Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Nella interpretazione dei contratti collettivi si deve innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni. Tale attività di interpretazione è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e l'incompletezza della motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. perché immune dai denunciati vizi, con motivazione logica, completa e adeguata, aveva ritenuto che la lettera dell'accordo istitutivo dell'emolumento integrativo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, era inequivocabile nel senso che il diritto ad esso relativo trovava la propria fonte esclusivamente nella contrattazione integrativa istituita dal CCNL 1990-1992 con cadenza annuale, trovando altresì conferma di tale interpretazione nella valutazione complessiva dell'accordo e nel comportamento successivo delle parti).
Commentario • 1
- 1. Collegato lavoro: limiti agli indennizzi retroattiviAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12453 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DA, NO FO, OV LL, LD PE, OV GE, GI CH, EN MONTLD, OV LU E ES EN, elett. Dom. in Roma, via Flaminia n. 195, presso lo studio dell'avv. Sergio Vacirca che li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
S. p. a. FERROVIE DELLO STATO, SOCIETÀ DI TRASPORTI SERVIZI PER AZIONI, in persona del suo procuratore e legale rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'amministratore delegalo;
con procura per notar Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elett. dom. in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso lo studio dell'avv. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova in data 24 febbraio 2000, n. 684 (R. G. N. 10286/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/4/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Sergio Vacirca e Claudio Scognamiglio, per delega dell'avv. Renato Scognamiglio;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi IA OV ed altri nove dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocati a riposo, adivano il Pretore del lavoro di Genova esponendo che: la detta società, pur avendo erogato per l'anno 1992 un importo a titolo di integrativo ex art. 7 accordo 19 maggio 1990, richiamato dall'art. 33 lettera N) del CCNL 18 luglio 1990, ne aveva sospeso la corresponsione per il periodo successivo sino alla data del pensionamento, nonostante il tacito rinnovo, ai sensi dell'art. 107 CCNL, del contratto collettivo, in mancanza di una formale disdetta, e l'aumento di produttività degli impianti;
non avevano invece diritto alla percezione della somma "una tantum", accordata a tutto il personale con determinate modalità dal successivo CCNL del 18 novembre 1994 che aveva previsto la soppressione dell'indennità in questione, essendo all'atto della sua sottoscrizione già in pensione.
Tanto premesso, chiedevano la condanna della società al pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di integrativo di cui all'art. 33 n. 1) del CCNL 1990-1992.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle pretese sul rilievo che il compenso era sottratto al regime del CCNL e alla proroga tacita.
L'emolumento, originato dall'accordo 19 maggio 1990 tra OOSS e FFSS s.p.a., aveva, infatti, trovato la propria disciplina esclusivamente nella contrattazione collettiva articolata a livello compartimentale e centrale. L'art. 3 del CCNL 1990/92 aveva poi istituito la "contrattazione integrativa" per la negoziazione di sistemi premianti per il personale, tra cui l'emolumento in questione con cadenza annuale. Conseguentemente la obbligazione relativa al pagamento della detta somma sarebbe sorta solo in presenza di un accordo integrativo di efficacia annuale che avesse disciplinato l'obbligo stesso e le modalità di determinazione del compenso. Sennonché tali accordi non erano stati più stipulati dal 1993 onde era venuto meno l'obbligo di corresponsione dell'integrativo.
Con sentenza del 12 marzo 1999 il Pretore rigettava i ricorsi. Avverso la decisione proponevano gravame i lavoratori sostenendo che la debenza dell'emolumento "integrativo" era stabilita dalla contrattazione nazionale mentre solo il suo ammontare era devoluto alla contrattazione articolata locale.
Il Tribunale locale, con sentenza del 24 febbraio 2000, respingeva gli appelli dei lavoratori.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: nel profilo interpretativo, la lettera dell'accordo istitutivo dell'emolumento detto "integrativo" era inequivocabile nel senso della sua definizione, sia nell'an che nel quantum, a livello compartimentale e di sede centrale, ossia a livello locale e nazionale;
il sistema non era stato modificato dall'art. 3, punto 3, del CCNL 1990/1992; il diritto all'emolumento in questione, che trovava la sua fonte esclusivamente nella contrattazione integrativa istituita con cadenza annuale, era venuto meno dal 1993, quando le parti collettive avevano cessato di negoziarlo, e per il suo carattere eventuale era escluso dalla proroga ex art. 107 CCNL 1990/1992. Gli appellanti hanno proposto ricorso per Cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. nonché illogicità e contraddittorietà di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi, si censura l'impugnata sentenza per avere erroneamente escluso un gruppo di dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione nel periodo successivo alla scadenza formale del contratto collettivo 1990/1992 e anteriore alla stipula della nuova pattuizione collettiva, dal godimento di quei benefici normalmente pattuiti in sede di rinnovo tardivo di un contratto collettivo.
