Sentenza 13 gennaio 2003
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- 1. Blocco degli sfratti deve essere transitorio e limitato altrimenti è incostituzionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POROLOTAL003 10/0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE [Responsabilité contrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: edextraconte kust. Requesti Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 1593/00 Consigliere- Cron. 646 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 124. Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.20/09/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA му COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, difesa GIANCARLO BLONDET, dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AUTOCARRERA DI EF AT & C SA, DE DONATO OR AS;
intimati avverso la sentenza n. 666/99 della Corte d'Appello di 2002 MILANO, depositata il 23/03/99; 1206 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato ROMANELLI Enrico, con delega 19/09/02 rilasciata dall'Avv. Giancarlo BLONDET, difensore му della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 30.11.1993 IA NT SI convenne di fronte al Tribunale di Milano OR SS De ON e la RE di LI RO sas chiedendo fosse nei confronti di costoro accertata la legittimità del suo possesso a titolo di proprietà dell'autovettura "Porsche Carrera 3000” di colore rosso, telaio n.911761044, motore n.6671304, originariamente targata Roma W54329 e successivamente targata PV796655 e la loro responsabilità per i danni a lei causati in violazione dei doveri contrattuali ed extracontrattuali e per aver agito in totale mancanza di buona fede e con dolo o colpa grave con му conseguente condanna dei predetti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, comprensivi di quello patito in conseguenza del sequestro giudiziario dell'autovettura protrattosi dal 30 giugno 1992 al 29 settembre 1993 e che si richiedeva nella misura complessiva di L.40.000.000, salvo diversa valutazione equitativa del giudice. A sostegno della pretesa l'attrice allegava di aver subito il sequestro della vettura innanzi indicata in conseguenza del fatto che il De ON, nella qualità di precedente proprietario del veicolo, evidentemente avvalendosi del compiacente comportamento della RE sas che ne aveva curato la vendita e le pratiche di trasferimento, aveva utilizzato un duplicato dei documenti dell'autovettura che si era fraudolentemente procurato per legittimare la circolazione di altro veicolo falsificato nei suoi dati identificativi e con ciò aveva determinato la situazione di incertezza nelle registrazioni al P.R.A. che aveva dato luogo all'emissione del provvedimento di sequestro della vettura ed il fermo della stessa da giugno del 1992 al settembre dell'anno successivo. Costituitasi in causa, la RE sas negò di avere qualsiasi responsabilità nella causazione degli eventi lamentati dalla SI. Analogo atteggiamento difensivo venne assunto anche dal De ON che non si oppose alla dichiarazione di legittimità del possesso della vettura da parte dell'attrice, ma chiese tuttavia di ritenerlo assolutamente esente da responsabilità. Il Tribunale, con sentenza del 10.10/14.11.1996, in parziale accoglimento della pretesa attrice, dichiarò la legittimità del possesso a titolo di proprietà attuato dalla SI sulla vettura di cui in citazione e condannò i convenuti in solido alla corresponsione in favore della stessa della somma di L.25.000.000, esclusa la ricorrenza di ragioni di risarcimento per danno non patrimoniale. му Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale la RE di LI RO & C. sas ed appello incidentale la SI ed il De ON. Con sentenza in data 24.2/23.3.1999, l'adita Corte di appello di Milano riformava la sentenza, condannando il solo De ON al pagamento di L.15.000.000 a favore della SI e regolava le spese. Osservava la Corte meneghina che la lettura degli atti processuali consentiva di escludere tassativamente sia l'ipotesi dell'inesistenza ed indisponibilità della documentazione di accompagnamento del veicolo necessaria all'esecuzione del trasferimento conseguente alla vendita in favore della SI, sia la circostanza che la condotta autonomamente attuata dal De ON per dare una parvenza di legittimità alla circolazione della vettura poi risultata di illecita provenienza fosse stata resa possibile dalla colposa consegna dei documenti originali. Dall'esame della relazione stilata dalla Sezione Polizia Giudiziaria della polizia Municipale