Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2368
CASS
Sentenza 17 febbraio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili, in sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni della asserita incongruità ed incompletezza della motivazione (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 65, c.c.n.l. 26 novembre 1994 di categoria, aveva rigettato la domanda con la quale alcuni dipendenti dell'Ente Poste italiane avevano chiesto il riconoscimento del diritto a percepire gli aumenti contrattuali scaglionati nel tempo, con decorrenze primo gennaio 1995 e primo ottobre 1995 - oltre quello, riconosciuto dall'Ente, con decorrenza primo ottobre 1994 - nonostante fossero stati collocati in quiescenza anteriormente al primo gennaio 1995, ovvero al primo ottobre 1995).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2368
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2368
    Data del deposito : 17 febbraio 2003

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