Il giudice d'appello, invece, di arroccarsi dietro il postulato dell'assoluta inequivocità dell'accordo istitutivo dell'emolumento detto "integrativo", con conseguente non utilizzabilità dei criteri ermeneutici ulteriori rispetto a quello della interpretazione letterale, oltre alla svalutazione di tutti gli altri argomenti opposti, avrebbe dovuto invece considerare che la controversia aveva caratteristiche identiche ad altre relative al "premio risultati quadri", già risolte in senso favorevole dal Tribunale di Genova la cui decisione era stata avallata dalla Suprema Corte con la sentenza 28 agosto 2000, n. 11286. Tale sentenza aveva affermato con chiarezza che l'espressione contenuta nel contratto collettivo, riferibile ai quadri, appartiene "al novero dei testi ambigui" rispetto ai quali legittimo è il ricorso alla interpretazione complessiva e al comportamento successivo delle parti.
In altri termini, il peso del tutto sproporzionato attribuito ad una opinabile lettura dell'accordo istitutivo ha impedito al Tribunale di Genova di individuare la effettiva intenzione dei contraenti, utilizzando gli ulteriori canoni ermeneutici forniti dalla valutazione del "comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" e dalla "interpretazione complessiva delle clausole". Nel tentativo di annullare gli effetti negativi di tale distorta utilizzazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., il Tribunale ha anzi sovrapposto la sua opinione al contenuto degli accordi tacciando persino di "incapacità" le parti collettive.
In primo luogo, la espressa previsione della corresponsione dell'emolumento da parte dell'art. 3 del CCNL 1990/92 avrebbe dovuto indurre l'interprete a ritenere regolato in via cogente il relativo dovere datoriale, salva la specificazione del quantum altrove rimessa. Oltretutto, la previsione di cui al detto articolo dell'istituzione con cadenza annuale della "contrattazione integrativa", avente ad oggetto in modo particolare la negoziazione di inquadramenti professionali, di sistemi premianti per il personale, doveva essere coordinata con l'art. 2, punto 1, riguardante tre livelli di contrattazione e con l'art. 2, punto 3, che riserva alla contrattazione nazionale gli aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile. Peraltro, in sede di descrizione degli elementi di composizione della retribuzione l'art. 33 individuava nell'integrativo di cui all'accordo del 19 maggio 1990 un elemento aggiuntivo di detta retribuzione complessiva, cui successivi aggiornamenti avrebbero costituito l'oggetto della negoziazione integrativa prevista a livello decentrato. D'altro canto il mancato raggiungimento, in sede decentrataci accordi sulla determinazione dei sistemi premianti, degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività, già individuati a livello centrale con le ragioni concrete dell'attribuzione patrimoniale del c.d. integrativo, non ne aveva del resto impedito di fatto il relativo riconoscimento in favore dei lavoratori, avendo le parti ugualmente provveduto con l'accordo 8 giugno 1990, tanto per il 1991 che per il 1992 a dare seguito all'impegno assunto con la liquidazione da parte delle Ferrovie dello Stato di quanto a ciascuno spettante a titolo di integrativo.
Così come nell'atto di appello f era stato ampiamente sottolineato che, nonostante l'accordo citato valesse per il 1990, le parti avevano utilizzato gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione dell'emolumento anche negli anni 1991 e 1992. Peraltro, in nessun modo a livello locale erano contrattabili elementi retributivi neppure variabili, come emerso dal verbale di riunione del 5 febbraio 1993 per cui, se a livello locale non si poteva procedere a liquidare acconti sull1integrativo, non si vede come a quel livello esso potesse essere negoziato nel senso ritenuto dal Tribunale di Genova. D'altronde l'art. 7 dell'accordo 19 maggio 1990 era sufficientemente chiaro nello stabilire che alla negoziazione compartimentale era rimessa l'assegnazione delle somme e non la nascita del diritto.
Il giudice d'appello avrebbe dovuto, quindi, utilizzare i criteri di interpretazione sussidiari per comprendere il senso effettivo delle espressioni usate, attribuendo al tenore letterale dei testi contrattuali un significato non in contrasto con i comportamenti successivamente tenuti dalle parti.
