giustificabili soltanto sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto).
Commentario • 1
- 1. Nullità del provvedimento di archiviazionehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2010, n. 9440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9440 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 342
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36766/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NZ IO, nato il giorno 8.10.1973 a Roma, persona offesa;
avverso il provvedimento di archiviazione in data 27.5.2009 del Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di:
- RE CA, nato il [...];
- RE IA, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria per CA e TT IA;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. FEBBRARO G., che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma accoglieva, all'esito di udienza in camera di consiglio fissata a seguito di opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero in relazione alle notizie di reato oggetto di denunzie di Di VI IO.
Osservava, a ragione, che la descrizione dei vari episodi fatta dal Di VI non consentiva di formulare le ipotesi di estorsione e di tentato omicidio ventilate dal denunziante, mentre i reati di cui agli artt. 594, 612 cpv., 635 cpv., 582, 727, 391 e 638 c.p., oggetto di iscrizione, erano tutti antecedenti al 2003 e dunque prescritti. Ricorre il denunziante Di VI, a mezzo del difensore avvocato Pietro Federico, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando la sua abnormità e, in particolare, la violazione del contraddittorio con riguardo all'omesso preventivo ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato del terzo soggetto denunziato assieme ai TT, tale "principe Riario FO AR Urbano Colonna di Sciarra", e all'omessa citazione di codesto soggetto nell'udienza in camera di consiglio fissata per decidere sull'opposizione del ricorrente, evocando in particolare i principi enucleati da S.U. n. 22909 del 2005 e da C. cost. n. 348 del 2005 (e ivi richiamate). Hanno prodotto memoria CA e IA TT a mezzo dei loro difensori, avvocati Sandro Alimonti e IO Napoleoni, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
DIRITTO
1. Ancorché nella esposizione in "diritto", il ricorso paia lamentare esclusivamente l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione "stante l'omessa iscrizione a ruolo del concorrente di TT CA e IA", nella premessa si afferma che il provvedimento è altresì impugnato "ai sensi del combinato disposto dell'art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, conseguente al mancato svolgimento di indagini di alcun genere in relazione alle ipotesi delittuose ben più gravi reiteratamente prospettate nelle denunce querele" del ricorrente, oltre che "fondamentalmente" alla mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'asserito concorrente nel reato, Urbano Riario FO AR Colonna di Sciarra.
In relazione ad entrambi gli aspetti il ricorso appare inammissibile.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione della ricorrente, all'esito della rituale instaurazione e celebrazione dell'udienza partecipata in camera di consiglio. Ora, la violazione del contraddittorio è l'unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, vuoi preso de plano vuoi, a maggior ragione emesso a seguito di camera di consiglio (S.U., sent. 24 del 1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione;
Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, Laurino;
Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, Ronchetti;
Sez. 6, n. 3018 del 20/09/1991, Di Salvo;
). Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e non v'è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso. La natura, "interlocutoria e sommaria... finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione" (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del 2003; sent. n. 319 del 1993), dell'archiviazione e la ratto, esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell'azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell'offeso ("negli stretti limiti in cui ciò risponda" a tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del 1998), consentono d'affermare difatti che alla pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono comunque adeguata garanzia: da un lato la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive;
dall'altro l'intatta facoltà esercitare i propri diritti d'azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria.
2.1. Non è possibile per tali ragioni denunziare la nullità del provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio e neppure è possibile impugnare il provvedimento assertivamente affetto da error in indicando (errore che evidentemente si sostiene commesso allorché s'afferma che i fatti andavano diversamente qualificati) in quanto basato su non condivisibili interpretazioni della legge sostanziale, qualificandolo abnorme (cfr. Sez. 5, n. 5052 del 21/10/1999, Andreucci;
Sez. 6, n. 1416 del 22/03/2000). Il ricorso alla categoria dell'abnormità è ipotizzabile difatti solo nei casi di tale travalicamento dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento denunziato, da provocare di necessità l'intervento di un meccanismo di autoconservazione del sistema: la qual cosa presupporrebbe che l'"abnorme" (in tesi) esercizio del poteri di interdizione fosse stato esercitato in assenza delle norme di diritto sostanziale o processuale applicate, non già soltanto sulla base di una lettura non condivisa dei documenti prodotti o di un misconoscimento delle allegazioni difensive denunziato come illogico o sorretto da motivazione inadeguata.
Analoghe considerazioni valgono, a maggior ragione, in relazione alla pretesa, non accolta, di ulteriori indagini giustificabili soltanto sulla base di una diversa qualificazione dei fatti, che impedirebbe nella prospettiva del denunziante, di ritenerli prescritti.
3. Quanto alla censura relativa al mancato ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome dell'asserito concorrente degli indagati, essa si fonda sull'evocazione di principi che, in realtà, mai sono stati affermati nel senso preteso dal ricorrente. S.U., n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, ha affermato (in relazione a situazione opposta a quella in esame), che non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis. E ha spiegato il punto osservando che il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione in ordine ad una notitia criminis (o più) a carico di uno più soggetti, "può concordare con il P.M. ed allora nulla quaestio;
può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale ed allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.". La ricostruzione sistematica presuppone dunque la doverosità della preventiva iscrizione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice: (a) dissenta dalla richiesta di archiviazione;
(b) disponga l'espletamento di indagini che coinvolgono persone non iscritte, a garanzia dei quali occorre procedere ad iscrizione. La soluzione è d'altra parte coerente con i principi affermati dal Giudice delle leggi, allorché, con l'ordinanza n. 348 del 2005 (manifesta infondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto gli artt. 335 e 409 c.p.p. e art. 410 c.p.p., comma 3, nella parte in cui, stando al giudice rimettente, non avrebbero consentito al giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che aveva chiesto l'archiviazione in un procedimento penale formalmente a carico di ignoti, ma dal quale poteva evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere, a garanzia del contraddittorio, il nome della persona alla quale il reato era da attribuire nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. prima dell'udienza ex art. 409 c.p.p., comma 2) ha ricordato,
richiamando l'ordinanza n. 176 del 1999, che "non può in alcun modo revocarsi in dubbio che, a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere - ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini - di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire". In base a tali principi, dunque, nessun onere di ordinare la preventiva iscrizione incombe sul Giudice per le indagini preliminari quando condivide la richiesta di archiviazione.
3.1. Può solo aggiungersi che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare C. cost. n. 95 del 1998, e, ivi richiamata C. cost. n. 88 del 1991), il problema dell'archiviazione è di evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà dell'azione penale ed anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione, onde far sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui;
gli strumenti di verifica e controllo del giudice in ordine all'attività omissiva del pubblico ministero sono dunque finalizzati a contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale;
a tale logica, e in vista di quei risultati funzionali, va dunque ricondotta la previsione di uno ius ad loquendutn della (sola) persona offesa quale strumento di sua tutela: a differenza della persona sottoposta ad indagine, che non è invece "portatrice di diritti... coinvolti dal parametro che quel controllo mira a presidiare". La qual cosa porta ad escludere, attesa la peculiare natura e funzione del procedimento di archiviazione, che l'eventuale "contraddittorio" tra persona offesa e indagato nell'ambito della procedura camerale corrisponda in ogni caso ad un interesse giuridicamente garantito per tutte le parti (cfr. S.U., n. 10 del 29/05/1992, Adami, in tema di procedimento cartolare pretorile), dall'altro che della sua mancanza possa dolersi l'opponente che non dimostri come l'omissione abbia inciso sul suo diritto ad interloquire in relazione alla completezza delle indagini e/o al fondamento della richiesta d'archiviazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010