Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, pur rimanendo fondamentale e prioritario il criterio letterale, il canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ. assume una portata ancora più incisiva per evidenziare la comune intenzione delle parti, in considerazione della specificità dell'oggetto della contrattazione, della peculiare natura delle parti contraenti e delle finalità che con essa si perseguono (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 6 del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata, prevedente l'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti, aveva ritenuto tale clausola di natura normativa, come tale estensibile ai dipendenti delle organizzazioni sindacali non stipulanti, senza considerarne la collocazione nella sezione dei diritti sindacali, nell'ambito della parte obbligatoria del contratto).
Commentari • 3
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Massima: È riservata al giudice di merito l'interpretazione dell'accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici. 1. Questione La Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla società avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore per il risarcimento del danno connesso all'inadempimento della società per avere la stessa agito in violazione dell'accordo stipulato in data 11.4.2000 tra …
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COME GESTIRE I LAVORATORI DALLA CRISI AL FALLIMENTO Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013 Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali I prestatori di lavoro hanno il diritto di raccogliere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (1) contributi nonché di svolgere attività ed opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali, all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Sulla questioni del versamento dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali non firmatarie di ccnl si sono registrati alcuni orientamenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CASMA SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vigliena, n. 2, presso l'avv. Andrea Stefano Marini Balestra, che, unitamente all'avv. Giorgio Incantalupo, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI DI MILANO E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante, domiciliata per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fezzi con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 11983 in data 7 novembre 1998 (R.G. 362/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del dodicesimo motivo, l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Milano, in accoglimento della domanda di accertamento proposta dalla Casma SpA nei confronti della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano e Provincia, ha dichiarato legittimi e non antisindacali i comportamenti della società consistiti nel non riconoscere le rappresentanze sindacali aziendali costituite dalla detta organizzazione sindacale e nel rifiuto di operare trattenute sindacali in suo favore.
La seconda delle statuizioni è stata riformata dal Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello del sindacato sul punto, con l'accertamento del carattere antisindacale del rifiuto di operare le trattenute.
La decisione è motivata sull'esistenza del diritto dei singoli lavoratori di richiedere al datore di lavoro di operare le ritenute, attribuito da clausola del contratto collettivo da qualificare, sotto tale profilo, di natura normativa, sicché l'inadempimento del datore di lavoro aveva concretato lesione di un diritto individuale pertinente a materia sindacale e, di conseguenza, idoneo ad incidere sulle situazioni soggettive garantite dalla legge all'organizzazione sindacale, restando irrilevante che quest'ultima non fosse firmataria del patto collettivo.
La cassazione della sentenza è chiesta dalla società Casma con ricorso articolato in dodici motivi;
resiste con controricorso il sindacato.
Motivi della decisione
1. Per sua portata potenzialmente assorbente di ogni altro profilo di censura, va esaminato per primo il dodicesimo motivo di ricorso, con il quale la società denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
2. La sentenza impugnata è, infatti, criticata per avere affermato, senza dare adeguata motivazione, che dal rifiuto dell'azienda di riscuotere i contributi sindacali deriverebbe una limitazione al libero svolgimento dell'attività sindacale. Si sostiene che, a causa dell'insussistenza, dopo l'abrogazione dell'art. 26 Stat. lav., di un diritto collettivo del sindacato di percepire i contributi, la condotta dell'azienda non potrebbe in nessun caso essere qualificata antisindacale, non essendo suscettibile di tale qualificazione l'inadempimento delle, eventuali, clausole collettive.
3. Il motivo è infondato.
Come già la Corte ha affermato in controversia di contenuto analogo (Cass., 16 marzo 2001, n. 3813), in linea generale, il comportamento del datore di lavoro è antisindacale tutte le volte che risulti in contrasto con l'esigenza di tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o leda i diritti sindacali di cui ai titoli 2^ e 3^ dello Statuto dei lavoratori. E, con specifico riferimento ai contributi sindacali è stato affermato più volte (cfr. Cass. 5 febbraio 2000, n. 1312; 9 settembre 1991, n. 9470; 9 febbraio 1989, n. 822) che, laddove i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività e perciò ricade nella tutela inibitoria prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori che sia invocata dalla medesima associazione sindacale.
4. L'argomentazione della ricorrente basata sull'abrogazione dell'art. 26 st. lav., si confuta osservando che, nella specie, l'obbligo dell'azienda di effettuare le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori che ne avessero fatto richiesta, e di provvedere poì al versamento delle somme al sindacato, si assume di derivazione pattizia e non legale.