D'altro lato, una lettura complessiva del contenuto delle clausole contrattuali avrebbe fornito elementi significativi come l'indicazione, nell'accordo istitutivo, di un valore medio a regime dell'emolumento (lire 150.000), che era indice del fatto che l'intenzione dei contraenti non era meramente programmatica, ma tendeva ad attribuire ai dipendenti il diritto a percepire l'integrativo già previsto nel suo generico ammontare, salva la sua esatta quantificazione.
Se poi si fosse coordinata tale indicazione con l'art. 33, lettera n), del CCNL 1990/92, che prevede espressamente la voce "integrativo" come elemento della retribuzione, definito aggiuntivo rispetto agli elementi base, la conclusione non poteva che essere quella avallata dalla Suprema Corte con riferimento all'analogo istituto dei quadri, ossia il riconoscimento del diritto in questione sancito dalla norma contrattuale collettiva, e non rimesso alla contrattazione integrativa.
Tanto più che il Tribunale, suggestionato da una apodittica definizione dell'accordo istitutivo come inequivocabile, aveva qualificato come eventuale non soltanto l'emolumento integrativo ma anche il cosiddetto premio di esercizio, cioè l'istituto denominato 14^ mensilità.
Del resto, la tesi in base alla quale l'emolumento de quo sorgeva esclusivamente a seguito degli accordi locali è smentita da quanto avvenuto negli anni dal 1991 al 1993 in cui l'integrativo è stato comunque corrisposto - seppur in acconto - ai dipendenti, come per i dipartimenti di Genova e di Firenze ed a livello nazionale. Al contrario, gli accordi a livello locale si erano limitati a ripartire l'integrativo secondo gli indici della produttività dai singoli impianti determinati in base ai fabbisogni organici e il ruolo esecutivo della contrattazione era stato confermato dalle risultanze istruttorie, quali ad esempio le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle parti, sentiti ai sensi dell'art. 425 c.p.c. in causa idientica alla presente.
La tesi dei ricorrenti è, inoltre, confermata dal rinnovo contrattuale del 1994 quando le parti si erano fatte carico di pattuire la cessazione, con effetto dal 1 gennaio del 1993, anche dell'emolumento de quo prevedendo contemporaneamente l'erogazione di una "una tantum", dal cui importo andava detratto quanto già percepito a titolo integrativo.
Anche in tale aspetto l'impugnata sentenza è ricorsa a forzature utilizzando argomenti come pretese imperfezioni tecniche dei testi contrattuali, pur di ottenere la quadratura del cerchio, o facendo leva sulla indiscriminata modalità di attribuzione dell'una tantum sopra descritta per dimostrare una pretesa incompatibilità del compenso in questione rispetto ad una sanatoria forfettaria di competenze retributive maturate ed abolite con effetto retroattivo. È evidente che il punto non era questo, ma quello di dare un significato effettivo a tutti i dati emersi, senza privilegiare gli "utili".
Così come non risponde a verità la valutazione di inconferenza riferita al richiamo operato alla giurisprudenza relativa al premio quadri e la pretesa mancanza di analogia tra le due fattispecie. Il motivo va rigettato perché infondato.
Nella interpretazione dei contratti collettivi si deve innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (cfr., Cass., 16 aprile 2002, n. 5472; 26 luglio 2001, n. 10265; 20 novembre 2000, n. 14974; 18 novembre 2000, n. 14934; 9 marzo 2000, n. 2722; vedi Cass., 9 maggio 2002, n. 6656; 4 marzo 2002, n. 3091, sul ricorso a criteri diversi interpretativi).
