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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
106/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. IVAN SEGRETO in sostituzione dell'avv.
VA ARENA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. SANTO SPARACINO, il quale precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI IS, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 106/2021 R.G.
TRA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore con sede in viale Majno 45 Milano (c.f. ) e per essa la mandataria P.IVA_1
- nuova denominazione assunta da (già Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_4 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Arena, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele Letizia presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
E
AVV. FILIPPO SCHEPIS (c.f. ), quale curatore del C.F._2 fallimento n. 05/1991 R.F. del Tribunale di Patti (nei confronti di: Controparte_3
, , , ”,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8
), (p. iva , in persona
[...] Controparte_9 P.IVA_2
2 dell'Amministratore unico pro tempore, in Controparte_10 persona dell'Amministratore pro tempore, , (in Controparte_11 proprio e n.q. di erede di , Controparte_4 Controparte_3
[...] Controparte_12 [...]
, , CP_13 CP_14 CP_6 [...]
, , CP_15 CP_16 CP_17 [...]
CP_16
OPPOSTI CONTUMACI
E
c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3 pro-tempore, successore a titolo particolare di per essa, Controparte_10 quale mandataria, giusta procura speciale a ministero Notaio Dott.ssa Per_1 di Roma del 10.12.2020, rep. n. 14596 Racc. n. 7151, la società
[...] [...]
c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_18 P.IVA_4 atti, dall'avv. Santo Sparacino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA avente per OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – fase di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 21 gennaio 2021 introduceva Parte_1 tempestivamente la fase di merito dell'opposizione al piano di riparto, censurando il provvedimento con cui il G.E. non aveva riconosciuto il rango ipotecario al proprio credito, poiché il professionista delegato aveva ritenuto la sopravvenuta inefficacia dell'ipoteca in quanto non tempestivamente rinnovata.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 4 luglio 2021 e di CP_2
intervenuta con comparsa del 19 luglio 2021 quale cessionaria del Controparte_1 credito da parte di venivano concessi i termini ex art. 183, Controparte_10
3 comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 dicembre
2022.
Dopo alcuni differimenti resi necessari dalla riorganizzazione del ruolo istruttorio e dalla necessità di dare priorità a procedimenti di più risalente iscrizione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione è infondata.
Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso il rango ipotecario del credito vantato da parte opponente, facendo rilevare che l'ipoteca era stata iscritta il 20 dicembre 1980 e, pertanto, il termine ventennale di efficacia era già spirato in data 23 gennaio 2001, quando cioè la stessa è stata rinnovata al n. 136 del registro particolare.
Sicché l'ipoteca rinnovata successivamente al ventennio prendeva grado dalla nuova iscrizione.
Beninteso, correttamente l'opponente afferma che nella fattispecie è applicabile – sulla base della disciplina di diritto intertemporale – l'art. 19 del 16 luglio 1905, n. 646, nonché l'art. 4 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.
Nondimeno, come recentemente chiarito dal Supremo Collegio (Cass., n. 1620/2016,
§ 12), la previsione del rinnovo d'ufficio delle ipoteche è quella di derogare all'art. 2850 c.c., dispensando dalla presentazione di apposita nota, ma non già quella di superare la disciplina ex art. 2847, comma 2, c.c, alla cui stregua “[l'] iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.
In fattispecie analoga, infatti, il Giudice di legittimità ha affermato che “la norma speciale dettata dall'art. 19 del regio decreto n. 646 del 1905, si limita a derogare al disposto dell'art. 2850 cod. civ., che pone a carico del creditore l'onere di richiedere la rinnovazione mediante la presentazione di apposita nota al conservatore dei registri immobiliari, senza introdurre alcuna eccezione al principio generale stabilito dal secondo periodo dell'art. 2847 cit., secondo cui l'effetto dell'iscrizione cessa automaticamente se la stessa non è rinnovata prima che scada il predetto termine, ferma la possibilità di procedere a nuova iscrizione che prende il grado dalla relativa data, ai sensi dell'art. 2848 cod.
4 civ. In tal senso depone l'espresso richiamo dell'art. 19, primo comma, ai termini stabiliti dalla legge, nonché l'imposizione a carico dei conservatori della responsabilità per la rinnovazione d'ufficio, alla quale, altrimenti, non potrebbe attribuirsi alcun concreto significato. I rilievi offrono conto della ragione per cui l'aggiunta dell'inciso "in ogni tempo", apportata dal legislatore nel 1976, non può che riferirsi alla possibilità che la rinnovazione operata dal creditore fondiario sia "senza spese", ma non a una deroga generalizzata al sistema codicistico che trova la sua "ratio" nei generalissimi principi di tutela della sicurezza inerente alla circolazione dei beni e nell'affidamento dei terzi, in particolare creditori e aventi causa dal debitore originario (Cass., 14/05/2012, n. 7498, pag. 9).