di Milano, Ufficio Reati contraffazioni Veicoli risultava innanzitutto che alla data di stipula della vendita in favore della SI 2 (12.11.1986) la vettura non poteva essere materialmente fornita della documentazione originale di accompagnamento data la brevità del periodo di tempo trascorso dalla data della sua materiale importazione per acquisto da parte di un cittadino residente rispetto ai tempi notoriamente richiesti dagli organismi competenti per l'esaurimento delle pratiche di omologazione degli autoveicoli usati provenienti dall'estero. Di più, sempre dall'esame del documento appena citato, emergeva inoltre che il fermo della vettura dell'appellante incidentale non dipese dall'illecito utilizzo della documentazione originale del veicolo in ipotesi in deposito o in ogni caso nella disponibilità dell'RE sas, ma piuttosto dalla circostanza che la registrazione del trasferimento richiesta dal De ON sulla base dei documenti dallo stesso ottenuti in copia con la fraudolenta denuncia presentata in data 22.6.1991, determinò negli atti del P.R.A. la му contemporanea ed inammissibile presenza di due diversi veicoli contraddistinti da un unico numero identificativo del telaio e la conseguente necessità di procedere all'accertamento dell'autenticità di ciascuno di essi, previo blocco cautelativo di entrambi. Proprio la riferibilità di tale provvedimento ad una condotta del De ON rispetto alla quale l'RE non solo rimase estranea ma non avrebbe comunque potuto svolgere alcuna attività preventiva o impeditiva, doveva necessariamente far concludere per l'insussistenza dei presupposti di accoglimento in fatto della domanda nei confronti di tale parte e per la conseguente riforma in tal senso della diversa statuizione sul punto resa dal primo giudice. Del tutto infondato risultava invece l'appello incidentale proposto nell'interesse di IA NT SI avverso la negazione dell'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile ed in genere la pretesa esiguità del 3 compenso in concreto riconosciuto per il nocumento patito in conseguenza delle traversie giudiziarie che determinarono la temporanea indisponibilità e persino la vera e propria utilizzabilità del bene tra il giugno 1992 ed il settembre dell'anno successivo. Ed invero se sembrava innegabile, quanto al primo punto, che il risarcimento del danno non patrimoniale è consentito solo in relazione alla ricorrenza di un illecito penale, mentre nella fattispecie è del tutto pacifico che il reato di false dichiarazioni a P.U. di cui potrebbe essere in ipotesi ritenuto responsabile il De ON non vede come parte lesa la SI, non bastando a conferire tale qualità il solo fatto della diretta incidenza degli effetti dell'illecito nella sfera patrimoniale, appare quanto al resto indubitabile che il compenso accordato dal primo giudice era eccessivo se rapportato al nocumento che poteva ritenersi concretamente conseguito all'esecuzione del provvedimento di sequestro. му Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SI, sulla base di quelli che possono essere elencati come tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso di IA SI non è armonicamente suddiviso in specifici motivi di doglianza e ciò in quanto la ricorrente parte da una integrale e completa contestazione della motivazione tutta della sentenza impugnata, basandosi su di una serie di considerazioni che ne svilirebbero completamente la valenza. Pure, dal contesto dell'atto è evincibile senza difficoltà che, sostanzialmente, la SI si duole di violazione dell'art. 115 cpc laddove mentre la norma citata dispone che il giudice, salvo i casi previsti dalla legge, debba porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nella specie la Corte meneghina avrebbe posto a base della sua decisione un documento "con contenuto inesistente". Una analisi compiuta sia della non breve premessa riassuntiva della vicenda, sia del tipo di censura in concreto formulata è però atta a dimostrare che, in realtà, pur sotto il dichiarato, ma solo in seguito, vizio di violazione dell'art. 115 cpc, in realtà la SI lamenta un vizio di motivazione, in quanto evidenzia che la Corte territoriale, omettendo l'esame di elementi acquisiti al processo, avrebbe, valorizzando fattori non emergenti in realtà dagli atti, basato la propria decisione su fattori del tutto insufficienti o, comunque, inidonei a dar conto delle tesi adottate. Vista sotto tale profilo, ma anche in relazione all'ulteriore doglianza di contraddittorietà della motivazione basato