Dall'altro, si ricorda che l'interpretazione delle disposizioni di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni dell'asserita incongruità ed incompletezza della motivazione (cfr., Cass., 20 febbraio 2003, n. 2526; 17 febbraio 2003, n. 2368; 13 gennaio 2003, n. 310; 11 ottobre 2002, n. 1419). Siffatti principi sono stati applicati dalla impugnata sentenza nel cui iter procedimentale sono distinguibili, da un punto di vista logico-giuridico, tre fasi: la prima, di individuazione del problema;
una seconda, di ricognizione delle fonti contrattuali in materia;
l'ultima, volta alla identificazione della volontà delle parti. Con riguardo alle prime due fasi, il giudice d'appello ha chiarito le finalità della specifica indagine volta a stabilire: a) se l'obbligo delle Ferrovie dello Stato di corresponsione dell'emolumento in questione aveva la sua fonte esclusiva nella contrattazione integrativa, onde l'obbligo stesso sarebbe sorto di anno in anno solo a seguito degli accordi intervenuti in quella sede, venendo invece meno in loro assenza;
b) se il detto obbligo derivava, al contrario, direttamente dal CCNL, devolvendosi alla contrattazione integrativa solo la determinazione dell'ammontare, con conseguente protrazione di quell'obbligo anche relativamente agli anni 1993-94 per il tacito rinnovo del contratto collettivo ai sensi dell'art. 107. Quindi il giudice d'appello ha proceduto alla ricognizione delle norme in subiecta materia rilevando che l'accordo del 19 maggio 1990 tra le OOSS e l'ente FFSS, finalizzato al rinnovo del CCNL 1990/1992 e alla definizione dei fabbisogni, aveva previsto al punto 7 che "l'integrativo di cui al punto 1.4 avrà valore medio nazionale di L. 150.000, scaglionato come le competenze accessorie, e sarà negoziato a livello compartimentale e di sede centrale. Esso sarà assegnato in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti e unità della sede centrale, sulla base dei principi negoziati entro il 22/5 pv. "Successivamente il CCNL 1990/92, con decorrenza 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1992, stipulato il 18 luglio 1990, con previsione di tacito rinnovo in assenza di disdetta, aveva istituito, all'art. 3, la contrattazione integrativa con cadenza annuale nelle seguenti materie "la negoziazione di inquadramenti professionali, di sistemi premianti per il personale, di programmi occupazionali coerenti con i programmi di produzione e con lo stato di attuazione del piano di risanamento e sviluppo", qualificando, all'art. 33 punto 2 lett. N), l'"integrativo" di cui all'accordo 19 maggio 1990 come elemento aggiuntivo della retribuzione. Infine, il CCNL 1994/95 aveva previsto, all'art. 5 punto 5, "la cessazione, a fare data dal 31 dicembre 1992 della efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, del premio risultati quadri, dell'extra budget, dell'extra integrativo e comunque delle voci di cui al punto 3) dell'accordo 4/3/1994", disponendo, all'art. 5 punto 9) che "a tutto il personale inquadrato ai livelli 1^/9 ed in forza alla data del presente accordo, sarà corrisposto, con ruolo a parte di dicembre 1994, un importo forfettario di cui alla tabella allegata. L'importo forfettario sarà ridotto delle quote eventualmente già percepite successivamente alla data dell'1/1/1993 per qualsiasi degli istituti economici richiamati al punto 7) (tra i quali l'integrativo) relativamente al periodo successivo al 31/12/1992".
Con riguardo all'ultima fase, il Tribunale ha utilizzato, nel profilo interpretativo, il primo e fondamentale canone ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c. rilevando che le chiare ed univoche espressioni usate al punto 7 dell'accordo 19 maggio 1990 - che aveva disposto la negoziazione dell'integrativo a livello compartimentale e di sede centrale - avevano consentito la sicura identificazione della comune volontà delle parti nel senso della devoluzione alla contrattazione integrativa dell'intera fattispecie dell'emolumento integrativo, sia nell'an che nel quantum. Sicché - sempre secondo il Tribunale - nella insussistenza di ragioni di divergenza tra la lettera e lo spirito della clausola pattizia, non era giustificato il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari.
Ma a ben vedere l'impugnata sentenza, nel momento stesso in cui ha respinto gli argomenti opposti dalla difesa dei lavoratori sulla scorta di una serie di disposizioni che avrebbero dovuto sostentare una diversa identificazione dell'obbligo di corresponsione del compenso integrativo, ha rafforzato il giudizio espresso anche con una interpretazione sistematica, oltre che letterale, di quelle norme.
Di fronte all'assunto che l'art. 3 punto 3 del CCNL 1990/92 aveva precluso alla contrattazione integrativa la negoziazione degli "aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile", con la conseguenza che, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, alla contrattazione integrativa era riservata la sola quantificazione degli elementi della retribuzione, e non la loro spettanza, il Tribunale ha posto in evidenza come il precedente art. 2 aveva disciplinato sia la contrattazione ordinaria che quella integrativa, la quale era stata istituita dal medesimo art. 3 del CCNL, e che l'errore degli appellanti era quello di avere considerato la contrattazione integrativa come contrattazione locale avvalendosi di una interpretazione restrittiva senza alcun riscontro testuale. Il punto 7 dell'accordo 19 maggio 1990, istitutivo dell'emolumento integrativo, aveva, infatti, parlato espressamente di una negoziazione della voce retributiva in questione a livello compartimentale e di sede centrale, vale a dire a livello locale e nazionale. D1altro canto 7 l'art. 3 del CCNL, istitutivo della contrattazione integrativa, aveva individuato tra le materie oggetto della detta contrattazione "i sistemi premianti per il personale", categoria nella quale rientrava l'emolumento "integrativo", assegnato proprio in base alla produttività delle strutture. Pertanto l'integrativo rientrava, ratione materiae, nella contrattazione integrativa e, dopo l'entrata in vigore del CCNL 1990/92, doveva essere negoziato a livello nazionale, quanto alla sua spettanza, e a livello locale quanto alla sua concreta determinazione, come del resto confermato dai verbali prodotti dalle parti attestanti la contrattazione sia a livello nazionale che compartimentale dell'emolumento integrativo.