Esigenze primarie, queste ultime, ribadite dal richiamo, contenuto nel primo periodo, del terzo comma dell'art. 4 in esame, ai termini di legge per la rinnovazione ipotecaria. Sicché sia il tessuto lessicale che quello sistematico del regime inducono a perimetrare come ricostruito il "favor" per il creditore fondiario, che del resto, come visto, si è rivelato recessivo nell'epilogo di questo segmento di storia legislativa.
Può formularsi dunque il seguente principio di diritto: alle ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario cui risulti applicabile il regime di cui all'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 7 del 1976, si applica il termine ventennale per la rinnovazione della garanzia reale previsto dall'art. 2847, cod. civ.” (Cass., n. 30625/2018, § 3.3.).
L'opposizione va respinta e ogni altra domanda sollevata dall'opponente risulta assorbita.
3. – Le spese di lite seguono il principio di causalità e soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente (anche con riferimento alla posizione di , giacché il creditore avrebbe dovuto attivarsi – secondo CP_2 la diligenza dallo stesso esigibile in ragione della sua posizione qualificata – e consultare il pubblico registro delle successioni, verificando il difetto di titolarità del debito a seguito della rinuncia – pacificamente retroattiva – all'eredità del padre
, tanto più che quest'ultima non si trascrive nei pubblici registri e che Controparte_4 la morte dell'originario debitore era nota a parte attrice, la quale ne ha evocato in lite gli “eredi”) e liquidate nei confronti delle parti costituite, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui
5 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000
[calcolato in base agli effetti economici dell'opposizione, volta a ottenere il l'importo di € 44.908,92 in via ipotecaria nonché l'ulteriore importo di € 57.601,03 in via chirografaria da quantificare in concorso con gli altri creditori (cfr. Cass., n.
35878/2022)], tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 106/2021 R.G, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di AVV. FILIPPO SCHEPIS n.q. curatore del fallimento n.
05/1991 R.F., Controparte_19 CP_11
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_12
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_6 CP_15
, , che, pur regolarmente CP_16 CP_17 CP_16 citati, non si sono costituiti;
2) rigetta le domande di parte opponente, che condanna a rifondere alle controparti costituite le spese di lite, liquidate per ciascuna in € 7.052,00 oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025
Il Giudice
GI IS
6
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. GI IS, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
106/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. IVAN SEGRETO in sostituzione dell'avv.
VA ARENA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. SANTO SPARACINO, il quale precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. GI IS, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 106/2021 R.G.
TRA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore con sede in viale Majno 45 Milano (c.f. ) e per essa la mandataria P.IVA_1
- nuova denominazione assunta da (già Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_4 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Arena, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele Letizia presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
E
AVV. FILIPPO SCHEPIS (c.f. ), quale curatore del C.F._2 fallimento n. 05/1991 R.F. del Tribunale di Patti (nei confronti di: Controparte_3
, , , ”,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8
), (p. iva , in persona
[...] Controparte_9 P.IVA_2
2 dell'Amministratore unico pro tempore, in Controparte_10 persona dell'Amministratore pro tempore, , (in Controparte_11 proprio e n.q. di erede di , Controparte_4 Controparte_3
[...] Controparte_12 [...]
, , CP_13 CP_14 CP_6 [...]
, , CP_15 CP_16 CP_17 [...]
CP_16
OPPOSTI CONTUMACI
E
c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3 pro-tempore, successore a titolo particolare di per essa, Controparte_10 quale mandataria, giusta procura speciale a ministero Notaio Dott.ssa Per_1 di Roma del 10.12.2020, rep. n. 14596 Racc. n. 7151, la società
[...] [...]
c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_18 P.IVA_4 atti, dall'avv. Santo Sparacino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA avente per OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – fase di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 21 gennaio 2021 introduceva Parte_1 tempestivamente la fase di merito dell'opposizione al piano di riparto, censurando il provvedimento con cui il G.E. non aveva riconosciuto il rango ipotecario al proprio credito, poiché il professionista delegato aveva ritenuto la sopravvenuta inefficacia dell'ipoteca in quanto non tempestivamente rinnovata.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 4 luglio 2021 e di CP_2
intervenuta con comparsa del 19 luglio 2021 quale cessionaria del Controparte_1 credito da parte di venivano concessi i termini ex art. 183, Controparte_10
3 comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 dicembre
2022.
Dopo alcuni differimenti resi necessari dalla riorganizzazione del ruolo istruttorio e dalla necessità di dare priorità a procedimenti di più risalente iscrizione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione è infondata.
Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso il rango ipotecario del credito vantato da parte opponente, facendo rilevare che l'ipoteca era stata iscritta il 20 dicembre 1980 e, pertanto, il termine ventennale di efficacia era già spirato in data 23 gennaio 2001, quando cioè la stessa è stata rinnovata al n. 136 del registro particolare.
Sicché l'ipoteca rinnovata successivamente al ventennio prendeva grado dalla nuova iscrizione.
Beninteso, correttamente l'opponente afferma che nella fattispecie è applicabile – sulla base della disciplina di diritto intertemporale – l'art. 19 del 16 luglio 1905, n. 646, nonché l'art. 4 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.
Nondimeno, come recentemente chiarito dal Supremo Collegio (Cass., n. 1620/2016,
§ 12), la previsione del rinnovo d'ufficio delle ipoteche è quella di derogare all'art. 2850 c.c., dispensando dalla presentazione di apposita nota, ma non già quella di superare la disciplina ex art. 2847, comma 2, c.c, alla cui stregua “[l'] iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.
In fattispecie analoga, infatti, il Giudice di legittimità ha affermato che “la norma speciale dettata dall'art. 19 del regio decreto n. 646 del 1905, si limita a derogare al disposto dell'art. 2850 cod. civ., che pone a carico del creditore l'onere di richiedere la rinnovazione mediante la presentazione di apposita nota al conservatore dei registri immobiliari, senza introdurre alcuna eccezione al principio generale stabilito dal secondo periodo dell'art. 2847 cit., secondo cui l'effetto dell'iscrizione cessa automaticamente se la stessa non è rinnovata prima che scada il predetto termine, ferma la possibilità di procedere a nuova iscrizione che prende il grado dalla relativa data, ai sensi dell'art. 2848 cod.
4 civ. In tal senso depone l'espresso richiamo dell'art. 19, primo comma, ai termini stabiliti dalla legge, nonché l'imposizione a carico dei conservatori della responsabilità per la rinnovazione d'ufficio, alla quale, altrimenti, non potrebbe attribuirsi alcun concreto significato. I rilievi offrono conto della ragione per cui l'aggiunta dell'inciso "in ogni tempo", apportata dal legislatore nel 1976, non può che riferirsi alla possibilità che la rinnovazione operata dal creditore fondiario sia "senza spese", ma non a una deroga generalizzata al sistema codicistico che trova la sua "ratio" nei generalissimi principi di tutela della sicurezza inerente alla circolazione dei beni e nell'affidamento dei terzi, in particolare creditori e aventi causa dal debitore originario (Cass., 14/05/2012, n. 7498, pag. 9).
Esigenze primarie, queste ultime, ribadite dal richiamo, contenuto nel primo periodo, del terzo comma dell'art. 4 in esame, ai termini di legge per la rinnovazione ipotecaria. Sicché sia il tessuto lessicale che quello sistematico del regime inducono a perimetrare come ricostruito il "favor" per il creditore fondiario, che del resto, come visto, si è rivelato recessivo nell'epilogo di questo segmento di storia legislativa.
Può formularsi dunque il seguente principio di diritto: alle ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario cui risulti applicabile il regime di cui all'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 7 del 1976, si applica il termine ventennale per la rinnovazione della garanzia reale previsto dall'art. 2847, cod. civ.” (Cass., n. 30625/2018, § 3.3.).
L'opposizione va respinta e ogni altra domanda sollevata dall'opponente risulta assorbita.
3. – Le spese di lite seguono il principio di causalità e soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente (anche con riferimento alla posizione di , giacché il creditore avrebbe dovuto attivarsi – secondo CP_2 la diligenza dallo stesso esigibile in ragione della sua posizione qualificata – e consultare il pubblico registro delle successioni, verificando il difetto di titolarità del debito a seguito della rinuncia – pacificamente retroattiva – all'eredità del padre
, tanto più che quest'ultima non si trascrive nei pubblici registri e che Controparte_4 la morte dell'originario debitore era nota a parte attrice, la quale ne ha evocato in lite gli “eredi”) e liquidate nei confronti delle parti costituite, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui
5 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000
[calcolato in base agli effetti economici dell'opposizione, volta a ottenere il l'importo di € 44.908,92 in via ipotecaria nonché l'ulteriore importo di € 57.601,03 in via chirografaria da quantificare in concorso con gli altri creditori (cfr. Cass., n.
35878/2022)], tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 106/2021 R.G, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di AVV. FILIPPO SCHEPIS n.q. curatore del fallimento n.
05/1991 R.F., Controparte_19 CP_11
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_12
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_6 CP_15
, , che, pur regolarmente CP_16 CP_17 CP_16 citati, non si sono costituiti;
2) rigetta le domande di parte opponente, che condanna a rifondere alle controparti costituite le spese di lite, liquidate per ciascuna in € 7.052,00 oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 novembre 2025
Il Giudice
GI IS
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