Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2015, n. 50118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50118 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
5 0 1 1 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GRAZIA LAPALORCIA N. 961/2015 - Consigliere - Dott. PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA N. 55705/2014 - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINAI NELLA N. IL 24/02/1963 avverso l'ordinanza n. 6/2013 TRIBUNALE di IMPERIA, del 23/04/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aunt's Gems cle 'con dictatore Сомduso be it a be for fetto del ricons delle hpo fells fende in ustine o миел stione M ly thin contituionen questione д Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23/04/2014 il Tribunale di Imperia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Nella Vinai avverso la sentenza del 28/05/2013, con la quale il giudice di pace di Imperia aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, avendola ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 594, 612 e 61, n. 10, cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto la tardività del gravame, proposto oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni che il giudice di pace si era assegnato per il deposito della motivazione della sentenza.
2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, rilevando, che nonostante il contrario orientamento espresso da alcune pronunce di questa Corte, qualora il giudice di pace si assegni un termine più ampio di quello di quindici giorni previsto, per il deposito della motivazione, dall'art. 32, comma 4, d. lgs. n. 274 del 2000, dovrebbe comunque essere consentita l'impugnazione nel termine di quantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto del richiamo di carattere generale disposto dall'art. 2 del medesimo d. lgs. n. 274 cit. Per il caso di accoglimento della tesi recepita dal Tribunale, la ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale di siffatta interpretazione della disciplina, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il Collegio è consapevole delle conclusioni raggiunte da Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014, Petrella, Rv. 260301, secondo cui la la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - non impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del citato D.Lgs., con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello. E tuttavia, tale risultato interpretativo, peraltro disatteso non solo dalla giurisprudenza precedente (Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014, Zampetta, Rv. 262955; Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014, Comi, Rv. 260297; Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C, Rv. 262737; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963), ma anche da quella successiva (Sez. 4, n. 15697 del 19/02/2015, Soriani, Rv. 263142; Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015, Franchi, Rv. 262755), non è convincente. 1 delle д In realtà, al fine auspicato dal ricorrente, non vale richiamare gli espressi ambiti nei quali l'art. 2 del d. lgs. n. 274 del 2000 esclude l'operatività della disciplina generale prevista dal codice di rito, al fine di inferirne che, fuori di tali ipotesi, essa sarebbe sempre destinata a venire in gioco, giacché il rinvio è stato espressamente effettuato dal legislatore nei limiti della "applicabilità", ossia della compatibilità con le regole dettate per i procedimenti dinanzi ai giudici di pace. Ed è proprio in questa prospettiva che occorre considerare il significato dell'art. 32, comma 4, d. lgs. n. 274 del 2000, che diviene un non pleonastico richiamo all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., proprio perché non si accompagna alla previsione del successivo comma 3 del medesimo art. 544. Ne discende che, del tutto ragionevolmente, alla luce del carattere dei reati la cui cognizione è attribuita al giudice di pace e in funzione delle esigenze di speditezza della definizione dei procedimento, il legislatore non ha attribuito al giudice di pace la possibilità di indicare nel dispositivo un termine più lungo di quindici giorni e, in conseguenza, ha escluso l'operatività dell'art. 585, comma 1, lett. c), che prevede il termine di impugnazione di quarantacinque giorni nel solo caso previsto dall'art. 544, comma 3, ossia in un'ipotesi che non può legittimamente verificarsi dinanzi al giudice di pace. Va aggiunto che tale interpretazione non menoma affatto il diritto di difesa dell'imputato, il quale ha a disposizione un termine assolutamente congruo di trenta giorni, destinato a decorrere dal momento della notificazione di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., né pone problemi di disparità di trattamento con riferimento ai termini di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale, per l'assorbente ragione che la diversità di disciplina trova ragionevole giustificazione nella maggiore semplicità delle liti demandate alla competenza del giudice di pace.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24/06/2015 Il Componente estensore Il Presidente lefolores Giuseppe De Marzo Grazia Lapalorcia жде DEPORTATA CANCELLERIA addl DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 2