Orbene, la giurisprudenza non ha mai dubitato che sia suscettibile di essere qualificato antisindacale anche l'inadempimento di obblighi assunti dal datore di lavoro sia, direttamente, nei confronti delle organizzazioni sindacali (in forza di clausole collettive ed. "obbligatorie" sia verso i singoli dipendenti (in forza di clausole cd. "normative"), le quante volte la violazione dei patti finisce per impedire o limitare gli spazi di libertà e di attività sindacale, ancorché guadagnati con lo strumento negoziale (cfr. Cass. 19 luglio 1995, n. 7833; 23 marzo 1994, n. 2808; 3 luglio 1992, n. 8143; 9 febbraio 1991, n. 1364).
5. Pertanto, pienamente aderente a tali principi è la sentenza impugnata nella parte in cui afferma suscettibile di essere qualificato, in astratto, antisindacale un simile comportamento, qualificazione che sottolinea come il rifiuto opposto dall'azienda di effettuare le trattenute sindacali concreti un comportamento che lede non solo i diritti del singolo lavoratore ma anche quelli del sindacato destinatario dei contributi, e che perciò costituisce un ostacolo all'esercizio e sviluppo dell'attività dell'organizzazione collettiva.
Si tratta, quindi, di verificare la sussistenza in concreto dell'ipotizzato obbligo contrattuale.
6. È questo il punto della controversia investito dal primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. e vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).
7. Si deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere affermato l'efficacia dell'art. 6 del ccnl dell'industria metalmeccanica privata rispetto a contratti individuali di lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti in violazione della regola secondo cui il contratto collettivo produce effetti solo tra le parti e omettendo di considerare che le clausole di cui era stata richiesta l'applicazione erano state specificamente contestate dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in questione.
8. Si addebita, inoltre, al Tribunale di non avere spiegato come una clausola del contratto che richieda, ai fini dell'esercizio di un diritto, un atto di impulso di un soggetto terzo (il lavoratore) rispetto alle parti contrattuali e che implichi effetti indiretti anche per lui, comporti che lo stesso sia considerato a sua volta parte del contratto.
9. La sentenza impugnata è comunque criticata per avere ritenuto che l'art. 6 del ccnl, pur concernendo un diritto delle organizzazioni sindacali, attenga alla parte normativa del contratto e non abbia natura obbligatoria, evidenziando come la necessità di un atto di impulso del lavoratore non basti a trasformare la natura della clausola che prevede quel diritto da obbligatoria in normativa, restando insufficiente ad estendere l'efficacia della medesima clausola ai lavoratori non iscritti alle organizzazioni stipulanti. 10. Parte degli stessi argomenti sono sviluppati anche nel secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. 11. La critica è che il giudice del merito non abbia tenuto conto della comune intenzione delle parti quale risultante dal chiaro tenore letterale della premessa della sezione seconda del ccnl ove si fa preciso riferimento alla regolamentazione dei diritti sindacali e alle parti contraenti indicate, da un lato, nella Federmeccanica - Assital, dall'altro nella FIM, FIOM e UILM e abbia interpretato la clausola di cui all'art. 6 del contratto senza considerare la premessa richiamata. La considerazione di questi dati avrebbe dimostrato, da un lato, la natura strettamente obbligatoria del citato art. 6 e, dall'altro, l'espressa volontà delle parti contraenti di circoscrivere l'obbligo delle trattenute nei riguardi soltanto delle organizzazioni sindacali stipulanti;
del resto, mentre con altre organizzazioni sindacali erano stati stipulati atti separati in merito alle trattenute, ciò non era avvenuto per la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Milano. 11. La connessione, già posta in evidenza, tra i due motivi, induce a trattarli congiuntamente.
La Corte li giudica fondati, conformemente. a quanto già ritenuto da Cass. 3813/2001, cit. 12. È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ormai ius receptum, che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. Si è, inoltre, precisato che nella ipotesi in cui il datore di lavoro, non iscritto all'associazione sindacale dei datori di lavoro che ha stipulato il contratto collettivo, abbia prestato adesione, mediante la pratica dell'applicazione delle clausole contrattuali soltanto ad alcune di esse, contestandone esplicitamente altre, è da escludere che il contratto possa spiegare efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole contestate (Cass. 16 gennaio 1996, n. 319; 6 novembre 1990, n. 10654). Da tale principio discende altresì che, se è vero che il datore di lavoro iscritto alle associazioni stipulanti deve osservare il contratto collettivo anche nei confronti del lavoratore non iscritto ove questi manifesti la volontà di aderire al contratto stesso (vedi Cass. 9 settembre 1982, n. 4860), deve riconoscersi al medesimo datore di lavoro il potere di negare il proprio consenso all'applicazione di determinate clausole.
13. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali principi. È pacifico che la Federazione sindacale resistente non era compresa fra le associazioni che avevano stipulato il contratto collettivo dei metalmeccanici, recante (con la clausola riportata all'art. 6) l'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne avessero fatta richiesta mediante delega sottoscritta e di versare le somme al sindacato. 14. Orbene, nella prospettiva dell'appartenenza della clausola alla parte cd. normativa del contratto collettivo, il Tribunale poteva giungere ad affermarne l'efficacia vincolante, nei rapporti con i lavoratori iscritti al sindacato non stipulante, solo all'esito di una specifica indagine rivolta ad accertare se in qualche modo si fosse formato il consenso su tale punto.
Tale indagine risulta totalmente omessa.
15. La pronuncia del Tribunale, peraltro, è anche inficiata dalla violazione delle regole legali sull'interpretazione dei contratti e da vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della clausola in questione, definita come normativa.
16. La distinzione fra clausole normative e obbligatorie che possono essere contenute in un contratto collettivo, quale affermata in dottrina e in giurisprudenza, è nel senso che quelle normative sono destinate a regolare i contratti e rapporti individuali di lavoro, mentre sono obbligatorie quelle che regolano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi con la conseguenza che queste ultime clausole creano obblighi e diritti per le parti stipulanti e non già per i singoli lavoratori (cfr., tra le tante, Cass. 5 maggio 2000, n. 5625). 17. Il Tribunale, pur presupponendo questa classificazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, è pervenuto ad includere la pattuizione di cui si discute fra quelle di natura normativa, argomentando che, per la previsione nella norma collettiva di un diritto del lavoratore con corrispondente obbligo del datore di lavoro, essa rientrava nella parte normativa del contratto. In tal modo però, nell'interpretare la clausola, ha tralasciato di considerarne la collocazione nella sezione dei diritti sindacali che costituiva il fulcro della parte obbligatoria del ccnl avente come destinatari solo i sindacati stipulanti, omettendo di spiegare come quella parte diretta a regolare i rapporti fra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti potesse avere effetto sul rapporto di lavoro, e limitandosi al parziale esame della clausola, senza verificare il significato ricavabile dal testo della disposizione in relazione all'intero contesto contrattuale. 18. Pertanto, sussiste la violazione della regola di cui all'art. 1363 cod. civ, giacché il canone ermeneutico dettato da questa norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va applicato allorché il dato testuale sia insufficiente, e, come da condivisibile orientamento giurisprudenziale, nella contrattazione collettiva, pur rimanendo anche in questa materia fondamentale e prioritario il criterio letterale, detto canone assume per la specificità dell'oggetto della contrattazione, della peculiare natura delle parti contraenti e delle finalità che con essa si perseguono, una portata ancora più incisiva per evidenziare la comune volontà delle parti (v. fra le altre Cass. 6 maggio 1998 n. 4592;. 26 gennaio 1999, n. 703). 19. Gli altri motivi del ricorso sono inammissibili perché investono questioni non esaminate dalla sentenza impugnata e la cui rilevanza nella controversia è logicamente subordinata alla risoluzione di quella relativa all'efficacia della clausola nei riguardi dei lavoratori iscritti al sindacato resistente.
Il loro contenuto, infatti, è rivolto, sotto diversi profili, a contestare che dalla clausola potesse derivare una valida obbligazione a carico del datore di lavoro di eseguire le trattenute e versarne l'importo al sindacato, a causa della inconfigurabilità di una cessione del credito e comunque della sua non conformità a legge.
20. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, rigettato l'ultimo e dichiarati inammissibili gli altri motivi. In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame, nei sensi sopra precisati della questione dell'esistenza dei presupposti per ritenere efficace la clausola del contratto collettivo concernente le trattenute sindacali nei rapporti tra società ricorrente e lavoratori iscritti al sindacato resistente. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, rigetta l'ultimo motivo e dichiara inammissibili gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per il nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia, anche per la regolamentazione delle spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002