Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs.7 settembre 2010, n. 161, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana.
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- 1. Art. 735 - Determinazione della pena ed ordine di confiscahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2017, n. 52235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52235 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
52235-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2096 Giovanni Conti Presidente - Maurizio Gianesini CC 10/11/2017 Giorgio Fidelbo R.G.N. 12392/2017 Mirella Agliastro Ersilia Calvanese · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RZ NR OB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2017 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RZ NR OB, a mezzo del suo difensore, ricorre per l'annullamento della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania, ha riconosciuto, ai sensi del decreto legislativo n. 161 del 2010, la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 23 settembre 2016 dal Tribunale di Kielce (Polonia), disponendo che la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione fosse eseguita nello Stato, trattandosi di cittadino straniero stabilmente residente in Italia. gr La Corte di appello dava atto che a carico del RZ era stato emesso dalle autorità giudiziarie polacche nel settembre 2015 un mandato di arresto europeo;
che successivamente era stato inoltrato un nuovo mandato di arresto nel luglio 2016 che ne aveva limitato la consegna alla sola condanna a pena detentiva per la quale era stata emessa la sentenza definitiva sopra indicata;
che nel dicembre 2016 le autorità giudiziarie polacche avevano trasmesso il certificato di cui all'art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI, avendo il RZ chiesto l'esecuzione della pena in Italia.
2. Deduce il ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe vagliato le tutele e le garanzie accordate da tale norma alla persona giudicata in Italia, ponendo in esecuzione una pena eccessiva e quindi venendo meno ai criteri direttivi (in particolare alla finalità rieducativa) per la determinazione della pena. La Corte di appello avrebbe dovuto riunire sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente sussistenza del medesimo disegno criminoso, i quattro episodi di truffa commessi nel 2002 che nella sentenza polacca risultano invece cumulati materialmente (con una pena complessiva di anni uno di reclusione) per poi applicare al restante episodio commesso nel 2004 un - aumento di pena più contenuto rispetto a quello indicato dalle autorità polacche (nella specie, mesi quattro di reclusone). CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato. Come già affermato da questa Corte, in relazione al riconoscimento delle sentenze straniere sulla base della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 - è preclusa al giudice l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197023). Il medesimo principio è applicabile al riconoscimento effettuato ai sensi del nel d.lgs. n. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Infatti, la possibilità di applicare l'art. 81 cod. pen. è estranea ai criteri fissati per il riconoscimento della sentenza di condanna, come si evince all'art. 2 89 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 161 del 2010: il giudice italiano è vincolato nel caso di trasmissione dall'estero a rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna, salvo il caso della loro incompatibilità con la legge italiana (nel quale è consentito un circoscritto potere di adattamento). Pertanto, non versandosi, nella specie, nell'ipotesi di cui all'art. 10 ora citato, la censura del ricorrente non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto del ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, 1. n. 69 del 2005, richiamati dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 161 del 2010.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 10/11/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Ersilia Cavanese вешт DEPOSITATO IN CANCELLERIA H 15 NOV 2017 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito 3