Così come è apparso al Tribunale irrilevante l'argomento secondo cui la spettanza dell'emolumento integrativo era prevista dall'art. 33 lett. N) del CCNL 1990/92 quale voce, ancorché aggiuntiva, della retribuzione poiché il compenso non era ricompreso tra gli elementi fissi e malgrado tale norma non avesse qualificato espressamente come eventuale lo integrativo, in tal senso deponeva la particolare disciplina prima esaminata che ne aveva determinato la spettanza e l'ammontare.
In definitiva, il diritto al compenso integrativo era venuto meno quando le parti collettive avevano cessato di negoziarlo, vale a dire dall'anno 1993, e per il suo carattere eventuale era escluso dalla proroga ex art. 107 CCNL 1990/92. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale la denuncia da parte dei ricorrenti di violazione di canoni ermeneutici e di inconciliabilità delle ragioni esposte e, in altri profili, di mancanza radicale o, quanto meno, di insufficiente motivazione della sentenza impugnata si traduce in una inammissibile censura dei criteri interpretativi posti a fondamento del convincimento espresso - i quali sono ordinati secondo un principio gerarchico (cfr., Cass., 15 dicembre 1978, n. 5999) - e, dall'altro, nella riproposizione in modo assiomatico di questioni già formulate nell'atto di appello delle quali il giudice di secondo grado ha tenuto ampiamente conto dimostrandone l'infondatezza con diffusi argomenti.
Meramente tautologica è, in particolare, la doglianza relativa alla mancata valutazione, ai fini del compenso integrativo, dell'istituto affine del premio risultati quadri dei ferrovieri, dato che il giudice d'appello ha esattamente rilevato la diversa natura dei due benefici in relazione alle fonti costituite, rispettivamente, dall'art. 49 del CCNL e dalla disciplina integrativa. L'impugnata sentenza ha poi dato conto delle ragioni per le quali l'integrativo era stato talora corrisposto in modo svincolato dagli obiettivi e dai risultati di produttività, in acconti e spesso in modo automatico, onde la conclusione che la detta circostanza non aveva mutato la natura dell'istituto in questione. In tal profilo, erano significativi i numerosi verbali di accordi collettivi prodotti che per la terminologia usata, lungi dal dimostrare il convincimento delle parti circa la obbligatorietà dello integrativo, avevano reso manifesta l'esistenza di una effettiva contrattazione dello stesso. Nè hanno pregio le censure attinenti alla mancata valutazione del contratto collettivo del 1994 sul rilievo che l'obbligatorietà dell'emolumento integrativo, anche negli anni 1993 e 1994, era desumibile dal fatto che le parti avevano in quella sede pattuito la cessazione, con effetto dal 1 gennaio 1993, del compenso integrativo con la previsione contemporanea della erogazione di una "una tantum", dal cui importo andava detratto quanto già percepito a quel titolo. Il Tribunale, anche se non era tenuto, alla stregua di quanto detto, a dare una risposta ad un argomentare ricollegabile al criterio interpretativo sussidiario riguardante il comportamento successivo delle parti e relativo al CCNL 1994-95, oltretutto sottoscritto quando già i ricorrenti erano stati collocati a riposo, ha rilevato che il tenore letterale dell'art. 5, punto 9, non autorizzava una tale interpretazione poiché l'importo forfettario non era sostitutivo di alcuna delle voci retributive soppresse ma era attribuito a tutto il personale in servizio alla data della stipula del nuovo contratto di lavoro. Tali modalità di erogazione dimostravano la incompatibilità del compenso in questione rispetto ad una sanatoria forfettaria di competenze retributive maturate ed abolite con effetto retroattivo. Non poteva, infatti, ritenersi tale natura di sanatoria nel caso di corresponsione del compenso a persone assunte in prossimità della stipula del nuovo CCNL le quali non avevano lavorato nel periodo in relazione al quale avrebbe dovuto operare la sanatoria.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere, perciò, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003