Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili, in sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione logica, coerente e completa, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni della asserita incongruità ed incompletezza della motivazione (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 65, c.c.n.l. 26 novembre 1994 di categoria, aveva rigettato la domanda con la quale alcuni dipendenti dell'Ente Poste italiane avevano chiesto il riconoscimento del diritto a percepire gli aumenti contrattuali scaglionati nel tempo, con decorrenze primo gennaio 1995 e primo ottobre 1995 - oltre quello, riconosciuto dall'Ente, con decorrenza primo ottobre 1994 - nonostante fossero stati collocati in quiescenza anteriormente al primo gennaio 1995, ovvero al primo ottobre 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'LO Bruno - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM TO, ND ET, DI OL US, DI IO PA, DE RM, BE LI, ON BE, DE DE VI, ET AN, MA CO, LA RA, AR ES, TI TO, NO RI, RI RI, OR RI, TE IE, HI NR, ET MI, TA RI IO, LA PE NI, EL CH, TI US, OR LO, IG AN, AR IU, TU OL, NI NA, ZZ ID, TI US, ED MO, SA US, ED LD, NA OM OR, HI AM, ER RA, ST IT, ER NO, OR RI, IA LO, CR OL, SA ET, CA US, TI US, SC NN IA, MO RI, SC EN, TI TO, ON OM, TT IG, CC RI, LE OL, IM IE, VE AR, DI RI, SCARAR AN, LL GI, HI DO, MM NC, ER RA, ID TO, CR LO, HE DI, BE AN, TA LO FI, VI TA, RI SE, TI NT, NT ET, AM RO, CA US, IN CORNLI, MOA SE, TI GI BA, TT US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCIO AFRANIO 23, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA PASTORE STOCCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO POLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato TO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GI FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI IPOST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 810/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 24/01/00 - R.G.N. 1168/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PASTORE STOCCHI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia, depositato il 21 marzo 1998, TO ET ed altri settantasette ex dipendenti dell'Ente Poste Italiane chiedevano che fosse accertato, in contraddittorio con l'Ente datore di lavoro e con l'Istituto Postelegrafonici, il loro diritto a percepire gli aumenti retributivi previsti dall'art. 65 del ccnl 26 novembre 1994 a decorrere dal 1^ gennaio 1995 e dal
1^ ottobre 1995, ed il conseguente computo degli stessi ai fini della pensione e del trattamenti di fine rapporto.
I ricorrenti sostenevano che gli aumenti retributivi previsti per il personale in servizio alla data del 1^ ottobre 1994, con erogazione dal 1^ ottobre 1994, dal 1^ gennaio 1995 e dal 1^ ottobre 1995, dovevano essere considerati quale unico aumento, scaglionato nel tempo;
con il conseguente diritto a percepirli, nella intera misura, anche per coloro che erano cessati dal servizio prima del gennaio o dell'ottobre 1995.
I convenuti si costituivano deducendo la pluralità degli aumenti contrattuali previsti dalla disposizione invocata dai ricorrenti. Con sentenza n. 920/98 il Pretore rigettava le domande. L'appello dei lavoratori veniva rigettato dal Tribunale di Brescia con sentenza del 18 novembre 1999/24 gennaio 2000. I giudici di secondo grado ritenevano che l'art. 65 del ccnl 26 novembre 1994 non prevedeva un unico aumento, scaglionato nel tempo, per tutto il personale in servizio al 1^ ottobre 1994, ma più aumenti, per la fruizione dei quali occorreva la permanenza in servizio all'atto della loro decorrenza;
compensavano, fra le parti, le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono TO MI e gli altri settantaquattro lavoratori (o eredi di lavoratori) in epigrafe generalizzati.
La S.p.A. Poste Italiane resiste con controricorso, illustrato con memoria, mentre l'Istituto Postelegrafonici non si è costituito. MOTIVI LA DECISIONE
Con l'unico motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 7 della legge n. 438 del 1992; nonché vizio di motivazione.
Assume che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 65 del ceni 26 novembre 1994, non tenendo conto che il significato delle parole e l'intenzione delle parti non lasciano dubbio sul fatto che gli aumenti erano sottoposti all'unica condizione che il personale fosse in servizio alla data del 1 ottobre 1994.
Deduce, ancora, che i giudici di appello hanno omesso di considerare che l'accordo interpretativo del 23 dicembre 1994 era comunque in contrasto con l'art. 7 della legge n. 438 del 1992 che, in deroga all'efficacia triennale degli accordi di pubblico impiego, conservava la normativa vigente fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, spostata dalla medesima disposizione al 1^ gennaio 1994, il ccnl del 26 novembre 1994 avrebbe arbitrariamente differito al 1 ottobre 1994 i benefici che dovevano spettare ai dipendenti fin dall'1^.1.1994.
Il ricorso non è fondato.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, del cui art. 65 si discute, rientra fra i contratti collettivi di diritto comune, la cui interpretazione è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito;
le valutazioni dello stesso sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (Cass., 21 aprile 1989 n. 1860; 13 dicembre 1996 n. 11136; 29 agosto 2002 n. 12682). Il ricorso per cassazione avverso la interpretazione del contratto collettivo di lavoro di diritto comune deve, in primo luogo, contenere la trascrizione della norma contrattuale che si assume male interpretata;
devono, poi, essere specificati i canoni ermeneutici che si assumono violati, con l'indicazione sia del modo in cui si è consumata la violazione della norma legale che della dedotta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Non risponde a tali requisiti la censura che si risolve nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella offerta dal giudice del merito.
Tanto precisato, rileva la Corte che il ricorso non contiene la trascrizione della norma contrattuale di cui si discute;
e che non viene comunque indicato il modo in cui sarebbe stata violata la norma di cui all'art. 1362 in relazione ai brani dell'art. 65 riportati nella sentenza impugnata ("Al personale in servizio alla data del 1 ottobre 1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali";
"A partire dalle date sotto indicate, incrementi sui minimi tabellari mensili lordi").
Il Tribunale ha ritenuto che le espressioni plurali utilizzate dalle parti sociali, il riferimento ai "minimi tabellari mensili lordi", la predisposizione di un prospetto riassuntivo in cui le parti sociali hanno qualificato distintamente l'incremento del 1 ottobre 1994, quello del 1 gennaio 1995 e quello del 1 ottobre 1995, costituivano elementi tutti militanti a favore della tesi secondo la quale gli incrementi retributivi in questione dovevano considerarsi aumenti distinti, da erogare al personale in servizio al momento della effettiva corresponsione degli stessi.
Ha poi tratto argomenti di conferma della interpretazione seguita sia dall'accordo integrativo del 23 dicembre 1994, sia dal principio generale per il quale la contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale sul quale sarebbe destinata ad incidere (nella specie, su un istituto dell'ordinamento previdenziale, e precisamente sulla misura della pensione).
La motivazione risulta corretta, esaustiva, immune da errori logici o giuridici.
Va altresì ricordato - anche se, trattandosi di censure avverso un accertamento di fatto, quale processualmente si configura la interpretazione di una norma contrattuale di diritto privato, le relative pronunce non possono essere considerate dei precedenti - che analoghi ricorsi avverso la stessa interpretazione della norma di cui si discute sono stati già rigettati dalla Corte, che ha ritenuto, anche in quei casi, corretta la interpretazione dei giudici di merito (Cass., 6 ottobre 2000; 15 gennaio 2001 n. 472; 7 aprile 2001 n. 5228; 13 aprile 2001 n. 5574). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, al rimborso, in favore della resistente società, delle spese di questo giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 17,00 per spese ed in euro 2.500,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2003