sulla constatazione secondo cui il му giudice di appello, dopo aver asserito che l'esame degli atti processuali consentiva di escludere sia l'ipotesi dell'inesistenza ed indisponibilità della documentazione di accompagnamento del veicolo necessario al trasferimento consegnata alla vendita all'odierna ricorrente, sia che la condotta del De ON fu resa possibile dalla colposa consegna dei documenti originali, afferma che la documentazione non poteva essere materialmente fornita data la brevità del tempo decorso dall'importazione (5 anni) e nel contempo che il De ON con la denuncia di smarrimento del 22.6.1991, avrebbe ottenuto copia di quei documenti non ancora disponibili di cui peraltro risulta che il De ON si fosse avvalso per intestare la vettura a sé già nel 1986, la doglianza, nei sensi di cui si dirà risulta fondata. In buona sostanza, la Corte milanese esclude che l'RE abbia avuto parte nel comportamento che ha cagionato danni alla SI. 5 Invero, le ragioni su cui la sentenza impugnata si basa per escludere che la detta RE avrebbe mancato ai suoi doveri di intermediaria appaiono quanto meno labili e non fondate su dati certi. A prescindere dall'approfondimento del tema afferente al se la RE sas fosse, nella specie, qualificabile come intermediaria o come venditrice (e le circostanze delle modalità di pagamento del prezzo e della permuta parrebbero essere tutt'altro che insignificanti al riguardo) rimane il fatto che era indiscutibile che, seppure da intermediaria, era compito preciso della Società di accertare previamente l'esistenza dei documenti identificativi del veicolo o la disponibilità degli stessi;
ancora peggio se avesse consentito al De ON di ritirarli (per scopi inipotizzabili). Questa considerazione viene vinta dalla sentenza impugnata sulla base му dell'argomento secondo cui la documentazione originale della vettura non poteva essere a disposizione dell'RE all'epoca della vendita alla SI, come pure sulla constatazione che i documenti ottenuti in copia dal De ON furono conseguiti in base alla fraudolenta denuncia di smarrimento degli originali, presentata il 22.6.1991. Le argomentazioni così svolte non convincono: la data della vendita alla SI (12.11.1986) è certa;
è del pari certo che il venditore (o l'intermediario se così si vuole) avrebbe dovuto disporre dei documenti relativi all'autovettura, evidentemente esistenti nel 1991, se il De ON potè denunciarne, attendibilmente, lo smarrimento. Ma gli stessi documenti dovevano essere disponibili ben prima perché l'auto era stata venduta sin dal 1981 da soggetti residenti in Italia, con successivi svariati passaggi di proprietà, circostanza questa che svilisce del tutto la asserita impossibilità di disporre dei documenti inerenti l'autovettura alla data della vendita alla SI e del tutto pretermessa dalla Corte territoriale. 6 Su tale base, la successiva condotta del De ON appare quanto meno esaminabile alla luce di tale circostanza, sicchè la motivazione addotta a sostegno dell'estraneità dell'RE appare insufficiente. No consegue che la questione dovrà essere riesaminata alla luce degli elementi sucsposti, risultanti dagli atti ed evidenziati dalla ricorrente. Entro tali limiti le suesposte doglianze possono essere accolte. Quanto all'ulteriore doglianza svolta con riferimento all'art.2043 c.c., la questione è riferita alla sussistenza o meno dell'illecito penale che giustificherebbe la liquidazione del danno cd. morale. Anche sotto tale profilo, la sentenza non appare convincente, atteso che, con valutazione invero immotivata, limita alla sola ipotesi di reato di false dichiarazioni a му p.u. la potenziale valenza penalistica della vicenda che, ai contrario, potrebbe interessare anche altri reati, quali la truffa, e a nulla rilevarebbe l'eventuale estinzione per intervenuta amnistia di tale ipotesi di reato, ai fini che ne occupano, che concernono la incidenza di natura patrimoniale del reato sulla SI. Anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata appare insufficientemente motivata e va pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che dovrà dare adeguata contezza dei profili sin qui evidenziati. La stessa Corte territoriale provvederà anche sulle speserclative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui alla motivazione;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 20.09.2002 Il Presiden ربا Il Consigliere estensore Мискрововий IN CANCELLERIA. 13 GEN. 2003 DEPOSITATA IL CANCELLIERE CANCELLIERE „Maria Di Nuzzo Паме Di mait